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Le autorità di vigilanza europee lanciano un’indagine sul greenwashing

Le autorità di vigilanza europee EBA, EIOPA ed ESMA hanno pubblicato una richiesta di dati sul “greenwashing“, con l’obiettivo di raccogliere opinioni su come comprendere le principali caratteristiche e i rischi associati al cosiddetto “greenwashing” e di raccogliere esempi di possibili pratiche. L’iniziativa risponde alla crescente domanda di prodotti legati alla sostenibilità “e alla rapida evoluzione dei regimi normativi e delle offerte di prodotti legati alla sostenibilità” e alla necessità di comprendere meglio quali aree possono essere più soggette a rischi di greenwashing.

Ottenere una comprensione più dettagliata del greenwashing aiuterà a informare le politiche e la vigilanza e contribuirà a promuovere l’affidabilità delle dichiarazioni relative alla sostenibilità. Nel contesto di questo invito, il termine “greenwashing” è utilizzato in senso lato, riconoscendo che le affermazioni relative alla sostenibilità possono essere collegate a tutti gli aspetti dello spettro ESG.

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Greenwashing: consultazione ESAs sui rischi più rilevanti

Le tre autorità di vigilanza europee (EBA, EIOPA ed ESMA – ESAs) hanno avviato una consultazione pubblica in materia di greenwashing.

In particolare, evidenziano le ESAs, a causa della crescente domanda di prodotti legati alla sostenibilità, dei regimi normativi in rapida evoluzione e delle offerte di prodotti legati alla sostenibilità, la consultazione trova origine nella necessità di comprendere meglio quali aree potrebbero diventare più soggette a rischi di greenwashing.

Inoltre, la consultazione è alla ricerca di spunti su potenziali pratiche di greenwashing rilevanti per vari segmenti della catena del valore degli investimenti sostenibili e del ciclo di vita dei prodotti finanziari.

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I fattori ESG irrompono sulle pagine del questionario MIFID

Il processo di introduzione della sostenibilità nella finanza si è concretizzato nel marzo del 2021 con l’entrata in vigore degli obblighi informativi a carico degli emittenti, previsti dal Regolamento UE 2019/2088 (SFDR), volti a illustrare nei documenti di offerta l’approccio di investimento di ciascun fondo rispetto agli impatti ambientali, sociali e di governance (fattori ESG).

Per rafforzare e rendere effettiva l’informativa ai clienti, con il successivo Regolamento 2021/1253 il legislatore europeo ha modificato il Regolamento delegato Mifid 2, prevedendo l’obbligo per gli intermediari di verificare gli obiettivi d’investimento del cliente anche alla luce di eventuali preferenze di sostenibilità.

Il cerchio si chiude oggi con la pubblicazione da parte dell’ESMA delle linee guida del 23 settembre, con le quali viene chiarito come gli intermediari dovranno dar forma alla modifica da ultimo introdotta, curando gli aspetti dell’informativa, della raccolta delle informazioni e della valutazione delle preferenze.

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ESMA detta la linea sulle preferenze ESG dei clienti

Esma ha messo in pubblica consultazione un documento sui requisiti di adeguatezza che integrano i fattori ambientali e sociali nella procedura di profilazione dei clienti. Un intervento che porta con sé alcune criticità.

A gennaio, Esma ha messo in pubblica consultazione la revisione delle linee guida sui requisiti di adeguatezza e sui criteri interpretativi di applicazione di questo importante filtro di sostenibilità, introdotte nel 2012 e riviste nel 2018. L’elemento di novità è rappresentato dalla normativa europea in tema di Esg e in particolare dal regolamento delegato comunitario che ha aggiornato la disciplina della adeguatezza integrando i fattori Esg nelle modalità di costruzione della profilazione dei clienti al fine di individuare le loro preferenze sui temi ambientali, sociali e di governance e fissare le regole di condotta degli intermediari al fine del rispetto delle stesse in termini di adeguatezza degli investimenti.

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