Autore: InLife Advisory

Controlli massivi sulle anagrafiche clienti degli intermediari

Adeguata verifica per limitare i rischi di rilievi in ambito normativa sul riciclaggio

Verificare le anagrafiche di clienti, procuratori, titolari effettivi e beneficiari di rapporti bancari, finanziari e assicurativi con l’obiettivo di accertare l’eventuale presenza nelle nuove carte, chiamate pandora papers, che documentano ricchezze, di origine non sempre certa, detenute in paradisi fiscali. Per le funzioni antiriciclaggio di banche, intermediari, compagnie assicurative e fiduciarie si apre una nuova stagione di controlli massivi che potrà avvenire o in modo automatico o in modo manuale. La scelta dell’una o dell’altra modalità dipenderà in primo luogo dalla disponibilità dei dati completi dei soggetti presenti nella nuova lista (che arriva a distanza di cinque anni circa da quella diffusa con i panama papers). Una volta acquisiti, i dati potranno essere trattati in modo informatizzato ed automatizzato oppure manualmente.

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Tre armi in più per gli internauti

Il pacchetto di misure contenuto in tre direttive europee in via di recepimento dall’Italia.

Tre scudi a tinte Ue per il consumatore digitale. Deve avere beni e servizi digitali interoperabili e sicuri; quando va sul mercato online deve essere protetto dalle pratiche commerciali digitali sleali (come recensioni spacciate per veritiere, ma senza filtri); ha diritto a informazioni sull’uso di algoritmi (che, per esempio, modificano il prezzo ad personam). È quanto prevede un tris di direttive europee, la cui operatività, previo recepimento da parte di altrettanti decreti legislativi, è programmata per i primi mesi del 2022. Si tratta della direttiva 2019/770, sui beni e servizi digitali; della direttiva 2019/771, sui contratti di vendita; e, infine, della direttiva 2019/2161, sulla tutela dei diritti dei consumatori. Sono misure che svecchiano il quadro normativo e prendono atto che il consumatore si muove sempre di più sulla tastiera, navigando in rete.

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Diminuiscono gli importi del contributo di vigilanza 2021 a carico di agenti e broker

Secondo quanto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 21 settembre, le persone fisiche pagheranno 40 euro anziché 47, mentre quelle giuridiche 230 euro anziché 270. Si attende ora il provvedimento specifico dell’Ivass in merito alle modalità e ai termini per il versamento.

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con decreto del 9 settembre scorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 226 del 21 settembre scorso, ha fissato la misura dei contributi per l’anno 2021 a carico degli intermediari assicurativi e riassicurativi iscritti nel Rui.

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Germania: broker condannato a risarcire per non aver fornito copertura adeguata

Il tribunale regionale di Amburgo ha ordinato a un broker assicurativo di pagare milioni di euro di danni a una società di sicurezza per non aver fornito un’adeguata copertura assicurativa, secondo quanto riporta il Versicherungsmonitor.

L’azienda doveva chiudere i cancelli di protezione dalle inondazioni per un cliente in caso di alluvione. Nel processo, si è verificato un errore che ha provocato un danno di 5,5 milioni di euro. Tuttavia, questa attività non era coperta dalla polizza di responsabilità civile. Il contratto non prevedeva la copertura assicurativa in relazione ai danni da inondazione a causa di un’omissione da parte della società. Questo nonostante il fatto che l’azienda avesse informato il broker dell’accordo contrattuale con la Polderschutz-Gemeinschaft.

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Accordi di collaborazione orizzontali: perché gli intermediari non devono più comunicarli alle mandanti

La previsione non era contenuta nello schema posto in pubblica consultazione dall’Ivass. E il Tar lo ha accertato.

Una delle disposizioni del Provvedimento Ivass 97/2020 annullate lo scorso giugno dal Tar del Lazio nell’ambito del ricorso presentato dal Sindacato nazionale agenti riguardava l’obbligo in capo agli intermediari assicurativi di comunicare alle compagnie mandanti eventuali accordi di collaborazione con altri intermediari, instaurate ai sensi della legge 221/2012.

Vediamo nel dettaglio. La parte interessata è l’articolo 4, comma 12, lettera B del discusso provvedimento dell’istituto di vigilanza, che andava a modificare l’articolo 42 del Regolamento Ivass 40/2018, inserendo, dopo il comma 4 questa aggiunta (4-bis): La sottoscrizione dell’accordo di cui al comma 4 (accordo di collaborazione orizzontale, ndr) è comunicata dagli intermediari alle rispettive imprese di assicurazione mandanti interessate.

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Unit linked nel mirino della Vigilanza europea

Value for money: costi e oneri devono essere proporzionati ai benefici, ovvero rendimento, garanzie, coperture e servizi, in relazione al target market di riferimento e in confronto con altre soluzioni per il retail

L’Eiopa, l’Autorità europea sulle assicurazioni, continua il suo impegno per una corretta attuazione della direttiva Idd che disciplina la distribuzione dei prodotti assicurativi sul territorio dell’Unione. L’obiettivo è monitorare quali siano i reali effetti sul mercato di questa importante riforma. Già lo scorso 8 ottobre 2020, l’organismo che raggruppa le “Ivass europee”, vista la centralità dell’argomento, aveva pubblicato un paper con un suo approccio interpretativo al fine di aiutare i produttori ed i distributori per la corretta implementazione della Product Oversight and Governance (cosiddetta Pog) sottolineando come solo una visione “customer centric” possa consentire di cogliere appieno la portata di questo nuovo istituto.

Il 13 aprile l’Eiopa è intervenuta nuovamente e ha messo in pubblica consultazione un documento volto ad identificare il quadro di riferimento sul tema del value for money nel mercato europeo delle polizze unit linked. In questo modo l’Autorità di vigilanza mette l’indice su uno dei temi più caldi, ossia sul rapporto costi/benefici delle polizze unit nel mercato. L’Eiopa afferma che tali prodotti hanno un corretto rapporto costi/benefici qualora i costi e gli oneri siano proporzionati ai benefici, quali il rendimento, le garanzie, le coperture assicurative e i servizi, in relazione al target market di riferimento e siano ragionevoli avendo a riferimento le spese sostenute dai fornitori e in confronto con altre soluzioni presenti sul settore retail.

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Semplificazioni in materia assicurativa: SNA presenta alcune proposte al MISE

Il tema è stato affrontato nel corso di un incontro fra i rappresentanti del sindacato nazionale agenti e del ministero dello Sviluppo economico, che si è svolto nei primi giorni di agosto.

Nei primi giorni di agosto si è svolto, presso il ministero dello Sviluppo economico (Mise), un incontro tra una delegazione del Sindacato nazionale agenti (formata dal presidente Claudio Demozzi e dai vice presidenti Elena Dragoni e Sergio Sterbini) e i rappresentanti del ministero (presenti Loredana Gulino, dirigente generale della direzione per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, Massimo Greco, dirigente della divisione IV promozione della concorrenza, semplificazioni per le imprese e servizi assicurativi, ed Enrico Martini, funzionario della segreteria tecnica del ministro). È quanto reso noto dallo stesso Sna.

Nel corso dell’incontro, che è durato oltre due ore, la delegazione Sna ha consegnato al Ministero un documento contenente le proposte del sindacato per la semplificazione in materia assicurativa, relative in particolar ad alcune disposizioni di legge e, quindi, dei regolamenti attuativi connessi emanati dall’Ivass.

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Le sanzioni secondo l’Avv. Andrea Maura

Abbiamo approfittato della pausa estiva per chiedere all’avv. Andrea Maura, partner dello Studio Legal Grounds, membro del network internazionale ALIANT LAW con sede a Los Angeles, di aiutarci a ricordare i fondamenti della materia “sanzioni”. Si tratta di un tema molto attuale, soprattutto in questo periodo, dove il tema compliance è sempre più al centro dell’attenzione, sia in Europa, sia in Italia.

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Intesa Sanpaolo Rbm e Previmedical sanzionate da Antitrust per pratica commerciale scorretta

Una sanzione da 5 milioni di euro a per Intesa Sanpaolo Rbm e da 1 milione a carico di Previmedical, provider di servizi utilizzato dal gruppo assicurativo, operativo nel ramo salute, per la gestione e la liquidazione delle pratiche di sinistro. È quanto ha sancito la scorsa settimana l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ritenendo che le due società abbiano violato gli articoli 20, comma 2, 24 e 25, comma i, Lett d), del Codice del Consumo, rendendo onerosa e difficile per i consumatori la fruizione delle prestazioni assicurative.

Per la già non troppo brillante immagine del mondo assicurativo un ulteriore danno, proprio nel momento in cui la salute è diventata la prima fonte di preoccupazione per gli italiani alle prese con la pandemia. Non va poi dimenticata la recente notizia della vendita degli asset assicurativi europei, Italia compresa di Amtrust che nel tempo ha sottoscritto rischi di enti ospedalieri che a scadenza del contratto soggetto potrebbero trovarsi in grande difficoltà a sottoscrivere il rischio, se non a premi molto più elevati non sempre sostenibili dall’azienda ospedaliera.

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La sentenza del TAR Lazio sul Provvedimento IVASS n. 97/2020 – Il punto di vista dell’Avv. Andrea Maura e della Dott.ssa Ilaria Pontoglio

A seguito della pubblicazione della sentenza del TAR Lazio del 23 giugno 2021 che ha accolto le tesi del Sindacato Nazionale Agenti (SNA) in relazione ad alcune disposizioni del Provvedimento IVASS n. 97 del 2020, pubblichiamo un’intervista doppia all’Avv. Andrea Maura, partner dello Studio Legal Grounds, membro del network internazionale ALIANT LAW con sede a Los Angeles e alla Dott.ssa Pontoglio, Responsabile Operations presso Sheltia S.r.l. broker di assicurazioni, con precedente ampia esperienza nel comparto compliance.

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