Tag: trasparenza

11 Giu

SafeComply: la soluzione italiana per la gestione della compliance dell’intermediario assicurativo

In un settore in continua evoluzione normativa, la gestione della compliance rappresenta una delle sfide più complesse per gli intermediari assicurativi. Regolamentazioni in costante aggiornamento, crescente attenzione alla protezione dei dati, esigenze di trasparenza e tracciabilità: gestire simultaneamente questi ambiti normativi è diventato un elemento cruciale che richiede soluzioni innovative ed efficaci.

Una risposta concreta alle esigenze degli intermediari assicurativi

SafeComply nasce proprio dalla consapevolezza che la compliance non può più essere affrontata come semplice obbligo burocratico, ma deve diventare parte integrante dei processi organizzativi dell’intermediario attraverso una gestione strutturata e tracciabile di tutte le attività.

Non è solo un applicativo, ma un vero ecosistema tecnologico integrato che trasforma gli adempimenti normativi in opportunità di efficientamento e governance dei presidi di conformità, offrendo agli operatori del settore un ambiente centralizzato e protetto per organizzare la documentazione, collaborare e mantenere il controllo completo su ogni fase del processo.
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14 Apr

Navigare il panorama normativo dell’Intelligenza Artificiale: il ruolo dell’AI Act nel settore assicurativo e finanziario in Europa

L’Actuarial Association of Europe (AAE) ha pubblicato a marzo un documento di discussione che esplora le implicazioni dell’AI Act, concentrandosi sull’impatto per le aziende del settore assicurativo. L’obiettivo di questa analisi è comprendere meglio le sfide e le opportunità che questa regolamentazione comporta, oltre a delineare i requisiti di conformità per le imprese coinvolte.

1. L’AI Act e la classificazione del rischio
Il cuore dell’AI Act si basa su un approccio regolatorio basato sul rischio. L’UE ha introdotto una suddivisione delle applicazioni di IA in quattro categorie di rischio, ognuna delle quali comporta diversi livelli di obblighi normativi. Le categorie sono:

  • IA a rischio minimo, che include tecnologie come i filtri antispam e i suggerimenti di ricerca, non soggette a restrizioni particolari.
  • IA a rischio limitato, che comprende sistemi interattivi come chatbot e assistenti virtuali, per cui è richiesto un livello minimo di trasparenza e informativa agli utenti.
  • IA ad alto rischio, che include applicazioni utilizzate in settori critici come sanità, trasporti, finanza e assicurazioni. Questi sistemi richiedono audit rigorosi, governance strutturata e supervisione umana.
  • IA a rischio inaccettabile, che copre pratiche vietate, come il social scoring o la manipolazione cognitiva subliminale.

Questa classificazione implica che molte delle applicazioni di IA utilizzate nel settore finanziario e assicurativo rientrino nella categoria ad alto rischio. Di conseguenza, le imprese dovranno adeguarsi a un quadro normativo stringente, con implicazioni significative per la governance aziendale.

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Circolazione di dati trasparente

Un registro dei destinatari dei dati personali: le imprese e le pubbliche amministrazioni devono censire i soggetti cui mandano le informazioni in loro possesso sul conto di clienti, utenti, dipendenti e altri interessati. È questo l’effetto della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 12 gennaio 2023, resa nella causa C-154/21, con la quale è stato affermato che, in base all’articolo 15 del Gdpr (regolamento Ue sulla protezione dei dati n. 2016/679), l’interessato ha diritto di sapere dal titolare del trattamento i nominativi dei soggetti cui quest’ultimo ha trasmesso le informazioni che lo riguardano.

Altrimenti detto, la comunicazione (non dei nominativi, ma) delle categorie dei destinatari è solo una seconda scelta: ci si può limitare a segnalare le categorie solo quando sia impossibile la trasmissione dei nominativi o quando la richiesta dell’interessato sia eccessiva o infondata.

Così imprese e pubbliche amministrazioni devono essere pronte a fornire elenchi di nominativi e non solo descrizioni generali.

La sentenza ha, dunque, un impatto pratico molto forte e impone ai titolari di trattamento di attrezzarsi per fare fronte alle richieste di accesso degli interessati.

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La tutela dell’investitore e la disciplina della product governance

La disciplina dei servizi di investimento, tra trasparenza e regole di comportamento

La product governance è uno dei principali strumenti a cui ha fatto ricorso il legislatore comunitario nel 2014 con il dichiarato intento di “rafforzare il quadro per la regolamentazione dei mercati finanziari … al fine di aumentarne la trasparenza” e, di conseguenza, ripristinare la fiducia degli investitori, compromessa dalla crisi finanziaria scoppiata nel 2008 e da eclatanti casi di misselling.

In proposito vale la pena ricordare come, nella vigenza della Legge SIM, del Decreto Eurosim e poi del TUF (nella sua versione originaria), la tutela dell’investitore era stata identificata nella “disclosure” volta al livellamento delle asimmetrie informative sussistenti tra i diversi attori del mercato finanziario (emittenti, intermediari e clienti).

Ciò non significa che mancassero all’epoca specifiche regole di condotta, come ad esempio quelle concernenti i conflitti di interessi e la valutazione di adeguatezza; tuttavia, basandosi sul principio di autodeterminazione dell’investitore e del “caveat emptor”, esse non avevano natura “bloccante” ed era sufficiente la consapevolezza e l’eventuale consenso dell’investitore per procedere legittimamente alla prestazione del servizio di investimento da parte dell’intermediario.

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