Incentivi per la distribuzione dei prodotti IBIPs: le novità normative in vigore a partire dal 31 marzo 2022

4 Gen

Incentivi per la distribuzione dei prodotti IBIPs: le novità normative in vigore a partire dal 31 marzo 2022

Grandi cambiamenti in arrivo per i Distributori per quanto riguarda il tema commissioni ed incentivi. Il Provvedimento 97/2020 del 4 agosto 2020 ha stabilito infatti che entro il 31 marzo 2022 Agenti e Broker sono tenuti a conformarsi integralmente alle disposizioni contenute negli artt. 68-sexies e 68-septies del Reg. 40/2018 sulla regolamentazione degli incentivi.

Ma cosa prevedono nello specifico gli articoli in questione?

 

Condizioni per l’ammissibilità degli incentivi

L’art. 68-septies dispone che gli incentivi sono ammessi quando sono soddisfatte congiuntamente le seguenti tre condizioni, ovvero:

  1. Quando sono giustificati dalla prestazione di un servizio aggiuntivo o di livello superiore per il relativo cliente, proporzionale al livello di incentivi ricevuti;
  2. Quando non offrono vantaggi diretti all’impresa beneficiaria, ai suoi azionisti o dipendenti senza beneficio tangibile per il cliente interessato;
  3. Quando sono giustificati dalla garanzia di un beneficio continuativo per il cliente interessato in relazione a un incentivo continuativo.

Inammissibilità

Un compenso, commissione o beneficio non monetario è inammissibile quando la prestazione dell’attività di distribuzione al contraente sia distorta o negativamente influenzata a causa dell’incentivo.

Tenuta di un registro degli incentivi

Gli intermediari conservano evidenza del fatto che i compensi, le commissioni o i benefici non monetari pagati o ricevuti sono concepiti per migliorare la qualità dell’attività di distribuzione assicurativa:

  1. Tenendo un elenco interno di tutti i compensi, commissioni e benefici non monetari ricevuti da terzi in relazione alla prestazione dell’attività di distribuzione assicurativa;
  2. Registrando il modo in cui i compensi, commissioni e benefici non monetari pagati o ricevuti dall’intermediario, o che quest’ultimo intende impiegare, migliorino la qualità dell’attività di distribuzione prestata ai contraenti. Inoltre è necessario riportare la descrizione delle misure adottate al fine di non pregiudicare il dovere di agire in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei contraenti.

Obblighi di comportamento

In relazione a ogni pagamento o beneficio ricevuto da o pagato a terzi, gli intermediari:

  1. Prima di distribuire un prodotto IBIPs forniscono ai contraenti le informazioni di cui all’articolo 68-sexies, comma 2 del Reg. 40/2018. I benefici non monetari di minore entità possono essere descritti in modo generico. Gli altri benefici non monetari ricevuti o pagati sono quantificati e indicati separatamente;
  2. Qualora non siano stati in grado di quantificare prima l’importo dell’incentivo da ricevere o pagare e abbiano invece comunicato ai contraenti il metodo di calcolo di tale importo, rendono noto successivamente l’esatto ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato;
  3. Nel caso di incentivi continuativi, comunicano singolarmente ai contraenti, almeno una volta l’anno, l’importo effettivo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati. I benefici non monetari di minore entità possono essere descritti in modo generico.

Nell’adempimento degli obblighi sopracitati e degli altri obblighi di comunicazione di cui all’articolo 121-sexies del CAP, gli intermediari possono avvalersi delle informazioni fornite dalle imprese nel KID e nel Regolamento IVASS n. 41 del 2018.

Esenzione dalle disposizioni sugli incentivi

Le disposizioni precedentemente citate non si applicano agli incentivi o agli schemi di incentivazione che consentono lo svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa o sono necessari a tal fine e che, per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere dell’intermediario di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei contraenti.

Questa fattispecie fa riferimento a una casistica eccezionale e meramente residuale, comprendente solo le attività strettamente strumentali alla distribuzione e che non possono generare alcun tipo di conflitto di interesse.

Le provvigioni concordate tra imprese e intermediari nell’ambito degli incarichi di distribuzione NON rientrano in questa casistica.

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