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23 Lug

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26 Giu

Le principali modifiche introdotte dal Provvedimento IVASS n.147 in materia di informativa precontrattuale

In data 20 giugno 2024, è stato pubblicato il Provvedimento IVASS n. 147 recante modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS 40/2018, contenente disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX del CAP, e recante modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS 41/2018, contenente disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione del prodotti assicurativi del sensi del CAP.

Il Provvedimento di cui sopra introduce modifiche per gli Intermediari assicurativi e contiene la revisione delle disposizioni in materia di informativa precontrattuale di cui al Regolamento IVASS 40/2018, attuando un procedimento di semplificazione che tuteli tutte le fasi del rapporto tra cliente e distributore.

I punti di maggior rilievo per gli Intermediari assicurativi sono i seguenti:

  1. Sostituzione degli Allegati 3, 4 e 4-bis con l’Allegato 3 “Modello unico precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi” e l’Allegato 4 “Modello unico precontrattuale (MUP) per i prodotti di investimento assicurativi”. I nuovi Allegati 3 e 4, dunque, non contengono informazioni nuove rispetto agli Allegati precedentemente esistenti, bensì operano una riorganizzazione delle stesse in un unico documento.
  2. Abrogazione dell’Allegato 4-ter “Elenco delle regole di comportamento del distributore”.
  3. Eliminazione dell’obbligo di aggiornamento periodico, o comunque almeno trimestrale, degli Allegati.
  4. Eliminazione dell’obbligo di pubblicazione degli Allegati sul sito internet (per coloro che effettuano il collocamento dei prodotti assicurativi sul sito web).
  5. Eliminazione dell’obbligo di affissione degli Allegati nei locali dell’Intermediario.

Si specifica inoltre che il riferimento al MUP di cui agli Allegati 3 e 4 sostituisce, a ogni effetto e ovunque presenti, i riferimenti agli Allegati 3, 4 e 4-bis contenuti nella regolamentazione adottata da IVASS, applicandoli a seconda del fatto che si tratti di prodotti assicurativi o prodotti di investimento assicurativo.

Il Provvedimento è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (4 luglio 2024) nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica Italiana. Dal giorno della sua entrata in vigore (5 luglio 2024), gli Intermediari avranno 12 mesi di tempo per adeguarsi alle disposizioni ivi contenute e implementare il Modulo Unico Precontrattuale, aggiornando i loro processi interni.

Per maggiori informazioni riguardo ai contenuti, si invita a consultare i seguenti documenti:

il testo del Provvedimento al seguente link: Provvedimento IVASS 147/2024 e i suoi relativi Allegati:

La perdita del “requisito di professionalità”

Succede sempre a fine anno, negli ultimi giorni di dicembre, che alcuni intermediari mi pongano lo stesso quesito: un mio collaboratore non ha terminato le 30 ore annuali di aggiornamento professionale, come o cosa posso fare?

Per rispondere a questa domanda è necessario esaminare la normativa vigente. Cerco di farlo senza tecnicismi, in modo molto semplice, prendendo in considerazione anche le indicazioni che l’Ivass nel tempo ha fornito rispondendo a diversi quesiti che sono stati posti da associazioni ed imprese.

La professionalità è uno dei tre requisiti più importanti richiesti per poter accedere al Registro e poter esercitare l’attività di intermediazione assicurativa o per poter fare – senza iscrizione al Rui – distribuzione assicurativa all’interno dei locali di un intermediario di primo e di secondo livello (sezione A, B, D, E, F).

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