Tutto sulla Product Governance PARTE 3: cosa sono i «meccanismi di distribuzione» e come devono essere attuati: gli step da rispettare per adeguarsi ai criteri normativi

31 Mar

Tutto sulla Product Governance PARTE 3: cosa sono i «meccanismi di distribuzione» e come devono essere attuati: gli step da rispettare per adeguarsi ai criteri normativi

La normativa sulla POG in vigore dal 31 marzo (art. 11) prevede che i distributori:          

  • Conoscano i prodotti distribuiti;
  • Valutino, prima della vendita, se il cliente rientra nel mercato di riferimento;
  • Non distribuiscano prodotti assicurativi  sul mercato di riferimento negativo;
  • Possano distribuire al di fuori del mercato  di riferimento in modo limitato e solo a determinate condizioni (zona grigia) con obbligo di comunicazione al produttore;
  • Adottino procedure idonee a individuare il momento in cui il prodotto non risponda più agli interessi, agli obiettivi e alle caratteristiche del mercato di riferimento individuato dal produttore, nonché alle altre circostanze relative al prodotto che aggravino il rischio di pregiudizio per il cliente.

Il Regolamento 45, rifacendosi a quanto già normato dal reg. UE 2358/2017, dispone che  tutti i distributori, senza alcuna eccezione, si dotino di adeguati «meccanismi di distribuzione» (art. 11) su ciascun prodotto intermediato documentabili e oggetto di revisione periodica che descrivano nella pratica con quale strategia di distribuzione e con quali presidi organizzativi  vengono collocati sul mercato i prodotti, in modo da garantire che gli interessi e le caratteristiche dei clienti siano debitamente tenuti in considerazione.

I suddetti meccanismi di distribuzione dovranno descrivere la strategia di distribuzione, i criteri d’individuazione del target market effettivo ed effettivo negativo, le modalità e il contenuto dei flussi informativi da e verso i produttori, le modalità e la frequenza di monitoraggio dei prodotti collocati,  in modo da verificare che questi continuino a rispondere ai bisogni e alle esigenze del mercato di riferimento e non possano arrecare potenziale danno o pregiudizio alla clientela.

La suddetta documentazione che deve essere messa a disposizione dell’Ivass su richiesta deve essere conservata, con le modalità previste  dalle norme sulla conservazione della documentazione assicurativa, fintanto che restino in vigore nel portafoglio del distributore contratti afferenti ai prodotti oggetto dei presidi  in materia di governo e controllo dei prodotti.

 

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