Le principali modifiche introdotte dal Provvedimento IVASS n.128 in materia di domini internet e requisiti di professionalità

8 Mar

Le principali modifiche introdotte dal Provvedimento IVASS n.128 in materia di domini internet e requisiti di professionalità

Il 20 Febbraio 2023 l’IVASS ha pubblicato un provvedimento recante modifiche al Regolamento IVASS n. 40/2018 in materia di domini internet e requisiti di professionalità. Il Provvedimento si compone di 12 articoli ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le modifiche sono sintetizzabili come segue.

 

1 – MODIFICHE ALLE INFORMAZIONI RIPORTATE SUL RUI

Con l’entrata in vigore del Provvedimento in esame, vengono modificati gli artt. 5, 6 e 38 del Reg. 40/2018. Di conseguenza, sul Registro Unico degli Intermediari e sull’Elenco annesso saranno riportati anche gli indirizzi web dei domini e dei sotto-domini internet utilizzati dagli intermediari per la promozione e il collocamento di prodotti o per la sola promozione dell’attività di distribuzione dell’intermediario (persone fisiche e persone giuridiche).

 

2 – MODIFICHE ALL’ART. 78 DEL REGOLAMENTO 40/2018 IN MATERIA DI REGISTRAZIONE DEI DOMINI

Ai sensi del nuovo art. 78 del Reg. 40/2018 IVASS, sono introdotte le seguenti modifiche:

  • Gli intermediari che si avvalgono di siti internet possono mettere a disposizione degli altri intermediari con cui collaborano uno spazio del proprio sito internet (definito sotto-dominio) per permettergli la promozione e il collocamento o la sola promozione di prodotti assicurativi;
  • Viene inserito il comma 3-bis, tale per cui per la promozione e il collocamento di contratti tramite siti internet, gli intermediari possono avvalersi solo ed esclusivamente dei domini e dei sotto-domini comunicati all’IVASS;
  • Viene inserito il comma 3-ter, secondo cui gli Intermediari iscritti in Sez. A o B del RUI che registrano un nuovo dominio o sotto-dominio per la promozione e il collocamento o per la sola promozione di contratti di assicurazione dopo l’entrata in vigore del Provvedimento in esame, devono darne comunicazione all’IVASS entro 30 giorni dalla data di registrazione del dominio o sotto-dominio. Le eventuali variazioni ai domini ed ai sotto-domini devono essere effettuate con la stessa modalità a partire dalla data di variazione;
  • Nel caso di dominio o sotto-dominio di intermediari iscritti in Sez. E (persone fisiche o giuridiche), l’obbligo di comunicazione all’IVASS ricade sull’Intermediario iscritto in Sez. A o B che si avvale dell’attività dell’intermediario iscritto in Sez. E;
  • Nel caso in cui un intermediario iscritto in Sez. A o B dovesse avvalersi di un sotto-dominio, l’obbligo di comunicazione ricade sull’intermediario iscritto in Sez. A o B che si serve del sotto-dominio e non sull’intermediario titolare del dominio;
  • Gli Intermediari che già utilizzano domini o sotto-domini che per la promozione e il collocamento o per la sola promozione di prodotti assicurativi, ne danno comunicazione all’IVASS entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Provvedimento.

 

3 – MODIFICHE IN MATERIA DI DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA

Ai fini dell’iscrizione nelle Sezioni C, E, F del RUI, nonché per la partecipazione alla prova di idoneità per l’iscrizione nelle Sezioni A o B, è necessario che il soggetto da iscrivere sia in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola secondaria superiore o di un titolo di studio estero corrispondente. In pratica, a partire dall’entrata in vigore del Provvedimento, non è più sufficiente un diploma rilasciato a seguito di corso quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge, ai fini dell’iscrizione al RUI: è obbligatorio un titolo di studio di scuola secondaria superiore od altro titolo estero che, per legge, sia equivalente.

 

Non hai ancora attuato le modifiche necessarie?

Oppure non sei sicuro di essere conforme?

 

Contattaci via mail a info@inlifeadvisory.it
oppure

Chiamaci

Apri la chat
Hai bisogno di aiuto?
Ciao, come possiamo aiutarti?