Categoria: News Compliance

La banca che distribuisce polizze non è titolare del trattamento dati

La banca che distribuisce polizze assicurative per conto di una compagnia è un responsabile esterno del trattamento dei dati personali. La banca, quindi, non è titolare del trattamento e non è autonoma quanto ai trattamenti relativi alla vendita dei prodotti assicurativi. Questa la conclusione del Garante della privacy, il quale, con il parere del 17/5/2022 (prot. 27266) ha risolto una diatriba tra le banche (sostenitrici della loro autonoma titolarità) e le compagnie (sostenitrici di una posizione servente delle banche).

Gli istituti creditizi avevano dalla loro un orientamento del 2020 dell’Abi. Ribaltato dal Garante: rispetto ai trattamenti di dati effettuati nell’attività di distribuzione di polizze assicurative da parte degli istituti bancari, la compagnia assicurativa riveste il ruolo di titolare del trattamento. Le banche, invece, sono responsabili esterni del trattamento.

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Dal 30 giugno al via il sistema sanzionatorio per mancata accettazione di pagamenti elettronici

Prende il via dal prossimo 30 giugno 2022 il sistema sanzionatorio per gli esercenti che non accetteranno pagamenti elettronici con carte di credito e bancomat.

Attraverso il decreto PNRR2 (articolo 18, D.L. 36/2022) infatti le sanzioni che dovevano essere introdotte dal 1° gennaio 2023 sono state anticipate al 30 giugno 2022. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista in caso di mancata accettazione dei pagamenti  con Pos è composta da 2 voci:
  • Importo fisso, pari a 30 euro,
  • 4% del valore della transazione rifiutata.

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9 Giu

Tutela dell’assicurato nell’intermediazione a distanza

La direttiva sulla vendita a distanza di servizi finanziari (2002/65/CE), che riguarda anche le assicurazioni e le pensioni ha compiuto 20 anni.

Negli ultimi 20 anni la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori ha registrato una rapida evoluzione. I fornitori di servizi finanziari-assicurativi ed i consumatori non utilizzano più il fax, menzionato nella direttiva, e nel frattempo sono emerse nuove tipologie di operatori con nuovi modelli commerciali e nuovi canali di distribuzione (ad esempio i servizi finanziari ed assicurativi venduti online). Inoltre, l’impatto della pandemia di Covid-19, e delle conseguenti misure di confinamento, ha accelerato il ricorso agli acquisti online in generale.

Il nostro esperto di compliance Guido Cappa con il seguente articolo pubblicato sulla rivista n.342 di AssiNews, la rivista di approfondimento tecnico di riferimento del settore assicurativo italiano, ha analizzato l’attuale quadro europeo e nazionale della normativa sulla distribuzione assicurativa online.

Buona lettura!

 

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Le Authority UE chiedono di migliorare le descrizioni dei prodotti destinati agli investitori al dettaglio

Le Authority UE rilevano pratiche carenti e scorrette nelle descrizioni dei prodotti PRIIP

Le autorità di vigilanza europee (EBA, EIOPA e ESMA – ESA) hanno pubblicato una dichiarazione di vigilanza congiunta relativa alla sezione “Che cos’è questo prodotto?” del documento contenente le informazioni chiave (KID) per i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP). Il motivo di questa dichiarazione è che sono state rilevate una serie di pratiche carenti nella descrizione di questi prodotti.

Le aspettative espresse nella dichiarazione di vigilanza mirano a migliorare la qualità delle descrizioni fornite dai produttori di PRIIP e quindi a contribuire a una migliore protezione degli investitori al dettaglio.

Le autorità di vigilanza europee hanno individuato una serie di pratiche scorrette nelle descrizioni dei prodotti PRIIP da parte dei produttori. La maggior parte dei problemi riguarda una generale mancanza di chiarezza nel testo, che rende difficile per gli investitori al dettaglio comprendere le caratteristiche principali dei prodotti.

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I soggetti iscritti alla Sezione E del RUI devono dotarsi di un domicilio digitale?

Ecco i chiarimenti dell’Ivass alla luce della legge 120/2020.

I soggetti iscritti nella sezione E del Rui sono tenuti a dotarsi di un domicilio digitale? Nei giorni scorsi l’Ivass ha chiarito questo aspetto anche alla luce di quanto contenuto nell’articolo 37 del D.L. 76/2020 (“Decreto Semplificazioni”), convertito con modificazioni dalla legge 120/2020.

L’articolo in questione fa riferimento al fatto che il possesso di un domicilio digitale funzionante è richiesto obbligatoriamente per lo svolgimento di qualsiasi attività di impresa e per l’iscrizione nel relativo Registro.

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Ivass: in pubblica consultazione il regolamento che disciplina i procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali dell’IVASS

L’Ivass ha posto in pubblica consultazione lo schema di Regolamento 6/2022 in materia di procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali di competenza dell’Ivass, di cui all’articolo 23 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

Con tale schema di Regolamento si vuole disciplinare i profili procedurali cui l’Ivass deve conformarsi nella produzione degli atti di natura normativa e di contenuto generale, in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 23 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

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Eiopa, linee guida su IDD

Eiopa ha avviato una pubblica consultazione sulla bozza delle linee guida che riguardano l’integrazione delle preferenze dei clienti assicurativi sulla sostenibilità o meno degli asset che sottoscrivono, ai sensi di IDD. Gli orientamenti derivano dal regolamento delegato della Commissione Europea, 1257 del 2021.

La bozza sulle linee guida fornisce indicazioni su come aiutare i clienti a comprendere meglio il concetto di “preferenze di sostenibilità” e le loro scelte d’investimento; come raccogliere informazioni sulle preferenze di sostenibilità; come abbinare le preferenze dei clienti ai prodotti, sulla base della tassonomia europea (Sfdr).

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Sandbox regolamentare: ammesso progetto di sperimentazione Fintech di Sara Assicurazioni

Ivass comunica l’accoglimento della richiesta di ammissione di SARA Assicurazioni alla sperimentazione Fintech per l’attività di sviluppo di un registro funzionale alla erogazione di un servizio di tracciamento dell’esistenza e della proprietà di velocipedi.

L’attività di innovazione tecnologica oggetto della domanda consiste – si legge Provvedimento dell’Authority – nello sviluppo di un registro digitale funzionale alla erogazione di un servizio di tracciamento dell’esistenza e della proprietà dei velocipedi (biciclette, e-bike, monopattini elettrici), basato su tecnologia blockchain.

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Ti sei adeguato alle nuove disposizioni IVASS su commissioni e incentivi relativi ai prodotti IBIPs?

A far data dal 31 marzo 2022 diventa necessario adeguarsi alle nuove disposizioni IVASS sul tema commissioni ed incentivi percepiti sui prodotti di investimento assicurativo (IBIPs).

È importante ribadire che per essere conformi alla nuova normativa occorre implementare nuovi presidi aggiuntivi a quelli in uso di seguito evidenziati:

  • Fornire al cliente un servizio a valore aggiunto nella fase di vendita e in quella di post vendita (per esempio offrendo un servizio di valutazione periodica di adeguatezza)
  • Tenere un Registro degli incentivi ricevuti su ciascun nuovo contratto emesso a partire dal 31/3/2022 e descrivere il modo in cui essi migliorano la qualità dell’attività di distribuzione
  • Adeguare l’Allegato 4-bis secondo le disposizioni previste dalla norma

 

Non sai come attivare questi presidi operativamente? Ci pensiamo noi!

 

Ti possiamo fornire strumenti operativi configurabili come servizio a valore aggiunto per il cliente sia in fase di prevendita che di post vendita e ti diamo assistenza sulla tenuta e sui contenuti della documentazione da predisporre, anche in relazione alle comunicazioni sul tema che riceverai dalle Compagnie mandanti.

 

Vuoi avere maggiori informazioni?

 

Prenota un incontro gratuito con noi e risponderemo a tutti i tuoi dubbi sull’argomento!

IVASS: Documento di discussione per futuri interventi regolamentari in materia di prodotti vita

Ivass ha pubblicato, l’11 marzo scorso, un Documento di discussione (N.1/2022) contenente considerazioni per futuri interventi regolamentari in materia di prodotti vita.

L’istituto, si segnala nel Documento, sta conducendo riflessioni in merito all’adozione di interventi regolamentari che innovino la disciplina relativa ai prodotti vita e, in tale prospettiva, intende acquisire osservazioni e contributi utili a orientare la propria futura azione di intervento.

Sulla base di tali premesse, Ivass richiama l’attenzione del mercato e di tutti gli altri stakeholder sull’importanza dell’elaborazione di proposte di intervento regolamentare ritenute necessarie per lo sviluppo di nuovi prodotti vita, anche sulla base delle esperienze di altri mercati europei, percorribili nell’ambito del quadro normativo primario.

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