Tag: privacy

Clausole contrattuali non chiare – Sanzioni fino a 20 milioni euro

La privacy cambia il modo di fare le trattative contrattuali: la mancanza di trasparenza negoziale è una violazione del Gdpr (regolamento Ue n. 2016/679, detto Gdpr). E la prospettiva di una sanzione del Garante della privacy è un argomento molto convincente a far cambiare la prassi della rete di vendita. Non spiegare bene le clausole di un contratto vuol dire violare la privacy e si rischia una sanzione amministrativa fino a 20 milioni di euro. Senza contare che per arrivare a tanto basta un reclamo al Garante, senza nemmeno doversi avventurare nella dispendiosa maratona di un processo civile.

È questo il principio che si estrae da una ingiunzione del Garante (n. 379 del 10 novembre 2022), con la quale è stata irrogata a un operatore telefonico, anche per altre violazioni, una sanzione di 500 mila euro.

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Privacy, consumatori in allerta

I consumatori italiani chiedono maggiore trasparenza sull’utilizzo e sulla protezione dei dati personali da parte delle imprese. Inoltre, sempre più utenti sono favorevoli all’uso dell’intelligenza artificiale nel trattamento dei dati ma sono preoccupati per l’uso che le aziende ne fanno nella gestione delle informazioni in loro possesso. Ad attestarlo sono i contenuti del Cisco Consumer Privacy report 2022, l’annuale analisi globale relativa alla percezione e ai comportamenti dei consumatori in materia di privacy, secondo cui gli utenti di tutto il mondo si stanno attivando sempre più per incrementare la protezione dei propri dati. «Le aziende devono spiegare le loro pratiche in materia di dati in termini semplici e renderle prontamente disponibili in modo che i clienti e gli utenti possano capire come vengono utilizzati» sottolinea Harvey Jang, vicepresidente di Cisco, «non si tratta solo di un obbligo legale: la fiducia verso le imprese dipende anche da questo».

Consumatori più attenti. Dalla lettura del report emerge che l’81% degli intervistati in Italia è d’accordo sul fatto che il modo in cui un’azienda tratta i dati personali è indicativo della considerazione e del rispetto che ha verso i propri clienti. In risposta alla minore fiducia nella capacità delle aziende di proteggere i dati, molti consumatori stanno agendo in autonomia. Il 76% dichiara che non acquisterebbe prodotti da un’azienda di cui non si fida e il 37% di avere cambiato fornitore a causa delle pratiche applicate alla privacy.

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Responsabilità civile, imprese e P.A. presunti colpevoli

Per la responsabilità civile privacy, le imprese sono presunte colpevoli. I titolari del trattamento (imprese, ma anche amministrazioni e professionisti) rispondono dei danni causati da violazioni delle norme sulla privacy, patiti da una persona di cui trattano i dati. Salvo che riescano a convincere il giudice che l’evento dannoso non è in alcun modo loro imputabile: cosa stratosfericamente complicata. Se è capitato un danno vuol dire che a monte è qualcosa è andato storto, qualcosa che il titolare del trattamento non è stato in grado di prevenire. E da qui l’imputabilità quasi automatica a carico del titolare del trattamento.

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I dati personali come moneta

Monetizzazione dei dati personali in vista. Con il nuovo articolo 135-octies del Codice del consumo, inserito dal d.lgs. 173/2021, che permette di pagare con dati i servizi e contenuti digitali, si è fatto un significativo passo in avanti per la costruzione di un mercato incentrato sul riconoscimento del valore economico del dato personale: è quanto sostiene Assonime, associazione delle società per azioni, nella circolare 22 del 13/7/2022, dedicata alla analisi delle nuove disposizioni del Codice del consumo sulle garanzie nella vendita di beni e nella fornitura di contenuti o servizi digitali.

Tra le novità, la circolare mette sotto i riflettori il comma 4 del nuovo articolo 135-octies del codice del consumo, a prima vista formulato quale un aumento delle tutele del consumatore digitale. In effetti, la disposizione estende le tutele (recessi, conformità, indennizzi, ecc.) previste per le forniture digitali anche al caso in cui il consumatore dà in cambio dati personali. E cioè si applicano le norme di tutela sulla vendita anche quando il consumatore non paga con moneta, ma paga con informazioni personali.

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La banca che distribuisce polizze non è titolare del trattamento dati

La banca che distribuisce polizze assicurative per conto di una compagnia è un responsabile esterno del trattamento dei dati personali. La banca, quindi, non è titolare del trattamento e non è autonoma quanto ai trattamenti relativi alla vendita dei prodotti assicurativi. Questa la conclusione del Garante della privacy, il quale, con il parere del 17/5/2022 (prot. 27266) ha risolto una diatriba tra le banche (sostenitrici della loro autonoma titolarità) e le compagnie (sostenitrici di una posizione servente delle banche).

Gli istituti creditizi avevano dalla loro un orientamento del 2020 dell’Abi. Ribaltato dal Garante: rispetto ai trattamenti di dati effettuati nell’attività di distribuzione di polizze assicurative da parte degli istituti bancari, la compagnia assicurativa riveste il ruolo di titolare del trattamento. Le banche, invece, sono responsabili esterni del trattamento.

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