Tutte le principali modifiche introdotte dal provvedimento IVASS N.97 del 04.08.2020.

In questa pagina trovi tutte le principali modifiche introdotte dal provvedimento IVASS N.97 del 04.08.2020. 

Ho risposto alla domanda che tutti i distributori assicurativi si stanno facendo:

Come dovrà essere modulata la distribuzione dei prodotti assicurativi nel rispetto nelle norme emanate dall’IVASS?

Qui, di seguito, trovi una tabella riassuntiva.

Buona lettura.

PROVVEDIMENTO IVASS 97 del 04.08.2020

Principali modifiche apportate al Regolamento 40 Ivass del 02.08.2018
In vigore a partire dal 31 marzo 2021

PARTE I – Disposizioni di carattere generale
Art. 4 (Definizioni) 
la lettera q) dell’art. 2 reg. 40 è sostituita dalla seguente: “distribuzione assicurativa”: le attività consistenti nel fornire consulenza in materia di contratti di assicurazione, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusa la fornitura di informazioni relativamente a uno o più contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito internet o altri mezzi; 
PARTE II – Accesso all’attività di intermediazione 
Sezione VI – Iscrizione nella sezione E del Registro
Art. 22 (Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche) 
Nuovo comma c-bis) “..essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente.”..

PARTE III – Esercizio dell’attività di distribuzione
Titolo I – Svolgimento dell’attività
Capo I – Disposizioni generali
Art. 42 (Modalità di esercizio dell’attività da parte degli intermediari)  

Comma 4 modificato: La collaborazione orizzontale è formalizzata in un accordo scritto tra gli intermediari. Gli intermediari che partecipano all’accordo assicurano:

a)  che le informazioni relative alla percezione di tutte le remunerazioni, per le quali è prevista la comunicazione prima della sottoscrizione del contratto, siano trasmesse al cliente;
b)  che le informazioni sui costi e gli oneri connessi all’attività di distribuzione di cui agli articoli 18 e 25 del Regolamento IVASS n. 41 del 2018 siano comunicate all’impresa di assicurazione;
c)  il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni regolamentari IVASS in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi;
d)  il rispetto dell’obbligo di inserimento negli allegati 4 e 4-bis della corretta e completa informativa in relazione al fatto che l’attività è svolta in collaborazione tra più intermediari, di cui è indicata l’identità, la sezione di appartenenza e il ruolo svolto dai medesimi nell’ambito della forma di collaborazione adottata..

4-bis. La sottoscrizione dell’accordo di cui al comma 4 è comunicata dagli intermediari alle rispettive imprese di assicurazione mandanti interessate. 

Titolo II – Regole di presentazione e comportamento
Capo II – Regole di comportamento per i prodotti diversi da quelli di investimento Capo II bis 
Le disposizioni di cui al Capo II si applicano all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa di prodotti assicurativi diversi dai prodotti d’investimento assicurativi   Le disposizioni di cui al Capo II bis si applicano all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa di prodotti  d’investimento assicurativi        

Capo II – Regole di comportamento per i prodotti diversi da quelli di investimento

Modifiche agli art. 56-57-58-59-67

Art. 56 (Informativa precontrattuale)     

 1.  I distributori consegnano o trasmettono al contraente prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione, le informazioni di cui all’Allegato 3. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

2.  I distributori rendono disponibile per il pubblico nei propri locali, anche avvalendosi di apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicano su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali:

a)  l’elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha rapporti d’affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico;
b)  le informazioni di cui all’Allegato 3;
c)  l’elenco degli obblighi di comportamento di cui all’Allegato 4-ter 

3.  Le informazioni di cui al comma 2, sono aggiornate periodicamente e comunque almeno trimestralmente. 

4.  Prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, della conclusione di ciascun contratto di assicurazione, i distributori consegnano o trasmettono al contraente:

a)  copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all’Allegato 4, che contiene notizie sul modello e sull’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite;
b)  la documentazione informativa precontrattuale e quella contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni;
c)  nel caso di offerta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza, un documento conforme all’Allegato 4-ter. 

5.  L’informativa precontrattuale:

a)  è scritta in un linguaggio e in uno stile chiaro e sintetico, così da facilitare la comprensione delle informazioni in essa contenute. È in ogni caso assicurata la completezza delle informazioni essenziali;
b)  è presentata e strutturata in modo tale da essere chiara e di facile lettura;
c)  ha un carattere di stampa con occhio medio pari almeno a 1,2 mm;
d)  se prodotta a colori, non deve essere meno comprensibile nel caso in cui sia stampata o fotocopiata in bianco e nero. 

Art. 57 (Informativa sulle remunerazioni)  Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l’informazione è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo  
Art. 58 (Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente)

Nuovo comma 4-bis. Qualora i distributori ritengano che il prodotto sia coerente con le richieste ed esigenze del contraente o dell’assicurato, prima della sottoscrizione del contratto, lo informano di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione.”;

Sono abrogati i commi 5 e 6;

Art. 59 (Vendita con consulenza)       

Articolo 59-bis (Vendita abbinata)

1.  I distributori che propongono prodotti assicurativi insieme a un prodotto o servizio diverso da un’assicurazione , come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, forniscono al contraente, anche avvalendosi dei documenti precontrattuali di cui al Regolamento IVASS n. 41 del 2018, la descrizione adeguata delle diverse componenti dell’accordo o del pacchetto e l’evidenza separata dei costi e degli oneri di ciascun componente, nonché del modo in cui la sua composizione modifica i rischi o la copertura assicurativa.

2.  In caso di distribuzione con consulenza di un prodotto assicurativo come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, i distributori assicurano che l’intero pacchetto o accordo sia adeguato alle esigenze del cliente. In caso di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi in assenza di consulenza, i distributori valutano la coerenza con le richieste e le esigenze assicurative del cliente e l’appropriatezza del pacchetto di servizi o prodotti nel suo insieme.”

Art. 67 (Conservazione della documentazione) I distributori, conservano, per la durata del rapporto ovvero per altro termine maggiore previsto dalla legge e, in ogni caso, per almeno cinque anni dalla cessazione del rapporto, la documentazione concernente”;
 Capo II bis – Regole di comportamento aggiuntive in caso di distribuzione di prodotti d’investimento assicurativo (2)   

Sezione III – Disposizioni in materia di incentivi      

 Articolo 68-sexies (Principi generali in materia di incentivi) (NB in vigore dal 31/3/2022) 

Gli intermediari e le imprese di assicurazione non possono, in relazione all’attività di distribuzione di prodotti d’investimento assicurativi, pagare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari a o da qualsiasi soggetto diverso dal contraente o da una persona che agisca per conto di questi, a meno che tali incentivi o schemi di incentivazione: abbiano lo scopo di accrescere la qualità dell’attività di distribuzione assicurativa; non pregiudichino l’adempimento dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del contraente. L’esistenza, la natura e l’importo degli incentivi o schemi di incentivazione di cui al comma 1 o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, devono essere comunicati chiaramente al contraente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della distribuzione di un prodotto d’investimento assicurativo. Gli intermediari e le imprese di assicurazione, laddove applicabile, informano i contraenti in merito ai meccanismi per trasferire ai contraenti medesimi i compensi, le commissioni o i benefici monetari o non monetari percepiti per l’attività di distribuzione. Le informazioni sono fornite in una forma comprensibile in modo che i contraenti o potenziali contraenti possano ragionevolmente comprendere la natura dell’attività di distribuzione e del tipo specifico di prodotto d’investimento assicurativo che sono loro proposti, nonché i rischi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa. Gli obblighi di cui al presente articolo non si applicano agli incentivi o schemi di incentivazione che consentono lo svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa o sono necessari a tal fine e che, per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere dell’intermediario di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei contraenti. 

Articolo 68-septies(Condizioni di ammissibilità degli incentivi) 

1. Ai fini dell’articolo 68-sexies, comma 1, lettera a), onorari, commissioni o benefici non monetari sono considerati come concepiti per migliorare la qualità del servizio assicurativo prestato al cliente qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) sono giustificati dalla prestazione di un servizio aggiuntivo o di livello superiore per il relativo cliente, proporzionale al livello di incentivi ricevuti, come:

i) la prestazione di consulenza non indipendente in materia di prodotti d’investimento assicurativi e accesso a una vasta gamma di prodotti d’investimento assicurativi adeguati, tra cui un numero appropriato di prodotti di imprese di assicurazione che non hanno legami stretti con l’intermediario;
ii) la prestazione di consulenza non indipendente in materia di prodotti d’investimento assicurativi in combinazione o con l’offerta al cliente, almeno su base annuale, di valutare il persistere dell’adeguatezza dei prodotti assicurativi in cui il cliente ha investito, o con un altro servizio continuativo in grado di costituire un valore per il cliente come la consulenza sull’asset allocation ottimale o l’assistenza nella gestione del contratto; oppure
iii)  l’accesso, a un prezzo competitivo, a una vasta gamma di prodotti d’investimento assicurativi che possano soddisfare le esigenze dei clienti, compreso un numero adeguato di prodotti di imprese di assicurazione che non hanno legami stretti con l’intermediario, insieme o alla fornitura di strumenti a valore aggiunto, come gli strumenti di informazioni oggettivi, che assistono il cliente interessato nell’adozione delle decisioni di investimento o consentono al cliente interessato di monitorare, modellare o regolare la gamma di prodotti assicurativi in cui ha investito, o alla fornitura di relazioni periodiche sulla performance e i costi e oneri collegati ai prodotti assicurativi;

b)    non offrono vantaggi diretti all’impresa beneficiaria, ai suoi azionisti o dipendenti senza beneficio tangibile per il cliente interessato;

c)     sono giustificati dalla garanzia di un beneficio continuativo per il cliente interessato in relazione a un incentivo continuativo. 

2. – 3. – 4. «..omissis.. » 

5. Gli intermediari conservano evidenza del fatto che i compensi, le commissioni o i benefici non monetari pagati o ricevuti sono concepiti per migliorare la qualità dell’attività di distribuzione assicurativa:

a. tenendo un elenco interno di tutti i compensi, commissioni e benefici non monetari ricevuti da terzi in relazione alla prestazione dell’attività di distribuzione assicurativa; 
b. registrando il modo in cui i compensi, commissioni e benefici non monetari pagati o ricevuti dall’intermediario, o che quest’ultimo intende impiegare, migliorino la qualità dell’attività di distribuzione prestata ai contraenti, nonché le misure adottate al fine di non pregiudicare il dovere di agire in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei contraenti.

6. In relazione a ogni pagamento o beneficio ricevuto da o pagato a terzi, gli intermediari:

a. prima di distribuire un prodotto d’investimento assicurativo, forniscono ai contraenti le informazioni di cui all’articolo 68-sexies, comma 2. I benefici non monetari di minore entità possono essere descritti in modo generico. Gli altri benefici non monetari ricevuti o pagati sono quantificati e indicati separatamente;
b. qualora non siano stati in grado di quantificare prima l’importo del pagamento o del beneficio da ricevere o pagare e abbiano invece comunicato ai contraenti il metodo di calcolo di tale importo, rendono noto successivamente l’esatto ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato;
c. nel caso di incentivi continuativi, comunicano singolarmente ai contraenti, almeno una volta l’anno, l’importo effettivo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati. I benefici non monetari di minore entità possono essere descritti in modo generico. 

Articolo 68–octies (Incentivi riguardanti l’attività di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente)

1.  Nello svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente, non sono accettati e trattenuti compensi, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione dei benefici non monetari di minore entità che possono migliorare la qualità della prestazione offerta ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. Gli intermediari che forniscono consulenza su base indipendente:

a)  restituiscono al contraente, non appena ragionevolmente possibile dopo la loro ricezione, ogni compenso, commissione o beneficio monetario pagato o fornito da terzi, o da un soggetto che agisce per loro conto, in relazione alle attività e ai servizi prestati al contraente. Tutti i compensi, commissioni o benefici monetari ricevuti da terzi in relazione all’attività di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente sono trasferiti integralmente al contraente;

b)  stabiliscono e attuano una politica per assicurare che compensi, commissioni o benefici monetari pagati o forniti da terzi, o da un soggetto che agisce per loro conto, siano assegnati e trasferiti a ogni singolo contraente;

c)  informano i contraenti sui compensi, commissioni o qualsiasi beneficio monetario a essi trasferiti mediante adeguate modalità. 

2.  Gli intermediari di cui al comma 1 non accettano benefici non monetari, ad eccezione di quelli di minore entità che siano ammissibili secondo quanto previsto al comma 3. 

3.  Sono ammissibili esclusivamente i seguenti benefici non monetari di minore entità:

a) le informazioni o la documentazione relativa ad un prodotto d’investimento assicurativo di natura generica ovvero personalizzata in funzione di uno specifico contraente;

b) il materiale scritto da terzi, commissionato e pagato dal produttore del prodotto d’investimento assicurativo per promuovere la commercializzazione di un prodotto, o quando il soggetto terzo è contrattualmente impegnato e pagato dal produttore per produrre tale materiale in via continuativa, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e quest’ultimo sia messo a disposizione di qualsiasi intermediario che desideri riceverlo o del pubblico in generale nello stesso momento;

c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato prodotto d’investimento assicurativo, attività di distribuzione assicurativa o consulenza su base indipendente;

d) ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c). 

4.  I benefici non monetari di minore entità ammissibili devono essere ragionevoli e proporzionati e tali da non incidere sul comportamento dell’intermediario in alcun modo che sia pregiudizievole per gli interessi del contraente. 

5.  I benefici non monetari di minore entità ammissibili sono comunicati ai contraenti prima dello svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa e della consulenza su base indipendente. I benefici possono essere descritti in modo generico.   

Capo II bis – Regole di comportamento aggiuntive in caso di distribuzione di prodotti d’investimento assicurativo (2)   

 Sezione III – Disposizioni in materia di incentivi  

Articolo 68-sexies(Principi generali in materia di incentivi) (NB in vigore dal 31/3/2022) 

Gli intermediari e le imprese di assicurazione non possono, in relazione all’attività di distribuzione di prodotti d’investimento assicurativi, pagare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari a o da qualsiasi soggetto diverso dal contraente o da una persona che agisca per conto di questi, a meno che tali incentivi o schemi di incentivazione: abbiano lo scopo di accrescere la qualità dell’attività di distribuzione assicurativa; non pregiudichino l’adempimento dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del contraente. L’esistenza, la natura e l’importo degli incentivi o schemi di incentivazione di cui al comma 1 o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, devono essere comunicati chiaramente al contraente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della distribuzione di un prodotto d’investimento assicurativo. Gli intermediari e le imprese di assicurazione, laddove applicabile, informano i contraenti in merito ai meccanismi per trasferire ai contraenti medesimi i compensi, le commissioni o i benefici monetari o non monetari percepiti per l’attività di distribuzione. Le informazioni sono fornite in una forma comprensibile in modo che i contraenti o potenziali contraenti possano ragionevolmente comprendere la natura dell’attività di distribuzione e del tipo specifico di prodotto d’investimento assicurativo che sono loro proposti, nonché i rischi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa. Gli obblighi di cui al presente articolo non si applicano agli incentivi o schemi di incentivazione che consentono lo svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa o sono necessari a tal fine e che, per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere dell’intermediario di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei contraenti. 

Articolo 68-septies(Condizioni di ammissibilità degli incentivi)

1. Ai fini dell’articolo 68-sexies, comma 1, lettera a), onorari, commissioni o benefici non monetari sono considerati come concepiti per migliorare la qualità del servizio assicurativo prestato al cliente qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)    sono giustificati dalla prestazione di un servizio aggiuntivo o di livello superiore per il relativo cliente, proporzionale al livello di incentivi ricevuti, come:

i) la prestazione di consulenza non indipendente in materia di prodotti d’investimento assicurativi e accesso a una vasta gamma di prodotti d’investimento assicurativi adeguati, tra cui un numero appropriato di prodotti di imprese di assicurazione che non hanno legami stretti con l’intermediario;

ii) la prestazione di consulenza non indipendente in materia di prodotti d’investimento assicurativi in combinazione o con l’offerta al cliente, almeno su base annuale, di valutare il persistere dell’adeguatezza dei prodotti assicurativi in cui il cliente ha investito, o con un altro servizio continuativo in grado di costituire un valore per il cliente come la consulenza sull’asset allocation ottimale o l’assistenza nella gestione del contratto; oppure

iii)  l’accesso, a un prezzo competitivo, a una vasta gamma di prodotti d’investimento assicurativi che possano soddisfare le esigenze dei clienti, compreso un numero adeguato di prodotti di imprese di assicurazione che non hanno legami stretti con l’intermediario, insieme o alla fornitura di strumenti a valore aggiunto, come gli strumenti di informazioni oggettivi, che assistono il cliente interessato nell’adozione delle decisioni di investimento o consentono al cliente interessato di monitorare, modellare o regolare la gamma di prodotti assicurativi in cui ha investito, o alla fornitura di relazioni periodiche sulla performance e i costi e oneri collegati ai prodotti assicurativi;

b)    non offrono vantaggi diretti all’impresa beneficiaria, ai suoi azionisti o dipendenti senza beneficio tangibile per il cliente interessato;c)     sono giustificati dalla garanzia di un beneficio continuativo per il cliente interessato in relazione a un incentivo continuativo. 

2. – 3. – 4. «..omissis.. » 

5. Gli intermediari conservano evidenza del fatto che i compensi, le commissioni o i benefici non monetari pagati o ricevuti sono concepiti per migliorare la qualità dell’attività di distribuzione assicurativa:

a. tenendo un elenco interno di tutti i compensi, commissioni e benefici non monetari ricevuti da terzi in relazione alla prestazione dell’attività di distribuzione assicurativa; e

b. registrando il modo in cui i compensi, commissioni e benefici non monetari pagati o ricevuti dall’intermediario, o che quest’ultimo intende impiegare, migliorino la qualità dell’attività di distribuzione prestata ai contraenti, nonché le misure adottate al fine di non pregiudicare il dovere di agire in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei contraenti.

6. In relazione a ogni pagamento o beneficio ricevuto da o pagato a terzi, gli intermediari:

a. prima di distribuire un prodotto d’investimento assicurativo, forniscono ai contraenti le informazioni di cui all’articolo 68-sexies, comma 2. I benefici non monetari di minore entità possono essere descritti in modo generico. Gli altri benefici non monetari ricevuti o pagati sono quantificati e indicati separatamente;

b. qualora non siano stati in grado di quantificare prima l’importo del pagamento o del beneficio da ricevere o pagare e abbiano invece comunicato ai contraenti il metodo di calcolo di tale importo, rendono noto successivamente l’esatto ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato; ec. nel caso di incentivi continuativi, comunicano singolarmente ai contraenti, almeno una volta l’anno, l’importo effettivo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati. I benefici non monetari di minore entità possono essere descritti in modo generico. 

Articolo 68–octies(Incentivi riguardanti l’attività di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente)

1.  Nello svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente, non sono accettati e trattenuti compensi, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione dei benefici non monetari di minore entità che possono migliorare la qualità della prestazione offerta ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. Gli intermediari che forniscono consulenza su base indipendente:

a) restituiscono al contraente, non appena ragionevolmente possibile dopo la loro ricezione, ogni compenso, commissione o beneficio monetario pagato o fornito da terzi, o da un soggetto che agisce per loro conto, in relazione alle attività e ai servizi prestati al contraente. Tutti i compensi, commissioni o benefici monetari ricevuti da terzi in relazione all’attività di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente sono trasferiti integralmente al contraente;

b) stabiliscono e attuano una politica per assicurare che compensi, commissioni o benefici monetari pagati o forniti da terzi, o da un soggetto che agisce per loro conto, siano assegnati e trasferiti a ogni singolo contraente;

c) informano i contraenti sui compensi, commissioni o qualsiasi beneficio monetario a essi trasferiti mediante adeguate modalità. 

2.  Gli intermediari di cui al comma 1 non accettano benefici non monetari, ad eccezione di quelli di minore entità che siano ammissibili secondo quanto previsto al comma 3. 

3.  Sono ammissibili esclusivamente i seguenti benefici non monetari di minore entità:

a) le informazioni o la documentazione relativa ad un prodotto d’investimento assicurativo di natura generica ovvero personalizzata in funzione di uno specifico contraente;

b) il materiale scritto da terzi, commissionato e pagato dal produttore del prodotto d’investimento assicurativo per promuovere la commercializzazione di un prodotto, o quando il soggetto terzo è contrattualmente impegnato e pagato dal produttore per produrre tale materiale in via continuativa, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e quest’ultimo sia messo a disposizione di qualsiasi intermediario che desideri riceverlo o del pubblico in generale nello stesso momento;

c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato prodotto d’investimento assicurativo, attività di distribuzione assicurativa o consulenza su base indipendente;

d) ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera

c). 4.  I benefici non monetari di minore entità ammissibili devono essere ragionevoli e proporzionati e tali da non incidere sul comportamento dell’intermediario in alcun modo che sia pregiudizievole per gli interessi del contraente. 5.  I benefici non monetari di minore entità ammissibili sono comunicati ai contraenti prima dello svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa e della consulenza su base indipendente. I benefici possono essere descritti in modo generico.   

Capo II bis – Regole di comportamento aggiuntive in caso di distribuzione di prodotti d’investimento assicurativo (3)  

Sezione IV – Valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza        

Articolo 68-novies (Valutazione di adeguatezza) 

1.  Gli intermediari e le imprese di assicurazione, quando forniscono consulenza sui prodotti di investimento assicurativi, raccomandano prodotti di investimento assicurativi che:

a)  siano coerenti con le richieste e le esigenze assicurative del contraente o potenziale contraente;

b)  siano adeguati al contraente o potenziale contraente ai sensi dell’articolo 121- septies, comma 2, del Codice. 

2.  Ai fini del comma 1, gli intermediari e le imprese di assicurazione, prima di far sottoscrivere una proposta o un contratto di assicurazione, ottengono dal contraente o potenziale contraente le informazioni necessarie in merito alle richieste ed esigenze assicurative del contraente che includono, ove pertinenti, specifici riferimenti in merito:

a)  all’età, allo stato di salute, all’attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione assicurativa e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto;

b)  alle conoscenze e esperienze necessarie nell’ambito di investimento rilevante per il tipo specifico di prodotto raccomandato;

c)  alla sua situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite;

d) agli obiettivi di investimento del contraente o potenziale contraente, inclusa la tolleranza di rischio.

3.  Gli intermediari e le imprese di assicurazione che effettuano periodicamente la valutazione di adeguatezza ai sensi dell’articolo 121-septies, comma 12, del Codice adottano appropriate politiche e procedure che siano dimostrabili, per mantenere informazioni adeguate e aggiornate sui contraenti.4.  Fermi restando gli obblighi informativi in materia di realizzazione dei prodotti assicurativi, quando effettuano la distribuzione con consulenza, gli intermediari e le imprese di assicurazione dispongono di appropriate politiche e procedure, dimostrabili, per assicurare di essere in grado di:

a)  comprendere la natura e le caratteristiche, compresi i costi e i rischi, del prodotto d’investimento assicurativo che intendono distribuire;

b)  valutare, tenendo conto dei costi e della complessità, se altri prodotti d’investimento assicurativi distribuibili equivalenti possano essere adeguati per il contraente. 

Articolo 68-decies(Dichiarazione di rispondenza alle richieste ed alle esigenze e di adeguatezza) 

1.  Qualora gli intermediari e le imprese di assicurazione ritengono che il prodotto di investimento assicurativo è coerente con le richieste ed esigenze del contraente o potenziale contraente, lo informano di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione.

2.  Ai fini di cui all’articolo 14 del Regolamento (UE) 2017/2359, gli intermediari e le imprese di assicurazione che prestano consulenza sui prodotti di investimento assicurativi forniscono ai contraenti, prima che l’operazione sia effettuata, una dichiarazione di adeguatezza che specifichi la consulenza prestata e indichi perché corrisponda alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del contraente.3.  Qualora, ai fini dell’effettuazione dell’operazione, venga utilizzato un mezzo di comunicazione a distanza che non consente la previa consegna delle dichiarazioni previste dai commi 1 e 2, queste possono essere fornite al contraente, su supporto durevole, subito dopo la sottoscrizione del contratto, a condizione che:

a) il contraente abbia accettato di ricevere la dichiarazione di adeguatezza subito dopo la conclusione del contratto;

b)  l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione abbia dato al contraente la possibilità di ritardare la conclusione del contratto al fine di ricevere la dichiarazione di adeguatezza prima della conclusione del contratto. 

Articolo 68-undecies (Valutazione di appropriatezza) 

1.  Gli intermediari e le imprese di assicurazione che svolgono attività di distribuzione in relazione a vendite che non prevedono una consulenza accertano che il prodotto d’investimento assicurativo proposto o richiesto sia coerente con le richieste e le esigenze assicurative del contraente o potenziale contraente. A tal fine, gli intermediari e le imprese di assicurazione ricevono dal contraente o potenziale contraente le seguenti informazioni ove pertinenti: specifici riferimenti all’età, allo stato di salute, all’attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione assicurativa e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto. 

2.  Gli intermediari e le imprese di assicurazione, quando distribuiscono prodotti di investimento assicurativi senza fornire consulenza, richiedono al contraente o potenziale contraente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza riguardo al tipo specifico di prodotto proposto o chiesto, al fine di determinare se il prodotto in questione è appropriato per il contraente o potenziale contraente. 

3.  Qualora gli intermediari e le imprese di assicurazione ritengano, ai sensi del comma 2, che il prodotto non sia appropriato per il contraente o potenziale contraente, lo avvertono di tale situazione, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. 

4.  Qualora il contraente o potenziale contraente scelga di non fornire le informazioni di cui al comma 2 o se tali informazioni non sono sufficienti, gli intermediari e le imprese di assicurazione lo avvertono che tali circostanze impediranno loro di determinare se il prodotto è per lui appropriato, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. 

5.  Le avvertenze di cui ai commi 3 e 4 possono essere fornite utilizzando un formato standardizzato. Si applica l’articolo 68-decies, comma 3. 

Articolo 68-duodecies (Consulenza obbligatoria)

1.  Salvo che si tratti di prodotti d’investimento assicurativi non complessi di cui all’articolo 16 del Regolamento (UE) 2017/2359, gli intermediari e le imprese di assicurazione sono obbligati a fornire consulenza per la vendita dei prodotti di investimento assicurativi. 

2.  Nel caso di consulenza obbligatoria, se gli intermediari e le imprese di assicurazione ritengono che il prodotto d’investimento assicurativo non è coerente con le richieste e le esigenze assicurative del contraente, non è adeguato per il contraente o potenziale contraente, o non ottengono dal contraente le informazioni previste a tal fine, si astengono dalla distribuzione, anche in caso di iniziativa contrattuale proveniente dal contraente. 

3.  Le imprese produttrici comunicano agli intermediari l’elenco dei prodotti rispetto ai quali sussiste l’obbligo di effettuare la consulenza.4.  La prestazione della consulenza accompagnata da una valutazione periodica dell’adeguatezza non comporta l’applicazione dell’articolo 121-septies, comma 2, secondo periodo, del Codice.  

Articolo 68-terdecies (Informazioni da ottenere dal contraente) 

1.  Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione non richiedono nuovamente le informazioni ottenute in conformità con gli articoli 68-novies e 68-undecies, qualora ancora valide e veritiere. 

2.  La documentazione dalla quale risulti la valutazione di adeguatezza di cui all’articolo 68-novies, la dichiarazione di rispondenza ai bisogni ed alle esigenze e di adeguatezza di cui all’articolo 68-decies e la valutazione di appropriatezza di cui all’articolo 68-undecies è conservata con le modalità di cui all’articolo 67.  

Capo III – Promozione e collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza Art. 83 (Comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza)    

 1.  Fermo restando quanto previsto dall’articolo 82, i distributori che promuovono contratti assicurativi effettuando comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza informano in occasione di ciascuna comunicazione il contraente: 

a) se la comunicazione commerciale è finalizzata al collocamento di contratti assicurativi;

b) della provenienza dei dati personali del contraente e del loro utilizzo;

c)  che ha diritto di revocare il consenso all’utilizzo della comunicazione commerciale reso ai sensi dell’articolo 82, comma 1, e di opporsi alle comunicazioni ai sensi dell’articolo 82, comma 3, in ogni momento e senza oneri;

d)  sulle modalità per l’esercizio dei diritti di cui alla lettera c).d-bis) che saranno registrate le conversazioni o le comunicazioni telefoniche che danno luogo alla conclusione di contratti assicurativi. Tale comunicazione può essere effettuata una sola volta prima del collocamento di un contratto assicurativo d-ter) che, con riferimento ai prodotti IBIPs, saranno registrate anche le conversazioni telefoniche e le comunicazioni elettroniche rese nell’ambito dello svolgimento dell’attività di distribuzione che non hanno condotto all’effettiva conclusione di contratti assicurativi”; (in vigore dal 1 gennaio 2022) 

2.  I distributori assicurano che le comunicazioni commerciali di cui al comma 1 effettuate da soggetti terzi per loro conto:

a)  siano accompagnate dalle informazioni di cui al comma 1;

b)   indichino il nominativo del distributore che commercializza il contratto di assicurazione;

c)   in caso di comunicazione effettuata mediante siti internet, prevedano un link ipertestuale al sito internet o al profilo di social network del distributore ovvero l’indicazione del relativo indirizzo.2-bis. I distributori adottano tutte le misure ragionevoli per registrare le conversazioni telefoniche e le comunicazioni elettroniche effettuate, trasmesse o ricevute attraverso apparecchiature elettroniche. Le registrazioni sono conservate per il periodo di cui all’articolo 67, comma 1;2-ter. I distributori si astengono dallo svolgere per telefono l’attività di distribuzione assicurativa se essi non hanno preventivamente effettuato la comunicazione di cui al comma 1.”

PARTE IV – Formazione e aggiornamento professionale Art. 89-bis (Formazione e aggiornamento professionale di soggetti iscritti in altri Elenchi o Albi professionali) 

1.  Le ore di formazione e di aggiornamento professionale svolte ai fini dell’iscrizione e della permanenza negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi di cui all’articolo 128-undeciesdel decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nell’Albo unico dei consulenti finanziari di cui all’articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,nonché ai sensi del Titolo IX della Parte III del Libro III del Regolamento Intermediari CONSOB, se svolte in conformità con la disciplina della Parte IV e nelle materie indicate dall’Allegato 6 del presente regolamento, possono essere fatte valere anche ai fini del rispetto dei requisiti previsti dal Codice e dalla normativa di attuazione. 

2.  Le ore di formazione e di aggiornamento professionale svolte ai sensi del Titolo IX della Parte III del Libro III del Regolamento Intermediari CONSOB, dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa all’interno dei locali possono essere fatte valere anche ai fini del rispetto dei requisiti previsti dal Codice e dalla normativa di attuazione se svolte in conformità con la disciplina della Parte IV e nelle materie indicate dall’Allegato 6 del presente regolamento. 

Se hai  letto fin qui, avrai capito che ogni soluzione-prodotto dovrà essere coerente a uno specifico target di clientela ed i processi di controllo sul come e cosa si vende dovranno di conseguenza inquadrarsi all’interno di solidi e ben eseguiti  processi operativi sia in fase di pre e post-vendita. 

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