Tutte le principali modifiche introdotte dal provvedimento IVASS N.111 del 13.07.2021

1 Set

Tutte le principali modifiche introdotte dal provvedimento IVASS N.111 del 13.07.2021

In questa pagina trovi le principali modifiche e novità introdotte dal provvedimento IVASS N.111 del 13.07.2020.

Il provvedimento reca le disposizioni in merito ai criteri e alle metodologie da utilizzare per individuare e valutare il proprio rischio di riciclaggio.  

Inoltre, stabilisce le soglie dimensionali e organizzative in base alle quali gli intermediari assicurativi sono tenuti ad istituire la funzione antiriciclaggio e di revisione interna, a nominare i responsabili di tali funzioni e il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette. 

Qui di seguito trovi una tabella che riassume le novità introdotte dal provvedimento, seguita da un approfondimento riguardante l’applicabilità dei nuovi critieri dimensionali e dall’indicazione delle principali modifiche apportate al Regolamento IVASS 44/2019. 

Buona lettura.

 

Regolamento IVASS 44 del 12.02.2019 
  • Disciplina il sistema di controllo interno in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e contrasto al terrorismo (per intermediari 26, 27, 28)
  • Obblighi di adeguata verifica (artt. 34 a 57)
Provvedimento IVASS 111 del 13.07.2021
  • Art. 5 – Istituzione della funzione Antiriciclaggio
  • Art. 6 – Titolare funzione Antiriciclaggio
  • Art. 7 – Segnalazione operazioni sospette
  • Art. 8 – Funzione revisione interna
  • Art. 10 – Intervallo possesso requisiti
Applicazione
provvedimento IVASS 111
  • Le sedi secondarie di imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dell’Unione Europea o in un Paese aderente allo Spazio Economico Europeo;
  • Le imprese stabilite senza succursale;
  • Gli intermediari assicurativi;
  • Gli intermediari assicurativi stabiliti senza succursale.

 

PROVVEDIMENTO IVASS 111/2021

INTERMEDIARI
SOCIETA’

INTERMEDIARI
IMPRESA INDIVIDUALE

Art. 5 (Funzione antiriciclaggio)

 Gli agenti e broker assicurativi istituiscono la funzione antiriciclaggio qualora ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:

  • Numero di dipendenti o collaboratori iscritti (alla fine di ciascun anno solare) nella sez. E del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi uguale o superiore a trenta;
  • Premi lordi contabilizzati dalle imprese – comunicato da queste ultime all’IVASS e agli stessi intermediari – sia superiore a € 15 milioni.

APPLICABILE

(requisiti posseduti per almeno 1 biennio)

APPLICABILE

(requisiti posseduti per almeno 1 biennio)

Art. 6 (Titolare funzione antiriciclaggio)

Il titolare della funzione antiriciclaggio deve possedere requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza

APPLICABILE

(requisiti posseduti per almeno 1 biennio)

NON APPLICABILE

Art. 7 (Segnalazione delle operazioni sospette) Gli intermediari assicurativi stabiliti senza succursale trasmettono le segnalazioni di operazioni sospette al responsabile per le segnalazioni sospette dell’impresa di riferimento o, qualora quest’ultima non sia individuabile, direttamente alla UIF.
Art. 8 (Funzione revisione interna)

Le politiche, procedure e controlli interni in materia di antiriciclaggio delle sedi secondarie di imprese assicurative con sede legale in un altro Stato Membro dell’Unione Europea o in un Paese S.E.E., sono stabilmente verificate da una funzione di revisione indipendente.

APPLICABILE

requisiti posseduti per almeno 1 biennio*

NON APPLICABILE

*REQUISITI:

  • Numero di dipendenti o collaboratori iscritti – alla fine di ciascun anno – nella sez. E del Registro degli Intermediari assicurativi e riassicurativi complessivamente pari o superiore a 100;
  • Abbiano distribuito nell’anno contratti il cui volume di premi lordi contabilizzati dalle imprese sia superiore ad € 20 milioni.
Art. 10 (Intervallo temporale per possesso requisiti)
  1. Ai fini dell’istituzione delle funzioni antiriciclaggio e di revisione interna nonché della nomina del responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette, i requisiti previsti dagli artt. 4, comma 1, 5 e 8 devono essere posseduti per almeno un biennio.
  2. Le sedi secondarie, gli agenti e i broker assicurativi verificano ogni anno il ricorrere dei previsti requisiti in ciascun anno del biennio precedente. In caso positivo, a decorrere dall’anno successivo gli agenti e i broker assicurativi assolvono gli obblighi relativi all’istituzione della funzione antiriciclaggio e della funzione di revisione interna.
  3. Gli agenti e i broker assicurativi possono dismettere le funzioni a decorrere dall’anno successivo a quello nel corso del quale verificano di non aver posseduto in alcun anno del triennio precedente i previsti requisiti.
 Art. 11 (Comunicazioni)

Gli agenti e i broker assicurativi comunicano all’IVASS:

  • L’istituzione delle funzioni antiriciclaggio e di revisione interna e la nomina dei rispettivi titolari, nonché del responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette qualora sia un soggetto diverso;
  • La dismissione di tali funzioni in conseguenza delle valutazioni di cui all’art. 10, comma 3;
  • Gli importi di cui all’art. 10, comma 5, lettera a), relativi alla distribuzione per conto di imprese in regime di libera prestazione di servizi che non abbiano comunicato loro le generalità o il domicilio del responsabile per la segnalazione di operazioni sospette.

 

Le comunicazioni sono effettuate:

  • Entro il 30 settembre dell’anno che precede quello di istituzione o dismissione delle funzioni, o di nomina dei rispettivi titolari o del responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette di cui all’art. 7, se dipendenti dalla valutazione annuale circa il possesso dei requisiti di cui agli articoli precedenti;
  • Entro i 30 giorni successivi agli eventi di cui alla lettera a), qualora derivino da circostanze diverse.

 

APPLICABILE

(in coerenza con i criteri precedenti)

APPLICABILE

(in coerenza con i criteri precedenti)

 

Principali modifiche apportate al Regolamento 44 IVASS del 12.02.2019
In vigore a partire dal 14.07.2021
 

Capo II – Sistema di controllo interno in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di contrasto al finanziamento del terrorismo e ruolo degli organi sociali

 

Sezione III – Presidi organizzativi antiriciclaggio

 

Art. 18 (Responsabile per le segnalazioni delle operazioni sospette)

 

 All’articolo 18, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“Gli intermediari assicurativi di cui all’art. 109, comma 2, lettera b), nonché i soggetti che svolgono attività analoga a quella dei menzionati intermediari e operano in Italia in regime di stabilimento – annotati nell’elenco annesso al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi a seguito della notifica in coerenza con quanto previsto dall’articolo 116-quinquies del Codice – inviano la segnalazione direttamente alla UIF, qualora non sia individuabile un’impresa di riferimento. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 36, comma 3 del decreto antiriciclaggio, gli intermediari di cui all’art. 109, comma 2, lettera d), nonché i soggetti che svolgono attività analoga a quella dei menzionati intermediari e operano in Italia in regime di stabilimento – annotati nell’elenco annesso al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi a seguito della notifica in coerenza con quanto previsto dall’articolo 116-quinquies del Codice, nonché gli intermediari assicurativi stabiliti senza succursale, inviano la segnalazione all’impresa di riferimento anche in relazione alle “stesse operazioni” già segnalate direttamente alla UIF e danno comunque notizia all’impresa dell’avvenuta segnalazione di uno “stesso cliente”. Si considerano “stesse operazioni” quelle in cui i premi – iniziale, ricorrente, aggiuntivo – sono stati pagati, in tutto o in parte, con liquidità o titoli oggetto dell’autonoma segnalazione dell’intermediario assicurativo alla UIF. Gli intermediari assicurativi definiscono, secondo un approccio fondato sul rischio, il periodo antecedente il pagamento del premio da prendere in considerazione a tal fine, che comunque non può essere inferiore a 30 giorni o a quello più lungo definito dall’impresa negli accordi di distribuzione”

Sezione IV – Valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

 

Articolo 28-bis (Disposizioni generali)

Nel Capo II, dopo l’articolo 28, è inserita la seguente:

Gli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109, comma 2, lettera d) del Codice, nonché i soggetti che svolgono attività analoga a quelle dei menzionati intermediari e operano in Italia in regime di stabilimento – annotati nell’elenco annesso al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi a seguito della notifica in coerenza con quanto previsto dall’articolo 116-quinquies del Codice – includono il rischio di riciclaggio connesso alla distribuzione nel territorio della Repubblica di prodotti assicurativi rientranti nei rami di attività elencati all’articolo 2, comma 1, del Codice, nell’ambito dell’esercizio annuale di autovalutazione condotto in conformità con le “disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” emanate dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 231/2007. L’attività di intermediazione assicurativa viene sempre considerata come separata linea di business da sottoporre a specifica valutazione del rischio.

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