Tutto sulla Product Governance PARTE 4: le nuove disposizioni normative introdotte dal Regolamento 45 IVASS

10 Ago

Tutto sulla Product Governance PARTE 4: le nuove disposizioni normative introdotte dal Regolamento 45 IVASS

Le disposizioni normative emanate da IVASS con il regolamento 45/2020 in materia di Product Governance (POG) rappresentano un completamento della disciplina normativa in materia di requisiti di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi prevista dal Regolamento Delegato UE sulla POG (2358/2017) e dal Codice delle Assicurazioni e danno attuazione, in particolare, agli articoli 30-decies, comma 7, e 121-bis, comma 2, del CAP. 

In linea con l’impianto normativo previsto dal CAP, l’organo di vigilanza ha sviluppato coerentemente quanto già disposto dal regolamento UE 2358/2017 in vigore dal 1° Ottobre 2018, fornendo ulteriori disposizioni attuative in materia di POG sia per i Produttori che per i Distributori, in particolare declinando criteri di maggior dettaglio su oneri e responsabilità in merito a:

  • Processo di approvazione dei prodotti assicurativi definendo precisi obblighi in capo al produttore;
  • Processo di distribuzione dei prodotti assicurativi, definendo gli obblighi differenziati in capo agli intermediari iscritti alle diverse sezioni del RUI coinvolti nell’attività distributiva;
  • Processo di approvazione e distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi con l’obiettivo di garantire uniformità alla disciplina applicabile alla vendita dei prodotti d’investimento assicurativo a prescindere dal canale distributivo e di assicurare la coerenza e l’efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti d’investimento assicurativi (così come previsto dal CAP)  

Per quanto concerne i Distributori, il Regolamento 45 introduce una serie di obblighi, presidi e controlli finalizzati a favorire il corretto processo distributivo sia in fase di vendita che in fase di post vendita. 

In sintesi il regolamento:

  1. Individua dei precisi obblighi di controllo interno in capo al distributore, prevedendo dei presidi di controllo interno differenziati a seconda della tipologia di intermediario;
  2. Prevede l’obbligo di individuazione del mercato di riferimento effettivo e del mercato di riferimento effettivo negativo in capo a tutti gli intermediari assicurativi con riferimento a tutti i prodotti assicurativi; 
  3. Disciplina i “meccanismi di distribuzione” dei prodotti assicurativi che devono adottare tutti i distributori su ciascun prodotto intermediato;
  4. Definisce i flussi informativi tra le imprese di assicurazione produttrici e i distributori prevedendo che vengano formalizzati tramite accordo; 
  5. Prevede che le misure e le procedure in materia di POG adottate dal Distributore vengano presidiate e condivise, tramite metodo formalizzato, all’interno di tutta la rete distributiva (sia diretta, sia indiretta ovvero tramite accordo di collaborazione orizzontale)   

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