FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Indice dei contenuti
  1. 1. SOGGETTI CHE IMPARTISCONO LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO
  2. 2. AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
  3. 3. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ DEGLI ADDETTI OPERANTI ALL’INTERNO DEI LOCALI DELL’INTERMEDIARIO DI RIFERIMENTO DA ISCRIVERE NELLA SEZIONE E DEL RUI
  4. 4. ISCRIZIONE NELLA SEZIONE E DEL RUI DI UN SOGGETTO IN POSSESSO DEI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ NECESSARI PER L’ISCRIZIONE NELLA SEZIONE A O B DEL RUI
  5. 5. REISCRIZIONE DEL COLLABORATORE NELLA SEZIONE E DEL RUI – TURN OVER PER AVVICENDAMENTO DI INCARICHI
  6. 6. SOGGETTI CHE HANNO CONSEGUITO LA FORMAZIONE INIZIALE PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO N. 40/2018
  7. 7. MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE ACQUISITE – TEST DI VERIFICA
  8. 8. SOGGETTI FORMATORI

1. SOGGETTI CHE IMPARTISCONO LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO

L’art. 87 del Regolamento IVASS n. 40/2018 individua, quali soggetti che impartiscono direttamente, o che organizzano, i corsi di formazione e di aggiornamento:

  • le imprese e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del RUI (per i relativi collaboratori iscritti nella sezione E, inclusi gli intermediari a titolo accessorio, per gli addetti all’interno dei locali in cui gli intermediari operano e per gli addetti dei call center dell’intermediario);
  • le imprese (per i produttori diretti, per gli intermediari a titolo accessorio da iscrivere o iscritti nella sezione F del Registro – inclusi i relativi addetti operanti all’interno dei locali e i collaboratori iscritti nella sezione E – per i dipendenti di imprese direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione, per gli addetti dei call center delle imprese nonché, limitatamente ai corsi di aggiornamento, per le persone fisiche iscritte nelle sezioni A o B del RUI).

Le imprese e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D possono scegliere di impartire direttamente la formazione/aggiornamento ovvero di organizzarla avvalendosi dei soggetti di cui all’art. 96, commi 1 e 2 del Regolamento n. 40/2018.
Si precisa che con l’espressione “impartiscono direttamente” il Regolamento ha inteso fare riferimento al fatto che le imprese e gli intermediari compiono tutte le attività necessarie alla progettazione e alla realizzazione dei corsi, in alternativa all’esternalizzazione dell’attività a soggetti formatori.
Data l’ampiezza delle tematiche oggetto dei corsi, le imprese e gli intermediari che impartiscono direttamente la formazione possono comunque avvalersi, in tutto o in parte:

  • di docenti interni o esterni, purché in entrambi i casi questi siano in possesso dei requisiti fissati dall’art. 96, comma 3;
  • di materiale didattico predisposto da soggetti terzi, enti formatori o docenti, inclusi i relativi test, sulla base tuttavia di contenuti previamente definiti dall’intermediario stesso.

Anche in tali casi, la formazione o l’aggiornamento si intendono erogati dalle imprese o dagli intermediari, che ne assumono la responsabilità con i conseguenti adempimenti connessi, quale anche lo svolgimento della verifica finale.
Si precisa, in ogni caso, che ai sensi dell’art. 90, del Regolamento, l’attestato deve riportare l’indicazione dell’impresa o dell’intermediario, quale responsabile della struttura che ha effettuato la formazione/aggiornamento, nonché i nominativi dei docenti e degli altri soggetti che hanno contribuito a curare la predisposizione del materiale didattico e del test.

La formazione iniziale e l’aggiornamento consistono nella partecipazione a corsi in aula o con le modalità equivalenti tenuti o organizzati dalle imprese o dagli intermediari iscritti nella sezione A, B o D del RUI secondo le prescrizioni contenute nel Regolamento n. 40/2018, che si concludono con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite.
Pertanto, la semplice partecipazione a congressi, convegni, seminari o workshop non rileva in via generale ai fini dell’adempimento degli obblighi imposti dalla disciplina regolamentare.

L’intermediario che intende impartire direttamente la formazione o l’aggiornamento alla propria rete di collaboratori – in qualità di docente – deve essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’art. 96, comma 4 del Regolamento n. 40/2018, non essendo in tal caso sufficiente la mera iscrizione sezione A o B del RUI.
Resta in ogni caso ferma la possibilità di impartire direttamente la formazione o l’aggiornamento alla propria rete di collaboratori avvalendosi in tutto o in parte di docenti di cui al citato art. 96, comma 3.

Secondo quanto disposto dall’art. 87, comma 3 del Regolamento n. 40/2018, per le persone fisiche da iscrivere o iscritte nella sezione E del RUI, inclusi gli intermediari a titolo accessorio, e per gli addetti all’attività di distribuzione operanti all’interno dei locali in cui l’intermediario iscritto nelle sezioni A, B, D o E del Registro opera, ivi inclusi gli addetti dei call center, i corsi sono tenuti od organizzati a cura dell’intermediario iscritto nelle sezioni A, B e D del registro, che se ne avvale, o delle relative imprese preponenti”.
Pertanto, ai fini dell’adempimento degli obblighi imposti dall’attuale disciplina regolamentare, gli addetti all’attività di distribuzione all’interno o all’esterno dei locali dell’intermediario iscritto nelle sezioni A, B, D o E del RUI devono fare necessario riferimento ai corsi tenuti o organizzati dall’impresa o dall’intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D per il quale prestano l’attività.

Secondo quanto disposto dall’art. 87, commi 1 e 2, gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B del RUI possono impartire direttamente la formazione e l’aggiornamento esclusivamente ai loro addetti e collaboratori (rete distributiva verticale che fa loro capo). Al di fuori di tale ipotesi, essi non possono impartire direttamente la formazione e l’aggiornamento ad altri intermediari. Possono tuttavia svolgere l’attività di docenza, se in possesso dei requisiti di professionalità dettati dall’art. 96 comma 3, all’interno di corsi organizzati dai soggetti abilitati.
Anche nel caso di collaborazione “orizzontale” tra intermediari di primo livello (iscritti nella sezione A, B, D del RUI o nell’Elenco annesso al RUI) ai sensi dell’art. 22, comma 10 del DL 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ciascun intermediario curerà esclusivamente gli obblighi di formazione/aggiornamento della propria rete di collaboratori, essendo preclusa la possibilità di organizzare la formazione/aggiornamento per i dipendenti e/o collaboratori dell’intermediario con il quale è stato intrapreso il rapporto di collaborazione “orizzontale”.
Ad ogni modo, nel caso in cui il medesimo addetto collabori con diversi intermediari di riferimento, questi possono attuare idonee forme di coordinamento per ripartire tra loro le relative attività di formazione e di aggiornamento professionale, purché sia garantito il rispetto degli standard minimi previsti dal Regolamento e la formazione sulle caratteristiche tecniche e sugli elementi giuridici dei contratti rispecchi le peculiarità dei diversi contratti distribuiti.

2. AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

L’obbligo di aggiornamento professionale in caso di immissione in commercio di nuovi prodotti è riferito alla “rete distributiva diretta” ossia agli intermediari iscritti nella sezione A, D o F del RUI, inclusi gli addetti all’attività di distribuzione iscritti nella sezione E del RUI o operanti all’interno dei locali, gli intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione E del RUI e gli addetti al call center, nonché gli intermediari iscritti nella sezione C del RUI.
Gli intermediari iscritti nella sezione B del RUI non sono tenuti a questo specifico obbligo, ma sono comunque tenuti a curare l’aggiornamento anche sotto il profilo della conoscenza delle nuove tipologie contrattuali che si diffondono nel mercato, al fine di svolgere adeguatamente il proprio ruolo.

3. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ DEGLI ADDETTI OPERANTI ALL’INTERNO DEI LOCALI DELL’INTERMEDIARIO DI RIFERIMENTO DA ISCRIVERE NELLA SEZIONE E DEL RUI

Ai fini dell’iscrizione nella sezione E del RUI, i dipendenti già operanti quali addetti all’attività di distribuzione assicurativa all’interno dei locali dell’intermediario iscritto nella sezione A, B, D o F del RUI non hanno l’obbligo della formazione iniziale in quanto già effettuata prima di iniziare l’attività stessa.

4. ISCRIZIONE NELLA SEZIONE E DEL RUI DI UN SOGGETTO IN POSSESSO DEI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ NECESSARI PER L’ISCRIZIONE NELLA SEZIONE A O B DEL RUI

Ai fini dell’iscrizione nella sezione E del RUI, quale collaboratore di un intermediario, non è necessaria la preventiva formazione iniziale di cui all’art. 86 del Regolamento n. 40/2018 per chi è già in possesso del requisito di professionalità necessario per l’iscrizione nelle sezioni A e B del RUI, ossia:

  • chi è stato iscritto nella sezione A o B del RUI;
  • chi ha superato la prova di idoneità per l’iscrizione nelle sezioni A e B del RUI, di cui all’art. 84 del Regolamento , ancorché non abbia mai chiesto l’iscrizione nel Registro;
  • chi era iscritto nell’abrogato Albo agenti o nell’abrogato Albo broker alla data del 1 gennaio 2007 ancorché non abbia mai chiesto il passaggio nel Registro.

Nei casi sopra indicati, il soggetto risulta in possesso delle necessarie cognizioni e capacità professionali per l’iscrizione nella sezione E.
Si conferma l’opportunità, ai fini dell’iscrizione, di conseguire una formazione sui prodotti assicurativi che si andranno a distribuire.

5. REISCRIZIONE DEL COLLABORATORE NELLA SEZIONE E DEL RUI – TURN OVER PER AVVICENDAMENTO DI INCARICHI

Per poter richiedere la reiscrizione di un intermediario nella sezione E del RUI, il richiedente (intermediario che intende avvalersi della collaborazione) deve:

  1.  se la reiscrizione viene richiesta nello stesso anno della cancellazione, verificare che il soggetto sia in regola con l’aggiornamento professionale dell’anno precedente. Se tale verifica ha esito positivo, l’aggiornamento professionale dell’anno in corso può essere effettuato anche dopo la reiscrizione, sempre che sia completato entro lo stesso anno solare. A tal fine restano valide le ore eventualmente effettuate nell’anno in corso, prima della cancellazione;
  2. se la reiscrizione viene richiesta nell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la cancellazione, verificare che il soggetto sia in regola con l’aggiornamento professionale dell’anno precedente alla reiscrizione. Se la verifica ha esito positivo, l’aggiornamento professionale può essere effettuato anche dopo la reiscrizione, sempre che sia completato nello stesso anno solare;
  3. Nel caso in cui la verifica di regolarità dell’aggiornamento professionale dell’anno precedente abbia esito negativo, l’obbligo di aggiornamento professionale deve essere assolto prima che sia richiesta la reiscrizione.

 

 

6. SOGGETTI CHE HANNO CONSEGUITO LA FORMAZIONE INIZIALE PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO N. 40/2018

La formazione professionale conseguita alla data del 23 febbraio 2019 in conformità ai criteri fissati dal Regolamento ISVAP n. 34/2010 e dal Regolamento IVASS n. 6/2014 è valida:

  1. ai fini della prima iscrizione e dell’inizio dell’attività da parte degli addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario, se la domanda di iscrizione è presentata ovvero l’attività è iniziata entro e non oltre dodici mesi dalla data del conseguimento;
  2. ai fini della reiscrizione e della ripresa dell’attività degli addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario, se la domanda di reiscrizione è presentata ovvero l’attività è ripresa entro e non oltre cinque anni dalla data in cui è intervenuta l’inattività.

7. MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE ACQUISITE – TEST DI VERIFICA

L’art. 90 del Regolamento n. 40/2018 ha portata generale. Le prescrizioni in esso contenute si applicano indipendentemente dalle modalità di erogazione del corso (in aula o con modalità equivalenti).

L’obbligo di effettuare il test in aula si riferisce ai corsi di formazione iniziale, indipendentemente dalle modalità con cui detta formazione è stata erogata. Diversamente, l’accertamento delle competenze acquisite a conclusione dei corsi di aggiornamento può essere effettuato anche a distanza.

L’art. 90 del Regolamento n. 40/2018 non impone alcuna contestualità tra la conclusione dei corsi e lo svolgimento del test di verifica delle competenze acquisite. Pertanto, entro termini ragionevoli, l’ente erogatore del corso può fissare liberamente la data di svolgimento del test.

Per garantire la coerenza dei test con i contenuti dei corsi, il regolamento n. 40/2018 stabilisce, al comma 3 dell’art. 90, che il test di verifica è svolto a cura del soggetto che effettua i corsi, ossia:

  • imprese e intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del RUI, se impartiscono direttamente la formazione alla rete di cui si avvalgono;
  • ente formatore (di cui all’art. 96, commi 1 e 2, del regolamento) che abbia ricevuto l’incarico da un’impresa o da un intermediario principale iscritto nelle sezioni A, B o D del RUI, per le relative reti di collaboratori, o da un intermediario iscritto nelle sezioni A e B per il proprio aggiornamento.

Il soggetto che cura lo svolgimento dei test di verifica può determinarne liberamente le modalità di somministrazione, anche avvalendosi di strumenti informatici. Resta fermo il rispetto della previsione di cui all’art. 90 comma 5 del Regolamento n. 40/2018, che vieta l’utilizzo di supporti materiali e informatici, come potrebbe essere, nell’uso di computer, il collegamento alla rete web o intranet.

L’identificazione dei partecipanti ai corsi e ai test è posta a cura del soggetto che eroga la formazione/aggiornamento e il test.

L’art. 90, comma 3, del Regolamento n. 40/2018 non disciplina le modalità di accertamento dell’identità dei partecipanti al test di verifica, rimettendo alla responsabilità del soggetto che cura lo svolgimento del test la determinazione delle prassi operative da seguire per garantire il rispetto della disciplina regolamentare, in relazione alle diverse modalità utilizzate, ferma la possibilità per l’Istituto di svolgere verifiche sull’adeguatezza degli strumenti adottati.

L’attestato di superamento del corso da rilasciarsi al partecipante viene sottoscritto dal responsabile della struttura che, avendo effettuato la formazione o l’aggiornamento, ha somministrato il test e ne ha verificato l’esito.
Pertanto, l’impresa o l’intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del RUI, che impartisce direttamente la formazione o l’aggiornamento, dovrà curare anche lo svolgimento del test e attestare il superamento del corso tramite un proprio responsabile. Diversamente, nel caso in cui per l’erogazione del corso l’impresa o l’intermediario si sia avvalso di un ente esterno, sarà il responsabile di quest’ultimo a fornire l’attestato.

La ripetizione del corso è rimessa alla libera scelta degli interessati, ferma la necessità che il test venga infine superato in tempo utile per il regolare svolgimento dell’attività.

Ai sensi dell’art. 90, comma 8, del Regolamento n. 40/2018, gli enti che effettuano la formazione o l’aggiornamento devono consegnare alle imprese o agli intermediari, dai quali hanno ricevuto l’incarico, tutta la documentazione atta a dimostrare il corretto svolgimento dei corsi e dei test, indipendentemente dalle modalità di svolgimento (in aula o a distanza). Pertanto, anche nel caso in cui il test di verifica sia svolto on-line, deve essere trasmesso ai committenti il verbale delle procedure di esame. Come espressamente precisato, l’obbligo di consegna può essere assolto anche in formato digitale.
La pubblicazione sulla piattaforma informatica accessibile al singolo candidato della documentazione inerente lo svolgimento dei corsi non esonera l’ente formatore dall’obbligo di trasmissione della stessa documentazione al committente che ha organizzato il corso e incaricato l’ente formatore.

Tutte le informazioni relative allo svolgimento dei corsi e dei test devono essere gestite nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali. Pertanto l’ente, per quanto attiene al verbale delle procedure di esame, dovrà avere cura di mettere a disposizione dei soggetti dai quali ha ricevuto l’incarico di effettuare la formazione/aggiornamento esclusivamente le informazioni relative ai candidati di pertinenza di ciascuno (tipicamente, la rete distributiva dell’impresa preponente o i collaboratori dell’intermediario). Resta rimessa alla valutazione e all’autonomia del singolo ente l’individuazione delle modalità concrete più idonee.

L’impresa o l’intermediario può scegliere di erogare la formazione o l’aggiornamento in parte direttamente e in parte avvalendosi di uno o più enti formatori cui affidare la realizzazione di singoli moduli formativi. Al test di verifica delle competenze acquisite deve provvedere, al termine del singolo modulo formativo, il soggetto (impresa/intermediario/ente formatore) che ha effettuato quel modulo di formazione/aggiornamento.
E’ possibile tuttavia prevedere un unico test finale, purché svolto in concertazione da tutti i soggetti erogatori della formazione, con responsabilità ripartite in relazione al proprio modulo formativo, in conformità agli oneri previsti dall’art. 90 del Regolamento n. 40/2018.

Nel caso in cui il test di verifica delle competenze acquisite all’esito del corso di aggiornamento sia erogato on line, in modalità asincrona, si precisa che, al fine di semplificare le attività degli enti formatori, l’adempimento di cui al comma 7, lett. c), dell’art. 90 del Regolamento n. 40/2018 (verbale delle procedure di esame) si intende rispettato anche attraverso una verbalizzazione periodica (ad esempio con cadenza trimestrale), utilizzando i tracciati della piattaforma Learning Management System che monitorano il controllo degli accessi ai corsi e i risultati dei test. In ogni caso, il verbale delle procedure d’esame e tutta la documentazione necessaria a dimostrare il corretto svolgimento dei corsi e dei test devono essere approntati entro il termine fissato per l’adempimento dell’obbligo.
Se il test di verifica è svolto in aula, il verbale delle procedure di esame deve essere redatto a conclusione della procedura d’esame.

8. SOGGETTI FORMATORI

Per “associazioni di categoria” di cui all’art. 96 comma 1, lett. a) del Regolamento n. 40/2018 si intendono tutte le entità che presentino i previsti requisiti di rappresentatività, relativi a un numero di iscritti significativo e alla costituzione da almeno 2 anni. Si intende che ai fini dello svolgimento dell’attività formativa l’associazione deve disporre di adeguata organizzazione e procedure operative.
Si precisa che nell’ambito delle associazioni di categoria che possono rivestire la qualifica di soggetti formatori di cui al citato articolo, non sono ricomprese le associazioni di categoria degli intermediari a titolo accessorio.

Il Regolamento n. 40/2018 non prevede sistemi di accreditamento delle strutture o dei soggetti che intendono erogare la formazione professionale. Infatti, considerato che il Codice delle assicurazioni rimette alla responsabilità delle imprese e degli intermediari l’organizzazione della formazione, l’Istituto non ha ritenuto di porre vincoli alle modalità organizzative, fermo restando il rispetto degli standard minimi fissati con il Regolamento.
L’IVASS non rilascia accreditamenti a strutture che svolgono le attività di formazione ed aggiornamento professionale, né tantomeno certifica i relativi corsi.
Ne consegue che ogni eventuale forma di pubblicizzazione di accreditamenti o certificazioni dell’IVASS deve ritenersi indebita ed è opportuno che venga segnalata.

L’esperienza professionale e l’adeguata capacità didattica possono essere attestate attraverso la presentazione di un curriculum vitae dettagliato, da cui si evincano rispettivamente l’effettiva esperienza professionale nelle materie oggetto del corso e una congrua esperienza in qualità di docente nelle suddette materie.
L’esperienza professionale richiesta dalla norma deve essere maturata in cinque anni, anche non consecutivi, di esercizio dell’attività.

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