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IVASS vince al TAR sul preventivo pubblico RC Auto

Gli agenti di assicurazione plurimandatari saranno obbligati, a partire dal primo marzo prossimo, a presentare ai clienti i preventivi offerti da tutte le compagnie per conto delle quali operano, utilizzando il preventivatore messo a punto dall’Ivass (Preventivass) che confronta i contratti base offerti sul mercato. Ieri, come anticipato da MF-Milano Finanza nei giorni scorsi, è arrivata l’attesa pronuncia del Tar del Lazio che era stato chiamato in causa dagli agenti assicurativi dello Sna, convinti che il provvedimento dell’Ivass che ha introdotto l’obbligo fosse iniquo, perché penalizza gli agenti plurimandatari rispetto a chi ha un solo mandato, ed esclude dall’obbligo anche i broker, creando disparità nel mercato. Posizioni che sono state respinte dai giudici del tribunale amministrativo secondo cui «non ricorre la predicata ingiustificata disparità di trattamento, attesa l’evidente diversità delle posizioni che caratterizzano l’agente monomandatario e quello plurimandatario». Il Tribunale ha anche ritenuto infondata la censura secondo cui il regolamento Ivass (l’articolo 11, lett. a e b), comporterebbe una sostanziale duplicazione delle attività richieste agli agenti.

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Accordi di collaborazione orizzontali: perché gli intermediari non devono più comunicarli alle mandanti

La previsione non era contenuta nello schema posto in pubblica consultazione dall’Ivass. E il Tar lo ha accertato.

Una delle disposizioni del Provvedimento Ivass 97/2020 annullate lo scorso giugno dal Tar del Lazio nell’ambito del ricorso presentato dal Sindacato nazionale agenti riguardava l’obbligo in capo agli intermediari assicurativi di comunicare alle compagnie mandanti eventuali accordi di collaborazione con altri intermediari, instaurate ai sensi della legge 221/2012.

Vediamo nel dettaglio. La parte interessata è l’articolo 4, comma 12, lettera B del discusso provvedimento dell’istituto di vigilanza, che andava a modificare l’articolo 42 del Regolamento Ivass 40/2018, inserendo, dopo il comma 4 questa aggiunta (4-bis): La sottoscrizione dell’accordo di cui al comma 4 (accordo di collaborazione orizzontale, ndr) è comunicata dagli intermediari alle rispettive imprese di assicurazione mandanti interessate.

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La sentenza del TAR Lazio sul Provvedimento IVASS n. 97/2020 – Il punto di vista dell’Avv. Andrea Maura e della Dott.ssa Ilaria Pontoglio

A seguito della pubblicazione della sentenza del TAR Lazio del 23 giugno 2021 che ha accolto le tesi del Sindacato Nazionale Agenti (SNA) in relazione ad alcune disposizioni del Provvedimento IVASS n. 97 del 2020, pubblichiamo un’intervista doppia all’Avv. Andrea Maura, partner dello Studio Legal Grounds, membro del network internazionale ALIANT LAW con sede a Los Angeles e alla Dott.ssa Pontoglio, Responsabile Operations presso Sheltia S.r.l. broker di assicurazioni, con precedente ampia esperienza nel comparto compliance.

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28 Giu

Sentenza del TAR del Lazio riguardante il ricorso contro il Provvedimento IVASS 97/2020

Il TAR del Lazio, con sentenza del 23 giugno 2021, accoglie il ricorso presentato dal Sindacato Nazionale degli Agenti riguardante il Provvedimento IVASS 97/2020 e in particolare agli artt. 42, 56 e 58 oggetto del ricorso.

Di conseguenza vengono meno con effetto immediato le seguenti disposizioni:

  • L’art. 4 comma 12 del Provvedimento 97/2020 e quindi il comma 4 bis dell’art. 42 del Regolamento 40/2018 che prevedeva l’obbligo di comunicazione alle imprese di assicurazione mandanti interessate degli accordi di collaborazione sottoscritti con altri intermediari:
  • L’art. 4 comma 18 del Provvedimento 97/2020 che, sostituendo il testo dell’art. 56 del Regolamento 40/2018, imponeva ai distributori assicurativi l’affissione o la pubblicazione su un sito internet dell’elenco delle imprese con le quali l’intermediario ha in corso rapporti di affari anche in base ad una collaborazione orizzontale;
  • L’art. 4 comma 20 del provvedimento 97/2020 che, modificando l’art. 58 del Regolamento 40/2018, imponeva ai distributori di consegnare prima della sottoscrizione del contratto un’apposita dichiarazione attestante la coerenza del prodotto assicurativo offerto rispetto alle esigenze dell’assicurato.

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