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La sentenza del TAR Lazio sul Provvedimento IVASS n. 97/2020 – Il punto di vista dell’Avv. Andrea Maura e della Dott.ssa Ilaria Pontoglio

A seguito della pubblicazione della sentenza del TAR Lazio del 23 giugno 2021 che ha accolto le tesi del Sindacato Nazionale Agenti (SNA) in relazione ad alcune disposizioni del Provvedimento IVASS n. 97 del 2020, pubblichiamo un’intervista doppia all’Avv. Andrea Maura, partner dello Studio Legal Grounds, membro del network internazionale ALIANT LAW con sede a Los Angeles e alla Dott.ssa Pontoglio, Responsabile Operations presso Sheltia S.r.l. broker di assicurazioni, con precedente ampia esperienza nel comparto compliance.

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Accordi orizzontali e distribuzione assicurativa alla luce della sentenza del TAR del Lazio

Il Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione (SNA), unitamente ad altri due agenti iscritti nel Registro unico degli intermediari (RUI), a mezzo di un ricorso hanno impugnato tre previsioni contenute nell’art. 4 del Provvedimento IVASS n. 97/2020 emanato il 4 agosto 2020 (il Provvedimento 97/2020 o Provvedimento). Tali previsioni modificano gli articoli 42, 56 e 58 del Regolamento IVASS n. 40/2018 (il Regolamento 40/2018 o il Regolamento Intermediari).

Le prime due disposizioni – avverso le quali sono proposti i primi tre motivi di ricorso – prevedono, a carico degli intermediari, obblighi di comunicazione e pubblicazione dell’esistenza di collaborazioni orizzontali tra intermediari, mentre la terza – contestata con il quarto motivo di ricorso – impone a carico degli stessi l’obbligo di consegnare una dichiarazione di coerenza del prodotto con le esigenze dell’assicurato prima della stipula del contratto.

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28 Giu

Sentenza del TAR del Lazio riguardante il ricorso contro il Provvedimento IVASS 97/2020

Il TAR del Lazio, con sentenza del 23 giugno 2021, accoglie il ricorso presentato dal Sindacato Nazionale degli Agenti riguardante il Provvedimento IVASS 97/2020 e in particolare agli artt. 42, 56 e 58 oggetto del ricorso.

Di conseguenza vengono meno con effetto immediato le seguenti disposizioni:

  • L’art. 4 comma 12 del Provvedimento 97/2020 e quindi il comma 4 bis dell’art. 42 del Regolamento 40/2018 che prevedeva l’obbligo di comunicazione alle imprese di assicurazione mandanti interessate degli accordi di collaborazione sottoscritti con altri intermediari:
  • L’art. 4 comma 18 del Provvedimento 97/2020 che, sostituendo il testo dell’art. 56 del Regolamento 40/2018, imponeva ai distributori assicurativi l’affissione o la pubblicazione su un sito internet dell’elenco delle imprese con le quali l’intermediario ha in corso rapporti di affari anche in base ad una collaborazione orizzontale;
  • L’art. 4 comma 20 del provvedimento 97/2020 che, modificando l’art. 58 del Regolamento 40/2018, imponeva ai distributori di consegnare prima della sottoscrizione del contratto un’apposita dichiarazione attestante la coerenza del prodotto assicurativo offerto rispetto alle esigenze dell’assicurato.

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