Tag: adeguatezza

Finanza sostenibile: analisi Consob sulle preferenze degli italiani

Consob ha pubblicato il terzo Quaderno della Collana Finanza Sostenibile dal titolo “Interesse verso gli investimenti sostenibili. Un esercizio di caratterizzazione degli investitori italiani sulla base delle indagini Consob“. Il presente quaderno esamina le caratteristiche individuali associate all’interesse verso la finanza sostenibile così come rilevato dall’Osservatorio Consob sull’approccio alla finanza e agli investimenti delle famiglie italiane. In particolare, evidenzia Consob, lo sviluppo del quadro normativo dell’Unione europea sulla finanza sostenibile rende necessario valutare le caratteristiche dei singoli investitori associate all’interesse negli investimenti sostenibili.

Tra le novità approvate a livello europeo a partire dal Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile del marzo 2018, si segnala, in particolare il Regolamento Delegato (UE) 2021/1253 che ha stabilito l’obbligo per gli intermediari autorizzati alla prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli di tenere conto nella valutazione di adeguatezza anche delle preferenze di sostenibilità.

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Il Kid questo sconosciuto

Domande, risposte e approfondimenti per ridurre il rischio di non conformità alla normativa sulla distribuzione assicurativa

Faccio seguito a quanto pubblicato in un precedente “Angolo della compliance” riguardo alla consulenza sui prodotti di investimento assicurativo che l’intermediario deve fornire al cliente per giustificare l’eventuale erogazione di incentivi da parte delle imprese. Incentivi direttamente o indirettamente collegati all’azione di vendita dei contratti IBIPs che devono trovare una loro motivazione – dal prossimo 31 marzo 2022 – nella erogazione al cliente di un servizio di livello superiore.

Come ho precisato nel precedente articolo il cliente deve essere informato sul fatto che l’intermediario percepirà un incentivo a seguito della conclusione del contratto finalizzato ad una prestazione consulenziale aggiuntiva.
Tra le diverse modalità indicate dall’Ivass nel regolamento 40/2018 (come modificato dal provvedimento 97/2020) per rendere ammissibili gli incentivi percepiti od erogati dal distributore figura la consulenza sui prodotti d’investimento assicurativi adeguati alle esigenze del cliente scelti tra le imprese di assicurazione che non hanno “stretti legami” con l’intermediario.

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Germania: broker condannato a risarcire per non aver fornito copertura adeguata

Il tribunale regionale di Amburgo ha ordinato a un broker assicurativo di pagare milioni di euro di danni a una società di sicurezza per non aver fornito un’adeguata copertura assicurativa, secondo quanto riporta il Versicherungsmonitor.

L’azienda doveva chiudere i cancelli di protezione dalle inondazioni per un cliente in caso di alluvione. Nel processo, si è verificato un errore che ha provocato un danno di 5,5 milioni di euro. Tuttavia, questa attività non era coperta dalla polizza di responsabilità civile. Il contratto non prevedeva la copertura assicurativa in relazione ai danni da inondazione a causa di un’omissione da parte della società. Questo nonostante il fatto che l’azienda avesse informato il broker dell’accordo contrattuale con la Polderschutz-Gemeinschaft.

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