Incentivi per la distribuzione dei prodotti IBIPs: le novità normative in vigore a partire dal 31 marzo 2022
Grandi cambiamenti in arrivo per i Distributori per quanto riguarda il tema commissioni ed incentivi. Il Provvedimento 97/2020 del 4 agosto 2020 ha stabilito infatti che entro il 31 marzo 2022 Agenti e Broker sono tenuti a conformarsi integralmente alle disposizioni contenute negli artt. 68-sexies e 68-septies del Reg. 40/2018 sulla regolamentazione degli incentivi.
Ma cosa prevedono nello specifico gli articoli in questione?
Condizioni per l’ammissibilità degli incentivi |
L’art. 68-septies dispone che gli incentivi sono ammessi quando sono soddisfatte congiuntamente le seguenti tre condizioni, ovvero:
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Inammissibilità |
Un compenso, commissione o beneficio non monetario è inammissibile quando la prestazione dell’attività di distribuzione al contraente sia distorta o negativamente influenzata a causa dell’incentivo. |
Tenuta di un registro degli incentivi |
Gli intermediari conservano evidenza del fatto che i compensi, le commissioni o i benefici non monetari pagati o ricevuti sono concepiti per migliorare la qualità dell’attività di distribuzione assicurativa:
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Obblighi di comportamento |
In relazione a ogni pagamento o beneficio ricevuto da o pagato a terzi, gli intermediari:
Nell’adempimento degli obblighi sopracitati e degli altri obblighi di comunicazione di cui all’articolo 121-sexies del CAP, gli intermediari possono avvalersi delle informazioni fornite dalle imprese nel KID e nel Regolamento IVASS n. 41 del 2018. |
Esenzione dalle disposizioni sugli incentivi |
Le disposizioni precedentemente citate non si applicano agli incentivi o agli schemi di incentivazione che consentono lo svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa o sono necessari a tal fine e che, per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere dell’intermediario di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei contraenti.
Questa fattispecie fa riferimento a una casistica eccezionale e meramente residuale, comprendente solo le attività strettamente strumentali alla distribuzione e che non possono generare alcun tipo di conflitto di interesse. Le provvigioni concordate tra imprese e intermediari nell’ambito degli incarichi di distribuzione NON rientrano in questa casistica. |