FIDA4insurance: la prima soluzione Robo4Advisor per i distributori assicurativi creata in collaborazione con InLife Advisory

11 Mar

FIDA4insurance: la prima soluzione Robo4Advisor per i distributori assicurativi creata in collaborazione con InLife Advisory

F4i è la prima soluzione Robo4Advisor destinata ai Distributori di prodotti assicurativo-finanziari.

La piattaforma consente di coniugare in modo sinergico la capacità relazionale umana (il consulente) e quella computazionale digitale (robo-advisor). L’applicazione è pensata per supportare i Distributori (in particolare agenti plurimandatari, compagnie, banche, brokers e consulenti finanziari iscritti al RUI) nella gestione degli impatti operativi della IDD riguardanti i processi di distribuzione dei prodotti assicurativo-finanziari (IBIPs). Ciò avviene in 4 punti:

  • Automatizzazione dei processi
  • Riduzione dei rischi di non conformità
  • Gestione del processo di vendita in consulenza
  • Governo del processo di POG

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Segnalatori e nuovi obblighi di comunicazione

Il decreto fiscale collegato all’ultima legge di bilancio, approvato nel mese di dicembre, impone alcune riflessioni sui rapporti con i cosiddetti segnalatori.

È noto che la pratica della segnalazione, a compagnie e intermediari, di potenziali clienti da parte di soggetti che non rivestono la qualifica di distributori assicurativi – e purtuttavia dispongono con regolarità di nominativi di soggetti interessati a stipulare contratti di assicurazione – oltre ad assurgere negli anni a vera e propria fonte collaterale di raccolta di affari, ha ricevuto nel 2006 un primo riconoscimento fattuale dall’ISVAP, che nella serie inaugurale delle “FAQ Intermediari” precisava che l’attività di segnalazione di nominativi all’intermediario, allora già diffusa, “non è riconducibile alla nozione di attività di intermediazione, salvo che essa non si sostanzi anche in un’attività di assistenza o consulenza finalizzate alla presentazione o proposta di contratti ai clienti segnalati e comporti la percezione di un compenso”, escludendo così la necessità di iscrizione del segnalatore nel Registro Unico.

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Antitrust, ok a Codice del Consumo con sanzioni al 4%

L’Antitrust sollecita il Parlamento ad approvare quanto prima le norme che consentono di imporre sanzioni fino al 4% del fatturato per violazioni del Codice del Consumo. I maggiori poteri a livello nazionale sono previsti dalla legge di delegazione Ue in discussione al Senato.

Il Garante per la concorrenza ha colto l’occasione dell’audizione in Commissione d’inchiesta banche sulla vicenda della vendita dei diamanti tramite gli sportelli bancari, che si è tramutata in un maxi processo in corso a Milano. Nell’ambito dei procedimenti avviati l’Antitrust ha imposto sanzioni, poi rideterminate al ribasso in due casi dal Consiglio di Stato.

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Prima relazione di EIOPA sull’applicazione della direttiva IDD

Ai sensi dell’art. 41, comma 4 della direttiva sulla distribuzione assicurativa (nota come “IDD”, i.e. “insurance distribution directive”) “entro il 23 febbraio 2020, e in seguito almeno ogni due anni, l’EIOPA prepara una relazione sull’applicazione della direttiva”.

Il termine del 23 febbraio è stato prorogato ed il 6 gennaio 2022 EIOPA ha pubblicato la sua prima relazione.

Nonostante alcune incertezze nell’analisi dei dati dovute al fatto che in alcuni paesi la direttiva è stata recepita solo recentemente e che il mercato è stato influenzato dall’accelerazione significativa dei processi di digitalizzazione a causa della pandemia, EIOPA offre un’analisi preliminare dell’impatto della IDD su consumatori, intermediari e autorità nazionali di vigilanza.

Nel seguito, in sintesi, i risultati dell’analisi di EIOPA.

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La tutela dell’investitore e la disciplina della product governance

La disciplina dei servizi di investimento, tra trasparenza e regole di comportamento

La product governance è uno dei principali strumenti a cui ha fatto ricorso il legislatore comunitario nel 2014 con il dichiarato intento di “rafforzare il quadro per la regolamentazione dei mercati finanziari … al fine di aumentarne la trasparenza” e, di conseguenza, ripristinare la fiducia degli investitori, compromessa dalla crisi finanziaria scoppiata nel 2008 e da eclatanti casi di misselling.

In proposito vale la pena ricordare come, nella vigenza della Legge SIM, del Decreto Eurosim e poi del TUF (nella sua versione originaria), la tutela dell’investitore era stata identificata nella “disclosure” volta al livellamento delle asimmetrie informative sussistenti tra i diversi attori del mercato finanziario (emittenti, intermediari e clienti).

Ciò non significa che mancassero all’epoca specifiche regole di condotta, come ad esempio quelle concernenti i conflitti di interessi e la valutazione di adeguatezza; tuttavia, basandosi sul principio di autodeterminazione dell’investitore e del “caveat emptor”, esse non avevano natura “bloccante” ed era sufficiente la consapevolezza e l’eventuale consenso dell’investitore per procedere legittimamente alla prestazione del servizio di investimento da parte dell’intermediario.

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Il futuro dell’IVA nei servizi finanziari e assicurativi

Entro il 2023 dovrebbe concludersi il processo che condurrà alla modifica della vigente direttiva 2006/112/CE. Spetterà alla Commissione Europea il compito di ridurre le attuali criticità e scegliere la strada migliore tra le varie soluzioni proposte, a fronte anche delle risposte ricevute dagli operatori nel corso della fase di consultazione pubblica.

All’inizio del 2021, la Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica sulla revisione del regime delle esenzioni Iva applicabili ai servizi finanziari e assicurativi. Questa consultazione fa parte di un processo che dovrebbe concludersi, entro il 2023, con una proposta di modifica, da parte della Commissione Europea, della vigente direttiva 2006/112/CE. Spetterà poi al Consiglio dell’Ue, al Parlamento europeo e agli Stati membri, seguendo l’ordinario iter legislativo, decidere sul futuro dell’Iva nel settore dei servizi finanziari e assicurativi.

I PROBLEMI DI APPLICAZIONE DELLE NORME VIGENTI

Al fine di comprendere pienamente le ragioni alla base del processo di revisione sopra delineato, occorre innanzitutto analizzare le criticità dell’attuale contesto. L’attuale sistema normativo, introdotto nel 1977 e da allora mai adeguato all’evoluzione del mercato, è principalmente basato sul rapporto tra esenzioni e imponibilità, ed è stato spesso criticato poiché ritenuto eccessivamente complesso anche rispetto ai nuovi prodotti e servizi sviluppati a seguito del progresso tecnologico (si pensi, ad esempio, ai servizi collegati alle cripto-attività e alla moneta elettronica).

In base alle norme vigenti, i servizi finanziari e assicurativi costituiscono un’eccezione al principio della tassazione: come indicato all’articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a g), della direttiva Iva, la maggior parte di essi è esente da Iva. Le ragioni alla base dell’introduzione dell’esenzione sono molteplici, ma sono per lo più legate alla difficoltà tecnica di calcolare la base imponibile.

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11 Feb

Prodotti IBIPs e incentivi: gli impatti su Intermediari e Imprese

Grandi cambiamenti in arrivo per Intermediari ed Imprese per quanto riguarda il tema delle commissioni e degli incentivi.

Il Provvedimento 97/2020 del 4 agosto 2020 ha stabilito infatti che entro il 31 marzo 2022 Agenti e Broker sono tenuti a conformarsi integralmente alle disposizioni contenute negli artt. 68-sexies e 68-septies del Reg. 40/2018 sulla regolamentazione degli incentivi riguardanti i prodotti di investimento assicurativo (IBIPs). Ma cosa prevedono le nuove disposizioni e quali impatti operativi avranno per Produttori e Distributori?

Il nostro esperto di compliance Guido Cappa con il seguente articolo pubblicato sulla rivista n.338 di AssiNews, la rivista di approfondimento tecnico di riferimento del settore assicurativo italiano, ha cercato di dare una risposta ai quesiti e alle implicazioni derivanti dalla nuova disciplina.

Buona lettura!

 

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La perdita del “requisito di professionalità”

Succede sempre a fine anno, negli ultimi giorni di dicembre, che alcuni intermediari mi pongano lo stesso quesito: un mio collaboratore non ha terminato le 30 ore annuali di aggiornamento professionale, come o cosa posso fare?

Per rispondere a questa domanda è necessario esaminare la normativa vigente. Cerco di farlo senza tecnicismi, in modo molto semplice, prendendo in considerazione anche le indicazioni che l’Ivass nel tempo ha fornito rispondendo a diversi quesiti che sono stati posti da associazioni ed imprese.

La professionalità è uno dei tre requisiti più importanti richiesti per poter accedere al Registro e poter esercitare l’attività di intermediazione assicurativa o per poter fare – senza iscrizione al Rui – distribuzione assicurativa all’interno dei locali di un intermediario di primo e di secondo livello (sezione A, B, D, E, F).

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Preventivatore RCA: ANAPA dice no all’obbligo per gli intermediari

Secondo l’associazione degli agenti assicurativi gli obblighi informativi a carico degli intermediari disposti dall’art. 132 bis del C.A.P. potrebbero essere adempiuti attraverso l’inserimento nell’informativa precontrattuale dell’esistenza del PreventIvass che, se utilizzato direttamente dal cliente, mostrerà i premi assicurativi di tutte le Compagnie operanti sul mercato.

ANAPA Rete ImpresAgenzia, dopo la presentazione dello scorso 13 gennaio in cui l’Ivass ha illustrato alle associazioni degli intermediari i contenuti del regolamento attuativo di prossima emanazione sul Nuovo Preventivatore Pubblico online, si è rivolta al MISE per chiedere l’esonero dall’obbligo per gli intermediari di esibire il preventivo Rc Auto standard di ogni singola impresa di cui abbiano il mandato, a ogni cliente in occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto.

Visto che il Nuovo Preventivatore R.C. Auto è a esclusivo beneficio del consumatore, questi se opportunamente avvisato attraverso l’inserimento nell’informativa precontrattuale della sua esistenza, potrebbe, infatti, in piena autonomia e libertà confrontare i contratti assicurativi proposti da tutte le imprese operanti sul mercato e non solo su quelle collocate dal singolo intermediario.

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Anapa apprezza i nuovi chiarimenti di Ivass sulla distribuzione assicurativa

ANAPA Rete ImpresAgenzia ha espresso il proprio apprezzamento nei confronti dei chiarimenti pubblicati dall’Ivass poco prima di Natale relativi al rispetto della disciplina in vigore sulla distribuzione assicurativa.

Nelle nuove Q&A diffuse dall’autorità di vigilanza è stata data una risposta positiva ad alcune delle richieste che ANAPA aveva sollevato nei mesi scorsi, oggetto di un approfondito confronto con Ivass. Le risposte alle FAQ, però, contengono i chiarimenti rispetto a quesiti di interesse generale per il settore assicurativo; non includono dunque risposte a istanze che richiedono modifiche alle diposizioni Ivass – per le quali è comunque necessario avviare procedure di pubblica consultazione, come previsto dal Regolamento Ivass 3/2013.

Tra le istanze rimaste in sospeso, ci sono alcune importanti questioni sollevate da ANAPA, riguardanti soprattutto le disparità di trattamento sulla comunicazione degli incentivi, che attualmente penalizzano gli agenti di assicurazione (iscritti alla sezione A del RUI), nonché le disposizioni sulla pubblicazione delle provvigioni.

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