Tag: IBIPs

23 Lug

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26 Giu

Le principali modifiche introdotte dal Provvedimento IVASS n.147 in materia di informativa precontrattuale

In data 20 giugno 2024, è stato pubblicato il Provvedimento IVASS n. 147 recante modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS 40/2018, contenente disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX del CAP, e recante modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS 41/2018, contenente disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione del prodotti assicurativi del sensi del CAP.

Il Provvedimento di cui sopra introduce modifiche per gli Intermediari assicurativi e contiene la revisione delle disposizioni in materia di informativa precontrattuale di cui al Regolamento IVASS 40/2018, attuando un procedimento di semplificazione che tuteli tutte le fasi del rapporto tra cliente e distributore.

I punti di maggior rilievo per gli Intermediari assicurativi sono i seguenti:

  1. Sostituzione degli Allegati 3, 4 e 4-bis con l’Allegato 3 “Modello unico precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi” e l’Allegato 4 “Modello unico precontrattuale (MUP) per i prodotti di investimento assicurativi”. I nuovi Allegati 3 e 4, dunque, non contengono informazioni nuove rispetto agli Allegati precedentemente esistenti, bensì operano una riorganizzazione delle stesse in un unico documento.
  2. Abrogazione dell’Allegato 4-ter “Elenco delle regole di comportamento del distributore”.
  3. Eliminazione dell’obbligo di aggiornamento periodico, o comunque almeno trimestrale, degli Allegati.
  4. Eliminazione dell’obbligo di pubblicazione degli Allegati sul sito internet (per coloro che effettuano il collocamento dei prodotti assicurativi sul sito web).
  5. Eliminazione dell’obbligo di affissione degli Allegati nei locali dell’Intermediario.

Si specifica inoltre che il riferimento al MUP di cui agli Allegati 3 e 4 sostituisce, a ogni effetto e ovunque presenti, i riferimenti agli Allegati 3, 4 e 4-bis contenuti nella regolamentazione adottata da IVASS, applicandoli a seconda del fatto che si tratti di prodotti assicurativi o prodotti di investimento assicurativo.

Il Provvedimento è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (4 luglio 2024) nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica Italiana. Dal giorno della sua entrata in vigore (5 luglio 2024), gli Intermediari avranno 12 mesi di tempo per adeguarsi alle disposizioni ivi contenute e implementare il Modulo Unico Precontrattuale, aggiornando i loro processi interni.

Per maggiori informazioni riguardo ai contenuti, si invita a consultare i seguenti documenti:

il testo del Provvedimento al seguente link: Provvedimento IVASS 147/2024 e i suoi relativi Allegati:

4 Ago

Le linee guida EIOPA sull’integrazione delle preferenze di sostenibilità nella valutazione di adeguatezza

Il 20 luglio 2022 EIOPA, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, ha pubblicato una guida sull’integrazione delle preferenze di sostenibilità nella valutazione di adeguatezza ai sensi della direttiva sulla distribuzione assicurativa (IDD). Le linee guida si basano sul Regolamento delegato (UE) 2021/1257 applicabile a partire dal 2 agosto 2022 e si pongono l’obiettivo di promuovere una migliore comprensione delle nuove norme in vigore e di facilitare una corretta attuazione presentando i nuovi requisiti in un linguaggio e in un modo più semplice. La guida è suddivisa in sezioni basate sui concetti chiave dei nuovi requisiti legislativi di cui riportiamo una breve descrizione qui di seguito.

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28 Lug

Cerchi una soluzione per digitalizzare il processo di prevendita assicurativa dei prodotti IBIPs con la sicurezza di essere compliant alla normativa vigente?

Prova il nostro servizio di web app! Cliccando sul pulsante sottostante ti diamo la possibilità di effettuare gratuitamente ed in autonomia una demo ridotta del servizio offerto.

In particolare, la web app consente all’intermediario di effettuare:

  • L’acquisizione dei dati anagrafici del contraente
  • L’acquisizione dei dati di profilazione finanziaria
  • L’acquisizione delle preferenze di sostenibilità (Reg. UE 2021/1257)
  • La predisposizione in formato PDF del questionario di coerenza ed adeguatezza
  • Analisi e valutazione dei prodotti a catalogo (fino a un numero massimo di 5)
  • L’elaborazione attraverso algoritmo dei prodotti coerenti ed in TM
  • La scelta del prodotto da consigliare all’interno di quelli coerenti ed in TM
  • La scelta della combinazione di fondi tra quelle adeguate al profilo del cliente
  • La produzione dei documenti richiesti dalla normativa (dichiarazione di coerenza ed adeguatezza)
  • La gestione post-vendita del contratto per eventuali versamenti aggiuntivi e la verifica periodica di adeguatezza (con alert di scadenza personalizzabili)
  • L’attivazione della firma elettronica (su richiesta)

 

Le Authority UE chiedono di migliorare le descrizioni dei prodotti destinati agli investitori al dettaglio

Le Authority UE rilevano pratiche carenti e scorrette nelle descrizioni dei prodotti PRIIP

Le autorità di vigilanza europee (EBA, EIOPA e ESMA – ESA) hanno pubblicato una dichiarazione di vigilanza congiunta relativa alla sezione “Che cos’è questo prodotto?” del documento contenente le informazioni chiave (KID) per i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP). Il motivo di questa dichiarazione è che sono state rilevate una serie di pratiche carenti nella descrizione di questi prodotti.

Le aspettative espresse nella dichiarazione di vigilanza mirano a migliorare la qualità delle descrizioni fornite dai produttori di PRIIP e quindi a contribuire a una migliore protezione degli investitori al dettaglio.

Le autorità di vigilanza europee hanno individuato una serie di pratiche scorrette nelle descrizioni dei prodotti PRIIP da parte dei produttori. La maggior parte dei problemi riguarda una generale mancanza di chiarezza nel testo, che rende difficile per gli investitori al dettaglio comprendere le caratteristiche principali dei prodotti.

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Ti sei adeguato alle nuove disposizioni IVASS su commissioni e incentivi relativi ai prodotti IBIPs?

A far data dal 31 marzo 2022 diventa necessario adeguarsi alle nuove disposizioni IVASS sul tema commissioni ed incentivi percepiti sui prodotti di investimento assicurativo (IBIPs).

È importante ribadire che per essere conformi alla nuova normativa occorre implementare nuovi presidi aggiuntivi a quelli in uso di seguito evidenziati:

  • Fornire al cliente un servizio a valore aggiunto nella fase di vendita e in quella di post vendita (per esempio offrendo un servizio di valutazione periodica di adeguatezza)
  • Tenere un Registro degli incentivi ricevuti su ciascun nuovo contratto emesso a partire dal 31/3/2022 e descrivere il modo in cui essi migliorano la qualità dell’attività di distribuzione
  • Adeguare l’Allegato 4-bis secondo le disposizioni previste dalla norma

 

Non sai come attivare questi presidi operativamente? Ci pensiamo noi!

 

Ti possiamo fornire strumenti operativi configurabili come servizio a valore aggiunto per il cliente sia in fase di prevendita che di post vendita e ti diamo assistenza sulla tenuta e sui contenuti della documentazione da predisporre, anche in relazione alle comunicazioni sul tema che riceverai dalle Compagnie mandanti.

 

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In pubblica consultazione Regolamento sui prodotti linked

In pubblica consultazione Schema di Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di contratti di assicurazione linked di cui all’articolo 41, commi 1 e 2 CAP.

IVASS ha posto in pubblica consultazione lo schema di Regolamento disciplinante le disposizioni in materia di contratti di assicurazione linked, le cui prestazioni sono direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall’impresa di assicurazione o di quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) oppure a un indice azionario o a un altro valore di riferimento diverso da quelli precedentemente menzionati.

La regolamentazione del comparto assicurativo in materia di attivi a cui possono essere collegate le prestazioni di tali categorie di contratti, in cui il rischio è a carico dell’assicurato, risale infatti al 20021 per le polizze unit linked (con l’aggiornamento operato nel 2005) e al 2009 per le polizze index linked.

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Consultazione EIOPA su una serie di proposte per la tutela dell’investitore in prodotti IBIP

EIOPA ha avviato, il 28 gennaio scorso, una consultazione pubblica sulla protezione degli investitori al dettaglio in relazione alla vendita di prodotti di investimento assicurativi (IBIP). La consultazione si ricollega all’invito a presentare Pareri che la Commissione europea ha formulato a EIOPA la scorsa estate.

L’Autorità europea ha suddiviso le sue proposte in cinque diversi ambiti:

  • migliorare il coinvolgimento dei consumatori tramite l’informativa, compresa quella digitale. EIOPA presenta proposte per rimediare alle duplicazioni – nonché alle lacune – nell’informativa ai consumatori, esistenti tra i diversi atti legislativi dell’UE. L’Autorità, in linea generale,  vede la necessità di passare a un’informativa più incentrata sui consumatori. Le informative dovrebbero basarsi sulle intuizioni delle scienze comportamentali per promuovere un processo decisionale ponderato, essere più semplici ed essere presentate in un modo più strutturato, accessibile e interattivo;
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  • valutare i rischi e le opportunità presentate dai nuovi strumenti e canali digitali. EIOPA vede spazio per lo sviluppo di un mercato dell’UE per gli strumenti digitali e le piattaforme che vendono IBIP, ma riconosce anche i rischi legati a una serie di aspetti come le asimmetrie informative per i consumatori e l’uso improprio dei dati dei clienti;
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11 Feb

Prodotti IBIPs e incentivi: gli impatti su Intermediari e Imprese

Grandi cambiamenti in arrivo per Intermediari ed Imprese per quanto riguarda il tema delle commissioni e degli incentivi.

Il Provvedimento 97/2020 del 4 agosto 2020 ha stabilito infatti che entro il 31 marzo 2022 Agenti e Broker sono tenuti a conformarsi integralmente alle disposizioni contenute negli artt. 68-sexies e 68-septies del Reg. 40/2018 sulla regolamentazione degli incentivi riguardanti i prodotti di investimento assicurativo (IBIPs). Ma cosa prevedono le nuove disposizioni e quali impatti operativi avranno per Produttori e Distributori?

Il nostro esperto di compliance Guido Cappa con il seguente articolo pubblicato sulla rivista n.338 di AssiNews, la rivista di approfondimento tecnico di riferimento del settore assicurativo italiano, ha cercato di dare una risposta ai quesiti e alle implicazioni derivanti dalla nuova disciplina.

Buona lettura!

 

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14 Gen

POG e value for money

EIOPA, l’Autorità di Vigilanza Europea del settore assicurativo, attraverso le indagini svolte nel 2021 ha riscontrato la necessità di revisionare i prodotti assicurativi (specialmente i prodotti unit-linked) in modo da garantire maggiore tutela alla clientela. A tal fine, l’ente propone di coniugare l’applicazione della POG con i criteri del “value for money”.

Nel 2021 l’EIOPA ha continuato il suo lavoro di vigilanza sulla condotta delle imprese con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la tutela degli assicurati, degli iscritti agli schemi pensionistici e dei beneficiari. ­­ L’Autorità di Vigilanza Europea ha infatti potere di intervento sui prodotti, attraverso una serie di strumenti di vigilanza e sorveglianza tra cui l’attività continuativa di monitoraggio dei consumatori e del mercato e visite alle Autorità Nazionali Competenti (ANC) (v. “EIOPA Annual report 2020, 2021”). Le attività di monitoraggio comprendono un’analisi sulla complessità dei prodotti e dei contratti, nonché delle verifiche   se le imprese di assicurazione e i gestori dei fondi pensionistici abbiano adeguatamente valutato i cambiamenti nei profili di rischio dei prodotti, sia a seguito del comportamento dei consumatori che degli shock di mercato.

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