Q&A di chiarimento sul D.lgs. n. 24/2023 riguardante il whistleblowing
Il 30 marzo 2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 24 riguardante il tema whistleblowing. L’espressione whistleblowing si riferisce alla divulgazione da parte di un soggetto, noto come “segnalante” (o “whistleblower” in inglese), di un atto illecito commesso all’interno della società/ente di appartenenza, di cui egli stesso è stato testimone durante lo svolgimento delle proprie funzioni.
In tema di adeguata protezione del whistleblower, a seguito dell’approvazione e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.lgs. n. 24/2023 è stata data attuazione alla Direttiva UE n. 1937/2019 (c.d. “Direttiva Whistleblowing”), con lo scopo di prevenire comportamenti scorretti e implementare dei canali di segnalazione che consentano di tutelare i segnalanti da eventuali ritorsioni, aiutandoli a denunciare (anche anonimamente) gli eventuali atti illeciti o irregolari.
Al fine di meglio chiarire gli aspetti significativi della norma, riportiamo qui di seguito una serie di Q&A di chiarimento.
1) CHI SONO I DESTINATARI DELLA NORMATIVA?
Dal 17 dicembre 2023 la normativa si applicherà anche ai soggetti del settore privato che:
- Hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di almeno 50 lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato
- Si occupano dei c.d. Settori sensibili (Mercati dei servizi finanziari e dei capitali dell’unione e nei settori bancario, del credito, dell’investimento, dell’assicurazione e riassicurazione, delle pensioni professionali o dei prodotti pensionistici individuali, dei titoli, dei fondi di investimento, dei servizi di pagamento), anche sotto il limite di 50 lavoratori subordinati
- Adottano modelli di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. 231/2001, indipendentemente dalle dimensioni organizzative.
2) QUALI SONO GLI OBBLIGHI?
I soggetti di cui sopra, sono tenuti a istituire delle procedure per gestire le segnalazioni, tramite l’attivazione di un canale di comunicazione interno efficace che ne consenta la gestione tempestiva ed efficiente.
3) CHI SONO I SOGGETTI LEGITTIMATI E TUTELATI NELL’EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI?
- Lavoratori subordinati
- Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso i soggetti del settore privato
- Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato e che potrebbero trovarsi in una posizione privilegiata per segnalare le violazioni di cui sono testimoni
- Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato che rischiano comunque di subire ritorsioni per aver segnalato violazioni.
- Azionisti (persone fisiche) che detengono azioni in uno dei soggetti del settore privato, ove questi ultimi assumano veste societaria. Si tratta di coloro che siano venuti a conoscenza di violazioni oggetto di segnalazione nell’esercizio dei diritti di cui sono titolari in ragione del loro ruolo di azionisti rivestito nella società
- Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso i soggetti del settore privato. Si tratta di soggetti collegati in senso ampio all’organizzazione nella quale la violazione si verifica e nella quale esercitano alcune funzioni, anche in assenza di una regolare investitura.
4) QUALI SONO GLI ULTERIORI SOGGETTI TUTELATI OLTRE AI SEGNALANTI PREVISTI AL PUNTO 3?
- Il facilitatore
- Le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o parentela entro il quarto grado
- I colleghi di lavoro con rapporto abituale e corrente con il segnalante
5) QUANDO SI APPLICA LA TUTELA?
La tutela si applica non solo se la segnalazione avvenga in costanza del rapporto di lavoro, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente (es. durante il processo di selezione) e successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le prove sono state acquisite nel corso del rapporto giuridico.
6) QUALI SONO LE TUTELE PREVISTE?
Il d. lgs. 24/2023 ha previsto un sistema di protezione per coloro che effettuano una segnalazione e anche per altri soggetti espressamente specificati (oltre che per i contenuti della segnalazione stessa), salvo alcune eccezioni. Tale sistema ricomprende al suo interno:
- La tutela della riservatezza del segnalante
- La tutela dalle ritorsioni
- La limitazione di responsabilità
7) COSA SI PUO’ SEGNALARE?
- Violazioni del diritto nazionale
- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 o violazione dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. 231/2001
- Violazioni del diritto dell’UE
- Illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’UE o nazionali (appalti pubblici, tutela dell’ambiente, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi)
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’UE (es: frodi, corruzione)
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno
- Atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’UE (es: pratiche abusive quali prezzi cd predatori, che contravvengono alla tutela della libera concorrenza)
8) COSA NON SI PUO’ SEGNALARE?
- Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.
- Violazioni disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell’Unione europea e nelle disposizioni attuative dell’ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione (es. tutela dell’ambiente, servizi finanziari, sicurezza dei trasporti, riciclaggio e terrorismo)
- Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea.
9) QUALI SONO I CANALI DI SEGNALAZIONE?
- Interno
Gestito da una persona interna oppure da un ufficio dell’amministrazione/ente con personale dedicato, anche se non in via esclusiva oppure da un soggetto esterno. È fondamentale che il soggetto preposto alla gestione delle segnalazioni sia un soggetto/organo autonomo e indipendente. La normativa prevede l’istituzione obbligatoria del canale interno da parte della società/ente.
- Esterno presso ANAC
Il canale esterno ANAC prevede specifiche condizioni di procedibilità qui di seguito riportate:
-
- Se il canale interno obbligatorio non è attivo oppure è attivo ma non è conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti pubblici/privati e alle modalità di presentazione delle segnalazioni
- Se è già stata effettuata una segnalazione interna, ma questa non ha avuto seguito
- Se il segnalante ha ragionevoli motivi di ritenere che alla segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito o possa determinare dei rischi di ritorsione
- Se la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse
- Divulgazione pubblica
Il canale di divulgazione pubblica prevede specifiche condizioni di procedibilità qui di seguito riportate:
-
- Se é stato previamente utilizzato il canale interno ed anche quello esterno (ANAC), ma non vi è stata una risposta entro termini ragionevoli
- Se la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli
- Se la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha ragionevole motivo di ritenere che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
- Se il segnalante effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.
10) QUALI SONO LE SANZIONI?
ANAC applica al responsabile, sia nel settore pubblico sia nel settore privato, una sanzione che varia da 10.000 a 50.000 euro:
- Quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia ostacolato la segnalazione o abbia tentato di ostacolarla, abbia commesso ritorsioni o abbia violato l’obbligo di riservatezza
- Quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione
- Quando accerta che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l’adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal decreto
- Quando accerta che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute
È invece prevista, per il segnalante, una sanzione compresa tra 500 e 2.500 euro nel caso in cui venisse accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.