Le principali modifiche introdotte dal Provvedimento IVASS n.128 in materia di domini internet e requisiti di professionalità
Il 20 Febbraio 2023 l’IVASS ha pubblicato un provvedimento recante modifiche al Regolamento IVASS n. 40/2018 in materia di domini internet e requisiti di professionalità. Il Provvedimento si compone di 12 articoli ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le modifiche sono sintetizzabili come segue.
1 – MODIFICHE ALLE INFORMAZIONI RIPORTATE SUL RUI
Con l’entrata in vigore del Provvedimento in esame, vengono modificati gli artt. 5, 6 e 38 del Reg. 40/2018. Di conseguenza, sul Registro Unico degli Intermediari e sull’Elenco annesso saranno riportati anche gli indirizzi web dei domini e dei sotto-domini internet utilizzati dagli intermediari per la promozione e il collocamento di prodotti o per la sola promozione dell’attività di distribuzione dell’intermediario (persone fisiche e persone giuridiche).
2 – MODIFICHE ALL’ART. 78 DEL REGOLAMENTO 40/2018 IN MATERIA DI REGISTRAZIONE DEI DOMINI
Ai sensi del nuovo art. 78 del Reg. 40/2018 IVASS, sono introdotte le seguenti modifiche:
- Gli intermediari che si avvalgono di siti internet possono mettere a disposizione degli altri intermediari con cui collaborano uno spazio del proprio sito internet (definito sotto-dominio) per permettergli la promozione e il collocamento o la sola promozione di prodotti assicurativi;
- Viene inserito il comma 3-bis, tale per cui per la promozione e il collocamento di contratti tramite siti internet, gli intermediari possono avvalersi solo ed esclusivamente dei domini e dei sotto-domini comunicati all’IVASS;
- Viene inserito il comma 3-ter, secondo cui gli Intermediari iscritti in Sez. A o B del RUI che registrano un nuovo dominio o sotto-dominio per la promozione e il collocamento o per la sola promozione di contratti di assicurazione dopo l’entrata in vigore del Provvedimento in esame, devono darne comunicazione all’IVASS entro 30 giorni dalla data di registrazione del dominio o sotto-dominio. Le eventuali variazioni ai domini ed ai sotto-domini devono essere effettuate con la stessa modalità a partire dalla data di variazione;
- Nel caso di dominio o sotto-dominio di intermediari iscritti in Sez. E (persone fisiche o giuridiche), l’obbligo di comunicazione all’IVASS ricade sull’Intermediario iscritto in Sez. A o B che si avvale dell’attività dell’intermediario iscritto in Sez. E;
- Nel caso in cui un intermediario iscritto in Sez. A o B dovesse avvalersi di un sotto-dominio, l’obbligo di comunicazione ricade sull’intermediario iscritto in Sez. A o B che si serve del sotto-dominio e non sull’intermediario titolare del dominio;
- Gli Intermediari che già utilizzano domini o sotto-domini che per la promozione e il collocamento o per la sola promozione di prodotti assicurativi, ne danno comunicazione all’IVASS entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Provvedimento.
3 – MODIFICHE IN MATERIA DI DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA
Ai fini dell’iscrizione nelle Sezioni C, E, F del RUI, nonché per la partecipazione alla prova di idoneità per l’iscrizione nelle Sezioni A o B, è necessario che il soggetto da iscrivere sia in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola secondaria superiore o di un titolo di studio estero corrispondente. In pratica, a partire dall’entrata in vigore del Provvedimento, non è più sufficiente un diploma rilasciato a seguito di corso quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge, ai fini dell’iscrizione al RUI: è obbligatorio un titolo di studio di scuola secondaria superiore od altro titolo estero che, per legge, sia equivalente.