Tutte le principali modifiche introdotte dal provvedimento IVASS N.111 del 13.07.2021
In questa pagina trovi le principali modifiche e novità introdotte dal provvedimento IVASS N.111 del 13.07.2020.
Il provvedimento reca le disposizioni in merito ai criteri e alle metodologie da utilizzare per individuare e valutare il proprio rischio di riciclaggio.
Inoltre, stabilisce le soglie dimensionali e organizzative in base alle quali gli intermediari assicurativi sono tenuti ad istituire la funzione antiriciclaggio e di revisione interna, a nominare i responsabili di tali funzioni e il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette.
Qui di seguito trovi una tabella che riassume le novità introdotte dal provvedimento, seguita da un approfondimento riguardante l’applicabilità dei nuovi critieri dimensionali e dall’indicazione delle principali modifiche apportate al Regolamento IVASS 44/2019.
Buona lettura.
Regolamento IVASS 44 del 12.02.2019 |
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Provvedimento IVASS 111 del 13.07.2021 |
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Applicazione provvedimento IVASS 111 |
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PROVVEDIMENTO IVASS 111/2021 |
INTERMEDIARI |
INTERMEDIARI |
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Art. 5 (Funzione antiriciclaggio)
Gli agenti e broker assicurativi istituiscono la funzione antiriciclaggio qualora ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:
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APPLICABILE (requisiti posseduti per almeno 1 biennio) |
APPLICABILE (requisiti posseduti per almeno 1 biennio) |
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Art. 6 (Titolare funzione antiriciclaggio)
Il titolare della funzione antiriciclaggio deve possedere requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza |
APPLICABILE (requisiti posseduti per almeno 1 biennio) |
NON APPLICABILE |
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Art. 7 (Segnalazione delle operazioni sospette) | Gli intermediari assicurativi stabiliti senza succursale trasmettono le segnalazioni di operazioni sospette al responsabile per le segnalazioni sospette dell’impresa di riferimento o, qualora quest’ultima non sia individuabile, direttamente alla UIF. | |||
Art. 8 (Funzione revisione interna)
Le politiche, procedure e controlli interni in materia di antiriciclaggio delle sedi secondarie di imprese assicurative con sede legale in un altro Stato Membro dell’Unione Europea o in un Paese S.E.E., sono stabilmente verificate da una funzione di revisione indipendente. |
*REQUISITI:
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Art. 10 (Intervallo temporale per possesso requisiti) |
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Art. 11 (Comunicazioni)
Gli agenti e i broker assicurativi comunicano all’IVASS:
Le comunicazioni sono effettuate:
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APPLICABILE (in coerenza con i criteri precedenti) |
APPLICABILE (in coerenza con i criteri precedenti) |
Principali modifiche apportate al Regolamento 44 IVASS del 12.02.2019 In vigore a partire dal 14.07.2021 |
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Capo II – Sistema di controllo interno in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di contrasto al finanziamento del terrorismo e ruolo degli organi sociali
Sezione III – Presidi organizzativi antiriciclaggio
Art. 18 (Responsabile per le segnalazioni delle operazioni sospette)
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All’articolo 18, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“Gli intermediari assicurativi di cui all’art. 109, comma 2, lettera b), nonché i soggetti che svolgono attività analoga a quella dei menzionati intermediari e operano in Italia in regime di stabilimento – annotati nell’elenco annesso al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi a seguito della notifica in coerenza con quanto previsto dall’articolo 116-quinquies del Codice – inviano la segnalazione direttamente alla UIF, qualora non sia individuabile un’impresa di riferimento. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 36, comma 3 del decreto antiriciclaggio, gli intermediari di cui all’art. 109, comma 2, lettera d), nonché i soggetti che svolgono attività analoga a quella dei menzionati intermediari e operano in Italia in regime di stabilimento – annotati nell’elenco annesso al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi a seguito della notifica in coerenza con quanto previsto dall’articolo 116-quinquies del Codice, nonché gli intermediari assicurativi stabiliti senza succursale, inviano la segnalazione all’impresa di riferimento anche in relazione alle “stesse operazioni” già segnalate direttamente alla UIF e danno comunque notizia all’impresa dell’avvenuta segnalazione di uno “stesso cliente”. Si considerano “stesse operazioni” quelle in cui i premi – iniziale, ricorrente, aggiuntivo – sono stati pagati, in tutto o in parte, con liquidità o titoli oggetto dell’autonoma segnalazione dell’intermediario assicurativo alla UIF. Gli intermediari assicurativi definiscono, secondo un approccio fondato sul rischio, il periodo antecedente il pagamento del premio da prendere in considerazione a tal fine, che comunque non può essere inferiore a 30 giorni o a quello più lungo definito dall’impresa negli accordi di distribuzione” |
Sezione IV – Valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
Articolo 28-bis (Disposizioni generali) |
Nel Capo II, dopo l’articolo 28, è inserita la seguente:
Gli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109, comma 2, lettera d) del Codice, nonché i soggetti che svolgono attività analoga a quelle dei menzionati intermediari e operano in Italia in regime di stabilimento – annotati nell’elenco annesso al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi a seguito della notifica in coerenza con quanto previsto dall’articolo 116-quinquies del Codice – includono il rischio di riciclaggio connesso alla distribuzione nel territorio della Repubblica di prodotti assicurativi rientranti nei rami di attività elencati all’articolo 2, comma 1, del Codice, nell’ambito dell’esercizio annuale di autovalutazione condotto in conformità con le “disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” emanate dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 231/2007. L’attività di intermediazione assicurativa viene sempre considerata come separata linea di business da sottoporre a specifica valutazione del rischio. |