Le principali modifiche introdotte dal Provvedimento IVASS n.131 in materia di finanza sostenibile

8 Giu

Le principali modifiche introdotte dal Provvedimento IVASS n.131 in materia di finanza sostenibile

Il 10 Maggio 2023 è stato pubblicato il Provvedimento IVASS n. 131/2023, recante modifiche e integrazioni a una serie di norme, in materia di finanza sostenibile, ai fini dell’allineamento alle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 1257/2021. Le modifiche sono sintetizzabili come segue.

 

1 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS 40/2018

  • L’art. 2 viene arricchito di nuove definizioni al fine di determinare il significato di “fattori di sostenibilità”, “preferenze di sostenibilità” e “rischi di sostenibilità”:
    • Per “Fattori di sostenibilità” si intendono le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva;
    • Per “Preferenze di sostenibilità” si intendono le scelte, da parte dei clienti, di integrare o meno il suo investimento con un prodotto IBIPs che riservi una quota minima di finanziamento in investimenti sostenibili o che consideri i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità scelti dal cliente;
    • Per “Rischi di sostenibilità” si intendono eventi o condizioni di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verificano, potrebbero provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento.

  • L’art. 55, comma 3, in materia di conflitti di interesse, viene modificato, stabilendo che gli intermediari devono “operare al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior risultato possibile in relazione agli obiettivi assicurativi, ivi comprese le sue preferenze in materia di sostenibilità;
  • L’art. 68–ter, comma 2, in materia di informativa precontrattuale dei prodotti IBIPs, viene modificato stabilendo che l’intermediario deve indicare, in caso di consulenza obbligatoria, “i costi relativi alla valutazione periodica dell’adeguatezza Tale descrizione spiega le caratteristiche specifiche del prodotto d’investimento assicurativo proposto, il funzionamento e i risultati della gestione e/o dello strumento finanziario che ne costituisce il sottostante in varie condizioni di mercato, sia positive che negative, e i rischi ad essi associati, ivi compresi gli eventuali rischi di sostenibilità, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al contraente di adottare decisioni di investimento informate.”
  • L’art. 68–novies, in materia di valutazione di adeguatezza impone che l’intermediario ottenga dal cliente, oltre a quelle già previste, una serie di informazioni relative “agli obiettivi di investimento del contraente o potenziale contraente, inclusa la tolleranza di rischio, ivi comprese le sue eventuali preferenze di sostenibilità;
  • L’art. 68–novies comma 4 viene modificato stabilendo che, in caso di distribuzione con consulenza, gli intermediari devono adottare politiche e procedure tecniche per “comprendere la natura e le caratteristiche, compresi i costi e i rischi, del prodotto d’investimento assicurativo che intendono distribuire, nonché gli eventuali fattori di sostenibilità.
  • L’art. 68–decies, in materia di dichiarazione di rispondenza alle richieste ed alle esigenze viene modificato stabilendo che “gli intermediari che prestano consulenza sui prodotti di investimento assicurativi forniscono ai contraenti, prima che l’operazione sia effettuata, una dichiarazione di adeguatezza che specifichi la consulenza prestata e indichi perché corrisponda alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del contraente, ivi comprese le sue eventuali preferenze di sostenibilità;
  • All’art. 68–decies viene inserito il comma 2–bis, secondo cui, se nessun prodotto “se nessun prodotto di investimento assicurativo soddisfa le preferenze di sostenibilità del contraente o potenziale contraente, e quest’ultimo decide volontariamente di adattare le proprie preferenze di sostenibilità ai fini della conclusione del contratto, la dichiarazione di adeguatezza riporta tale adattamento e specifica le ragioni per le quali il contraente ha adattato le proprie preferenze di sostenibilità.
    Ove nessun prodotto di investimento assicurativo soddisfi le preferenze di sostenibilità del contraente o potenziale contraente e quest’ultimo non abbia adattato le proprie preferenze di sostenibilità, gli intermediari che prestano consulenza sui prodotti IBIPs illustrano al contraente o potenziale contraente le ragioni per cui non può essere fornita la dichiarazione di adeguatezza e conservano la relativa documentazione.

 


2 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS 45/2020

Le modifiche di maggior rilievo al Regolamento in materia di POG che impattano sull’attività degli intermediari assicurativi sono le seguenti:

  • L’art. 11 “Meccanismi di distribuzione” viene modificato come segue:
    • Al comma 1 viene precisato che i prodotti vengono distribuiti solo se “ciò sia nell’interesse del cliente, tenuto anche conto degli eventuali obiettivi di sostenibilità di quest’ultimo”;
    • Al comma 3 viene precisato che “il distributore adotta procedure idonee a individuare il momento in cui il prodotto non risponda più agli interessi, agli obiettivi, compresi eventualmente quelli legati alla sostenibilità, e alle caratteristiche del mercato di riferimento individuato dal produttore”;
    • Al comma 6 viene precisato che “gli intermediari adottano tutti i presidi necessari per garantire che i prodotti assicurativi siano distribuiti in conformità al presente regolamento, siano conformi alle norme europee ed italiane e rispondano alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi, compresi eventualmente quelli legati alla sostenibilità, del mercato di riferimento effettivo individuato.”;

 

  • L’art. 12 “Mercato di riferimento effettivo” viene modificato come segue:
    • Al comma 1 viene precisato che “gli intermediari adottano adeguate misure e procedure per assicurare che i prodotti assicurativi che intendono distribuire siano coerenti con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi, compresi eventualmente quelli legati alla sostenibilità, del mercato di riferimento e che la strategia di distribuzione prevista sia coerente con tale mercato, oltre che con la strategia distributiva individuata dall’impresa di assicurazione.”
    • Al comma 3 viene precisato che “gli intermediari individuano le ulteriori categorie di clienti ai quali il prodotto non può essere distribuito (mercato di riferimento negativo effettivo). Con riferimento ai soli fattori di sostenibilità, gli intermediari non sono tenuti ad effettuare l’individuazione di cui al presente comma per i prodotti che considerano i fattori di sostenibilità.”

 

  • L’art. 13 comma 1, “Scambio informativo con i produttori”, viene modificato come segue: “i distributori acquisiscono dai produttori le informazioni necessarie per comprendere e conoscere adeguatamente i prodotti che intendono distribuire, al fine di garantire che gli stessi siano distribuiti conformemente alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi del mercato di riferimento, tenuto conto anche degli eventuali obiettivi di sostenibilità;

 

  • L’Allegato 1, “Politica in materia di governo e controllo dei prodotti assicurativi”, in materia di contenuti minimi richiesti nella politica di governo e controllo del prodotto, viene modificato come segue:
    • Alla lettera d), viene precisato che i requisiti di un corretto governo e controllo dei prodotti prevedono, tra l’altro: “l’attività di monitoraggio finalizzata a comprendere e riesaminare regolarmente i prodotti distribuiti, al fine di valutare se gli stessi siano rimasti coerenti con i bisogni, gli obiettivi, ivi compresi eventualmente quelli legati alla sostenibilità, e le caratteristiche del mercato di riferimento e se la propria strategia distributiva permanga adeguata”;
    • Alla lettera i) viene precisato che il distributore deve indicare le misure da adottare per “assicurare necessaria formazione e sviluppo professionale del personale interno impegnato nella progettazione, nel controllo e nella distribuzione dei prodotti offerti, ivi compresi i prodotti che considerano i fattori di sostenibilità (inclusi i soggetti responsabili dell’attività di distribuzione e ogni altra persona che partecipi direttamente a tale attività).”

 

3 – INTERVENTI OPERATIVI A CARICO DEGLI INTERMEDIARI

Gli intermediari che distribuiscono prodotti IBIPs devono effettuare una serie di attività per adeguarsi alle nuove disposizioni normative:

  • Revisionare il documento D&N del distributore, proponendo una serie di domande specifiche volte a identificare le preferenze in materia di sostenibilità espresse dal cliente;
  • Aggiornare il modello standard di dichiarazione di adeguatezza per la vendita in consulenza, precisando che il prodotto scelto è adeguato in riferimento agli obiettivi di investimento del contraente o potenziale contraente, inclusa la tolleranza di rischio, ivi comprese le sue eventuali preferenze di sostenibilità. Sulla dichiarazione di adeguatezza è necessario aggiungere la seguente dicitura: “Il contraente dichiara di adeguare le proprie preferenze di sostenibilità ai fini della conclusione del contratto proposto”. Tale dicitura deve essere approvata per iscritto dal contraente nel caso in cui nessun prodotto tra quelli intermediati soddisfi le sue esigenze di sostenibilità ma il cliente esprima la volontà di concludere ugualmente il contratto;
  • In materia di POG, sul documento di Policy Distributiva, è opportuno precisare di aver adottato una serie di presidi organizzativi e operativi per raccogliere e identificare le preferenze di sostenibilità espresse dalla clientela al fine di determinare l’appartenenza del cliente al TM individuato dal produttore.

 

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