Categoria: News compliance

IVASS: in pubblica consultazione Regolamento sulle attività di mystery shopping

In pubblica consultazione lo Schema di Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di attività di mystery shopping di cui all’articolo 144-bis del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)

IVASS ha sottoposto alla consultazione lo schema di Regolamento disciplinante le attività di mystery shopping, volte alla protezione dei consumatori. In particolare, sono regolate le modalità per lo svolgimento delle attività di indagine di mystery shopping, nonché i requisiti e i compiti dei soggetti esterni all’Istituto cui sia conferito l’incarico per l’esecuzione di tali attività.

Con il Regolamento (UE) 2017/ 2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017 (c.d. Regolamento CPC), è stata disciplinata la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori. Il Regolamento CPC stabilisce, in particolare, le condizioni in base alle quali le autorità competenti, designate dai relativi Stati membri quali autorità responsabili dell’esecuzione delle norme dell’Unione Europea sulla tutela degli interessi dei consumatori, collaborano e coordinano azioni fra loro e con la Commissione Europea, al fine di garantire il rispetto delle summenzionate norme a protezione del consumatore, il buon funzionamento del mercato interno, nonché la tutela degli interessi economici dei consumatori. Tra i poteri di cui dispongono le autorità nazionali competenti, il Regolamento CPC individua, all’articolo 9, paragrafo 3, specifici poteri di indagine, tra cui, il potere di acquistare beni o servizi effettuando acquisti campione – ove necessario in forma anonima – al fine di individuare infrazioni di cui al suddetto Regolamento (c.d. potere di mystery shopping).

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In pubblica consultazione Regolamento sui prodotti linked

In pubblica consultazione Schema di Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di contratti di assicurazione linked di cui all’articolo 41, commi 1 e 2 CAP.

IVASS ha posto in pubblica consultazione lo schema di Regolamento disciplinante le disposizioni in materia di contratti di assicurazione linked, le cui prestazioni sono direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall’impresa di assicurazione o di quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) oppure a un indice azionario o a un altro valore di riferimento diverso da quelli precedentemente menzionati.

La regolamentazione del comparto assicurativo in materia di attivi a cui possono essere collegate le prestazioni di tali categorie di contratti, in cui il rischio è a carico dell’assicurato, risale infatti al 20021 per le polizze unit linked (con l’aggiornamento operato nel 2005) e al 2009 per le polizze index linked.

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Consultazione EIOPA su una serie di proposte per la tutela dell’investitore in prodotti IBIP

EIOPA ha avviato, il 28 gennaio scorso, una consultazione pubblica sulla protezione degli investitori al dettaglio in relazione alla vendita di prodotti di investimento assicurativi (IBIP). La consultazione si ricollega all’invito a presentare Pareri che la Commissione europea ha formulato a EIOPA la scorsa estate.

L’Autorità europea ha suddiviso le sue proposte in cinque diversi ambiti:

  • migliorare il coinvolgimento dei consumatori tramite l’informativa, compresa quella digitale. EIOPA presenta proposte per rimediare alle duplicazioni – nonché alle lacune – nell’informativa ai consumatori, esistenti tra i diversi atti legislativi dell’UE. L’Autorità, in linea generale,  vede la necessità di passare a un’informativa più incentrata sui consumatori. Le informative dovrebbero basarsi sulle intuizioni delle scienze comportamentali per promuovere un processo decisionale ponderato, essere più semplici ed essere presentate in un modo più strutturato, accessibile e interattivo;
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  • valutare i rischi e le opportunità presentate dai nuovi strumenti e canali digitali. EIOPA vede spazio per lo sviluppo di un mercato dell’UE per gli strumenti digitali e le piattaforme che vendono IBIP, ma riconosce anche i rischi legati a una serie di aspetti come le asimmetrie informative per i consumatori e l’uso improprio dei dati dei clienti;
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Segnalatori e nuovi obblighi di comunicazione

Il decreto fiscale collegato all’ultima legge di bilancio, approvato nel mese di dicembre, impone alcune riflessioni sui rapporti con i cosiddetti segnalatori.

È noto che la pratica della segnalazione, a compagnie e intermediari, di potenziali clienti da parte di soggetti che non rivestono la qualifica di distributori assicurativi – e purtuttavia dispongono con regolarità di nominativi di soggetti interessati a stipulare contratti di assicurazione – oltre ad assurgere negli anni a vera e propria fonte collaterale di raccolta di affari, ha ricevuto nel 2006 un primo riconoscimento fattuale dall’ISVAP, che nella serie inaugurale delle “FAQ Intermediari” precisava che l’attività di segnalazione di nominativi all’intermediario, allora già diffusa, “non è riconducibile alla nozione di attività di intermediazione, salvo che essa non si sostanzi anche in un’attività di assistenza o consulenza finalizzate alla presentazione o proposta di contratti ai clienti segnalati e comporti la percezione di un compenso”, escludendo così la necessità di iscrizione del segnalatore nel Registro Unico.

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Antitrust, ok a Codice del Consumo con sanzioni al 4%

L’Antitrust sollecita il Parlamento ad approvare quanto prima le norme che consentono di imporre sanzioni fino al 4% del fatturato per violazioni del Codice del Consumo. I maggiori poteri a livello nazionale sono previsti dalla legge di delegazione Ue in discussione al Senato.

Il Garante per la concorrenza ha colto l’occasione dell’audizione in Commissione d’inchiesta banche sulla vicenda della vendita dei diamanti tramite gli sportelli bancari, che si è tramutata in un maxi processo in corso a Milano. Nell’ambito dei procedimenti avviati l’Antitrust ha imposto sanzioni, poi rideterminate al ribasso in due casi dal Consiglio di Stato.

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Prima relazione di EIOPA sull’applicazione della direttiva IDD

Ai sensi dell’art. 41, comma 4 della direttiva sulla distribuzione assicurativa (nota come “IDD”, i.e. “insurance distribution directive”) “entro il 23 febbraio 2020, e in seguito almeno ogni due anni, l’EIOPA prepara una relazione sull’applicazione della direttiva”.

Il termine del 23 febbraio è stato prorogato ed il 6 gennaio 2022 EIOPA ha pubblicato la sua prima relazione.

Nonostante alcune incertezze nell’analisi dei dati dovute al fatto che in alcuni paesi la direttiva è stata recepita solo recentemente e che il mercato è stato influenzato dall’accelerazione significativa dei processi di digitalizzazione a causa della pandemia, EIOPA offre un’analisi preliminare dell’impatto della IDD su consumatori, intermediari e autorità nazionali di vigilanza.

Nel seguito, in sintesi, i risultati dell’analisi di EIOPA.

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La tutela dell’investitore e la disciplina della product governance

La disciplina dei servizi di investimento, tra trasparenza e regole di comportamento

La product governance è uno dei principali strumenti a cui ha fatto ricorso il legislatore comunitario nel 2014 con il dichiarato intento di “rafforzare il quadro per la regolamentazione dei mercati finanziari … al fine di aumentarne la trasparenza” e, di conseguenza, ripristinare la fiducia degli investitori, compromessa dalla crisi finanziaria scoppiata nel 2008 e da eclatanti casi di misselling.

In proposito vale la pena ricordare come, nella vigenza della Legge SIM, del Decreto Eurosim e poi del TUF (nella sua versione originaria), la tutela dell’investitore era stata identificata nella “disclosure” volta al livellamento delle asimmetrie informative sussistenti tra i diversi attori del mercato finanziario (emittenti, intermediari e clienti).

Ciò non significa che mancassero all’epoca specifiche regole di condotta, come ad esempio quelle concernenti i conflitti di interessi e la valutazione di adeguatezza; tuttavia, basandosi sul principio di autodeterminazione dell’investitore e del “caveat emptor”, esse non avevano natura “bloccante” ed era sufficiente la consapevolezza e l’eventuale consenso dell’investitore per procedere legittimamente alla prestazione del servizio di investimento da parte dell’intermediario.

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Il futuro dell’IVA nei servizi finanziari e assicurativi

Entro il 2023 dovrebbe concludersi il processo che condurrà alla modifica della vigente direttiva 2006/112/CE. Spetterà alla Commissione Europea il compito di ridurre le attuali criticità e scegliere la strada migliore tra le varie soluzioni proposte, a fronte anche delle risposte ricevute dagli operatori nel corso della fase di consultazione pubblica.

All’inizio del 2021, la Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica sulla revisione del regime delle esenzioni Iva applicabili ai servizi finanziari e assicurativi. Questa consultazione fa parte di un processo che dovrebbe concludersi, entro il 2023, con una proposta di modifica, da parte della Commissione Europea, della vigente direttiva 2006/112/CE. Spetterà poi al Consiglio dell’Ue, al Parlamento europeo e agli Stati membri, seguendo l’ordinario iter legislativo, decidere sul futuro dell’Iva nel settore dei servizi finanziari e assicurativi.

I PROBLEMI DI APPLICAZIONE DELLE NORME VIGENTI

Al fine di comprendere pienamente le ragioni alla base del processo di revisione sopra delineato, occorre innanzitutto analizzare le criticità dell’attuale contesto. L’attuale sistema normativo, introdotto nel 1977 e da allora mai adeguato all’evoluzione del mercato, è principalmente basato sul rapporto tra esenzioni e imponibilità, ed è stato spesso criticato poiché ritenuto eccessivamente complesso anche rispetto ai nuovi prodotti e servizi sviluppati a seguito del progresso tecnologico (si pensi, ad esempio, ai servizi collegati alle cripto-attività e alla moneta elettronica).

In base alle norme vigenti, i servizi finanziari e assicurativi costituiscono un’eccezione al principio della tassazione: come indicato all’articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a g), della direttiva Iva, la maggior parte di essi è esente da Iva. Le ragioni alla base dell’introduzione dell’esenzione sono molteplici, ma sono per lo più legate alla difficoltà tecnica di calcolare la base imponibile.

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La perdita del “requisito di professionalità”

Succede sempre a fine anno, negli ultimi giorni di dicembre, che alcuni intermediari mi pongano lo stesso quesito: un mio collaboratore non ha terminato le 30 ore annuali di aggiornamento professionale, come o cosa posso fare?

Per rispondere a questa domanda è necessario esaminare la normativa vigente. Cerco di farlo senza tecnicismi, in modo molto semplice, prendendo in considerazione anche le indicazioni che l’Ivass nel tempo ha fornito rispondendo a diversi quesiti che sono stati posti da associazioni ed imprese.

La professionalità è uno dei tre requisiti più importanti richiesti per poter accedere al Registro e poter esercitare l’attività di intermediazione assicurativa o per poter fare – senza iscrizione al Rui – distribuzione assicurativa all’interno dei locali di un intermediario di primo e di secondo livello (sezione A, B, D, E, F).

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Preventivatore RCA: ANAPA dice no all’obbligo per gli intermediari

Secondo l’associazione degli agenti assicurativi gli obblighi informativi a carico degli intermediari disposti dall’art. 132 bis del C.A.P. potrebbero essere adempiuti attraverso l’inserimento nell’informativa precontrattuale dell’esistenza del PreventIvass che, se utilizzato direttamente dal cliente, mostrerà i premi assicurativi di tutte le Compagnie operanti sul mercato.

ANAPA Rete ImpresAgenzia, dopo la presentazione dello scorso 13 gennaio in cui l’Ivass ha illustrato alle associazioni degli intermediari i contenuti del regolamento attuativo di prossima emanazione sul Nuovo Preventivatore Pubblico online, si è rivolta al MISE per chiedere l’esonero dall’obbligo per gli intermediari di esibire il preventivo Rc Auto standard di ogni singola impresa di cui abbiano il mandato, a ogni cliente in occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto.

Visto che il Nuovo Preventivatore R.C. Auto è a esclusivo beneficio del consumatore, questi se opportunamente avvisato attraverso l’inserimento nell’informativa precontrattuale della sua esistenza, potrebbe, infatti, in piena autonomia e libertà confrontare i contratti assicurativi proposti da tutte le imprese operanti sul mercato e non solo su quelle collocate dal singolo intermediario.

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