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Informazioni chiave

Lo scorso luglio la Commissione europea ha chiesto ad EBA, EIOPA ed ESMA (ESAs) di assisterla nella preparazione di proposte legislative volte ad attuare la strategia di investimento retail, più specificamente per quanto riguarda la revisione del regolamento (UE) 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP). Le ESAs dovranno inviare la propria proposta alla Commissione entro il 30 aprile 2022 e hanno ritenuto opportuno consultare preventivamente gli stakeholder interessati. Le risposte ricevute saranno utilizzate per predisporre la consulenza tecnica per la Commissione.

Anasf ha deciso di rispondere all’invito delle Autorità europee; da sempre infatti l’Associazione dedica una particolare attenzione al tema della tutela dei risparmiatori e alla necessità di favorire tra i cittadini una maggiore consapevolezza nelle scelte di investimento e di gestione dei propri risparmi. Nel parere inviato Anasf ha ribadito che il KID, il documento con le informazioni chiave per l’investitore retail, è un documento indispensabile per far comprendere le caratteristiche del prodotto finanziario in cui intende investire. È fondamentale che tale documento venga esteso a tutte le tipologie di prodotti, di modo che l’investitore abbia a disposizione un elemento che consenta di effettuare delle comparazioni tra strumenti finanziari ed effettuare scelte ragionate.

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POG: il value for money delle polizze unit linked nella prospettiva della Vigilanza europea

Lo scorso 30 novembre, EIOPA (la European Insurance and Occupational Pensions Authority, i.e. l’Autorità di Vigilanza Europea del settore assicurativo) ha pubblicato un “Supervisory Statement” riguardante la valutazione del “value for money” nei prodotti assicurativi di tipo unit-linked ai sensi della regolamentazione europea circa la product oversight governance (lo “Statement”).

L’iniziativa, che trae spunto dall’attenzione di recente riservata da EIOPA ai costi applicati dalle compagnie di assicurazione ai prodotti di tipo unit-linked e ibridi (cioè quei prodotti che combinano la componente unit-linked a quella di capitale garantito o di rendimento, cc.dd. prodotti multiramo), è culminata nella pubblicazione, lo scorso 13 aprile, di un documento di consultazione con il quale l’Autorità di Vigilanza Europea ha interrogato il mercato circa la consapevolezza della necessità che i prodotti di investimento assicurativo (polizze unit-linked e prodotti multiramo) offrano un adeguato rapporto qualità/prezzo (“value for money”; appunto) tra i costi presenti in tali prodotti e la qualità dei servizi con essi offerti.

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Unit linked nel mirino della Vigilanza europea

Value for money: costi e oneri devono essere proporzionati ai benefici, ovvero rendimento, garanzie, coperture e servizi, in relazione al target market di riferimento e in confronto con altre soluzioni per il retail

L’Eiopa, l’Autorità europea sulle assicurazioni, continua il suo impegno per una corretta attuazione della direttiva Idd che disciplina la distribuzione dei prodotti assicurativi sul territorio dell’Unione. L’obiettivo è monitorare quali siano i reali effetti sul mercato di questa importante riforma. Già lo scorso 8 ottobre 2020, l’organismo che raggruppa le “Ivass europee”, vista la centralità dell’argomento, aveva pubblicato un paper con un suo approccio interpretativo al fine di aiutare i produttori ed i distributori per la corretta implementazione della Product Oversight and Governance (cosiddetta Pog) sottolineando come solo una visione “customer centric” possa consentire di cogliere appieno la portata di questo nuovo istituto.

Il 13 aprile l’Eiopa è intervenuta nuovamente e ha messo in pubblica consultazione un documento volto ad identificare il quadro di riferimento sul tema del value for money nel mercato europeo delle polizze unit linked. In questo modo l’Autorità di vigilanza mette l’indice su uno dei temi più caldi, ossia sul rapporto costi/benefici delle polizze unit nel mercato. L’Eiopa afferma che tali prodotti hanno un corretto rapporto costi/benefici qualora i costi e gli oneri siano proporzionati ai benefici, quali il rendimento, le garanzie, le coperture assicurative e i servizi, in relazione al target market di riferimento e siano ragionevoli avendo a riferimento le spese sostenute dai fornitori e in confronto con altre soluzioni presenti sul settore retail.

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