Sentenza del TAR del Lazio riguardante il ricorso contro il Provvedimento IVASS 97/2020
Il TAR del Lazio, con sentenza del 23 giugno 2021, accoglie il ricorso presentato dal Sindacato Nazionale degli Agenti riguardante il Provvedimento IVASS 97/2020 e in particolare agli artt. 42, 56 e 58 oggetto del ricorso.
Di conseguenza vengono meno con effetto immediato le seguenti disposizioni:
- L’art. 4 comma 12 del Provvedimento 97/2020 e quindi il comma 4 bis dell’art. 42 del Regolamento 40/2018 che prevedeva l’obbligo di comunicazione alle imprese di assicurazione mandanti interessate degli accordi di collaborazione sottoscritti con altri intermediari:
- L’art. 4 comma 18 del Provvedimento 97/2020 che, sostituendo il testo dell’art. 56 del Regolamento 40/2018, imponeva ai distributori assicurativi l’affissione o la pubblicazione su un sito internet dell’elenco delle imprese con le quali l’intermediario ha in corso rapporti di affari anche in base ad una collaborazione orizzontale;
- L’art. 4 comma 20 del provvedimento 97/2020 che, modificando l’art. 58 del Regolamento 40/2018, imponeva ai distributori di consegnare prima della sottoscrizione del contratto un’apposita dichiarazione attestante la coerenza del prodotto assicurativo offerto rispetto alle esigenze dell’assicurato.
I motivi di accoglimento del ricorso per quanto riguarda la modifica delle prime due disposizioni sono da ricercare nella violazione delle garanzie partecipative previste dall’art. 191 del CAP. L’articolo, contenente la disciplina dei poteri regolamentari dell’IVASS, al comma 4 stabilisce che “I regolamenti sono adottati nel rispetto di procedure di consultazione aperte e trasparenti che consentano la conoscibilità della normativa in preparazione e dei commenti ricevuti anche mediante pubblicazione sul sito Internet dell’Istituto. […]”, precisando che l’Istituto “si esprime pubblicamente sulle osservazioni ricevute, a seguito della procedura di consultazione”. Nel caso in esame risulta però che la precedente previsione non era contenuta nello schema posto in pubblica consultazione.
Per quanto riguarda invece la modifica dell’ultima disposizione, è stato osservato come nello stesso art. 58 del Regolamento 40/2018 in altri commi già si impone agli intermediari assicurativi di proporre ai clienti contratti coerenti con le loro esigenze. Quest’obbligo risulta dunque essere non utile all’assicurato e non proporzionato all’oggetto di un’ampia serie di contratti di assicurazione in quanto introduce un adempimento burocratico non previsto dalla norma primaria. Inoltre, avendo già l’IVASS accolto in sede di consultazione la richiesta del Sindacato di eliminare l’obbligo di motivazione e di sottoscrizione da parte del cliente, il TAR motiva ulteriormente l’accoglimento dell’eliminazione della dichiarazione di coerenza come ridondante e priva di utilità.
La sentenza del TAR, nonostante l’effetto immediato, potrà essere oggetto di impugnazione innanzi al Consiglio di Stato. Tuttavia, per evitare questo ulteriore sviluppo, l’IVASS potrebbe emanare un provvedimento modificativo del Regolamento 40/2018 al fine di conformarsi immediatamente e spontaneamente al contenuto della sentenza oppure riproporre le previsioni oggetto di annullamento in coerenza con la procedura di pubblica consultazione.
Quindi comunichiamo che, a far data dal 23 giugno 2021:
- Con riferimento all’art. 56 del Regolamento 40/2018 non è più obbligatorio indicare nelle liste affisse nei propri locali o pubblicate su sito internet l’elenco delle imprese con cui l’intermediario ha rapporti d’affari sulla base di rapporti di collaborazione orizzontale;
- Con riferimento all’art. 58 del Regolamento 40/2018 non è più necessario consegnare la dichiarazione di coerenza al Cliente per i prodotti non IBIPs. Rimane in vigore l’obbligo di dichiarazione di coerenza e di adeguatezza per i prodotti IBIPs ai sensi dell’art. 68-novies e ss. del Regolamento 40/2018.
Il testo integrale della sentenza è disponibile al download cliccando sul link seguente:
Sentenza TAR Lazio del 23.06.2021