Autore: InLife Advisory

28 Giu

Sentenza del TAR del Lazio riguardante il ricorso contro il Provvedimento IVASS 97/2020

Il TAR del Lazio, con sentenza del 23 giugno 2021, accoglie il ricorso presentato dal Sindacato Nazionale degli Agenti riguardante il Provvedimento IVASS 97/2020 e in particolare agli artt. 42, 56 e 58 oggetto del ricorso.

Di conseguenza vengono meno con effetto immediato le seguenti disposizioni:

  • L’art. 4 comma 12 del Provvedimento 97/2020 e quindi il comma 4 bis dell’art. 42 del Regolamento 40/2018 che prevedeva l’obbligo di comunicazione alle imprese di assicurazione mandanti interessate degli accordi di collaborazione sottoscritti con altri intermediari:
  • L’art. 4 comma 18 del Provvedimento 97/2020 che, sostituendo il testo dell’art. 56 del Regolamento 40/2018, imponeva ai distributori assicurativi l’affissione o la pubblicazione su un sito internet dell’elenco delle imprese con le quali l’intermediario ha in corso rapporti di affari anche in base ad una collaborazione orizzontale;
  • L’art. 4 comma 20 del provvedimento 97/2020 che, modificando l’art. 58 del Regolamento 40/2018, imponeva ai distributori di consegnare prima della sottoscrizione del contratto un’apposita dichiarazione attestante la coerenza del prodotto assicurativo offerto rispetto alle esigenze dell’assicurato.

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28 Apr

Tutte le principali modifiche introdotte dal provvedimento IVASS N.97 del 04.08.2020.

In questa pagina trovi tutte le principali modifiche introdotte dal provvedimento IVASS N.97 del 04.08.2020. 

Ho risposto alla domanda che tutti i distributori assicurativi si stanno facendo:

Come dovrà essere modulata la distribuzione dei prodotti assicurativi nel rispetto nelle norme emanate dall’IVASS?

Qui di seguito trovi una tabella riassuntiva.

Buona lettura.

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31 Mar

Tutto sulla Product Governance PARTE 3: cosa sono i «meccanismi di distribuzione» e come devono essere attuati: gli step da rispettare per adeguarsi ai criteri normativi

La normativa sulla POG in vigore dal 31 marzo (art. 11) prevede che i distributori:          

  • Conoscano i prodotti distribuiti;
  • Valutino, prima della vendita, se il cliente rientra nel mercato di riferimento;
  • Non distribuiscano prodotti assicurativi  sul mercato di riferimento negativo;
  • Possano distribuire al di fuori del mercato  di riferimento in modo limitato e solo a determinate condizioni (zona grigia) con obbligo di comunicazione al produttore;
  • Adottino procedure idonee a individuare il momento in cui il prodotto non risponda più agli interessi, agli obiettivi e alle caratteristiche del mercato di riferimento individuato dal produttore, nonché alle altre circostanze relative al prodotto che aggravino il rischio di pregiudizio per il cliente.

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26 Mar

Tutto sulla Product Governance PARTE 2: Alcuni spunti e suggerimenti sugli step da rispettare per adeguarsi ai criteri normativi

Vorrei fare un po’ di chiarezza. La nuova normativa per i distributori prevede il rispetto del mercato di riferimento (cd target market) individuato dal produttore, l’obbligo di non intermediare prodotti sul cd. “target market negativo” e infine la definizione e l’individuazione del target market “effettivo” a cui è destinato un determinato prodotto.

Il Regolamento 45 Ivass (art.12), prevede infatti che tutti gli intermediari identifichino il mercato effettivo e il mercato di riferimento negativo come specificazione dei Target market comunicati dal produttore.

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25 Mar

Tutto sulla Product Governance PARTE 1: perché rafforzare i presidi organizzativi e di controllo POG deve già ora diventare una prerogativa dei distributori

È ormai inevitabile per ogni intermediario conformarsi alla normativa e, dato che deve farlo, credo sia opportuno anche rivedere i suoi processi e le modalità di offerta in termini di efficienza ed efficacia commerciale.

Ma facciamo un passo indietro, cosa dice il nuovo regolamento Ivass?

Il nuovo Regolamento 45 Ivass che entrerà in vigore il 31 Marzo prossimo rafforza alcuni criteri/principi già declinati nel reg. UE 2358 sulla Product Governance (in vigore dal 1° Ottobre 2018). In particolare l’art.11 del regolamento Ivass prevede:

“…(comma 1) i distributori conoscono i prodotti distribuiti, valutano la compatibilità con le esigenze e le richieste del cliente, distribuiscono il prodotto ai clienti rientranti nel mercato di riferimento individuato dal produttore e fanno in modo che i prodotti siano distribuiti solo quando ciò sia nell’interesse del cliente.

(comma 3) il distributore adotta procedure idonee a individuare il momento in cui il prodotto non risponda più agli interessi, agli obiettivi e alle caratteristiche del mercato di riferimento individuato dal produttore, nonché alle altre circostanze relative al prodotto che aggravino il rischio di pregiudizio per il cliente.”

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