PRODUCT GOVERNANCE

Ai sensi dell’art. 6, comma 6, del Regolamento IVASS n. 45/2020, nel caso di collaborazione orizzontale, le verifiche effettuate dalle compagnie sono svolte nei confronti dell’intermediario emittente (art. 2, comma 1, lett. d), Regolamento IVASS n. 45/2020) e hanno ad oggetto anche il rispetto degli obblighi previsti dal comma 5 da parte degli intermediari proponenti (art. 2, comma 1, lett. f), Regolamento IVASS n. 45/2020).

La fattispecie è disciplinata dall’art. 3, par. 4, del Regolamento (UE) 2017/2358, direttamente applicabile, in base al quale tali soggetti firmano un accordo scritto che specifica la loro collaborazione nel rispettare i requisiti previsti dall’articolo 25, par. 1, della direttiva (UE) 2016/97 (IDD), le procedure tramite cui gli stessi concordano l’individuazione del mercato di riferimento e i loro ruoli rispettivi nel processo di approvazione del prodotto. Inoltre, con riguardo al produttore di fatto, il Regolamento IVASS n. 45/2020 contiene ulteriori disposizioni in materia di intermediario produttore di fatto (art. 5, commi 3 e 6, art. 10, comma 3 e art. 12, comma 11).

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