IVASS: Documento di discussione per futuri interventi regolamentari in materia di prodotti vita

IVASS: Documento di discussione per futuri interventi regolamentari in materia di prodotti vita

Ivass ha pubblicato, l’11 marzo scorso, un Documento di discussione (N.1/2022) contenente considerazioni per futuri interventi regolamentari in materia di prodotti vita.

L’istituto, si segnala nel Documento, sta conducendo riflessioni in merito all’adozione di interventi regolamentari che innovino la disciplina relativa ai prodotti vita e, in tale prospettiva, intende acquisire osservazioni e contributi utili a orientare la propria futura azione di intervento.

Sulla base di tali premesse, Ivass richiama l’attenzione del mercato e di tutti gli altri stakeholder sull’importanza dell’elaborazione di proposte di intervento regolamentare ritenute necessarie per lo sviluppo di nuovi prodotti vita, anche sulla base delle esperienze di altri mercati europei, percorribili nell’ambito del quadro normativo primario.

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La profilazione del cliente

In linea con il Piano d’Azione del 2020 per l’Unione dei Mercati dei Capitali (CMU), la Commissione europea sta preparando una strategia per gli investitori al dettaglio, per aumentare il livello di fiducia dei cittadini nel mercato dei capitali e garantirne la protezione.

Con questa finalità ha avviato una consultazione che mira ad indagare le diverse opzioni per migliorare i regimi di adeguatezza e di appropriatezza previsti dalla MiFID II e dalla IDD o per creare una nuova valutazione incentrata sugli investitori retail. L’obiettivo è sostituire l’attuale profilazione “per prodotto”, ovvero attraverso la diversificazione dei vari servizi di investimento offerti agli investitori retail in base al prodotto offerto, con una strategia di allocazione del patrimonio personalizzata (asset allocation).

Tale strategia fornirebbe una guida concreta sull’allocazione ottimale delle risorse, attraverso un piano di investimento basato su una diversificazione dei vari prodotti considerati adatti per l’investitore al dettaglio, lasciandogli la libertà di scelta su quelli in cui vuole investire, anche quando non sono in linea con la strategia di allocazione. Un elemento chiave di questo nuovo strumento di profilazione potrebbe essere la trasferibilità della valutazione del cliente a qualsiasi intermediario finanziario scelto dall’investitore, integrata da una strategia di asset allocation personalizzata.

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Obbligo di separazione patrimoniale e regole di comportamento: Agenti ancora sotto la lente dell’IVASS

Il mancato rispetto di queste due norme hanno caratterizzato ancora una volta gli ultimi provvedimenti sanzionatori dell’istituto di vigilanza.

Il mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale e il mancato rispetto delle regole di comportamento continuano a essere le due infrazioni più diffuse commesse dagli agenti assicurativi. Violazioni che comportano sanzioni da parte dell’Ivass. I bollettini degli ultimi mesi hanno riportato diversi provvedimenti nei confronti degli iscritti nella sezione A del Rui.

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IVASS: in pubblica consultazione Regolamento sulle attività di mystery shopping

In pubblica consultazione lo Schema di Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di attività di mystery shopping di cui all’articolo 144-bis del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)

IVASS ha sottoposto alla consultazione lo schema di Regolamento disciplinante le attività di mystery shopping, volte alla protezione dei consumatori. In particolare, sono regolate le modalità per lo svolgimento delle attività di indagine di mystery shopping, nonché i requisiti e i compiti dei soggetti esterni all’Istituto cui sia conferito l’incarico per l’esecuzione di tali attività.

Con il Regolamento (UE) 2017/ 2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017 (c.d. Regolamento CPC), è stata disciplinata la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori. Il Regolamento CPC stabilisce, in particolare, le condizioni in base alle quali le autorità competenti, designate dai relativi Stati membri quali autorità responsabili dell’esecuzione delle norme dell’Unione Europea sulla tutela degli interessi dei consumatori, collaborano e coordinano azioni fra loro e con la Commissione Europea, al fine di garantire il rispetto delle summenzionate norme a protezione del consumatore, il buon funzionamento del mercato interno, nonché la tutela degli interessi economici dei consumatori. Tra i poteri di cui dispongono le autorità nazionali competenti, il Regolamento CPC individua, all’articolo 9, paragrafo 3, specifici poteri di indagine, tra cui, il potere di acquistare beni o servizi effettuando acquisti campione – ove necessario in forma anonima – al fine di individuare infrazioni di cui al suddetto Regolamento (c.d. potere di mystery shopping).

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In pubblica consultazione Regolamento sui prodotti linked

In pubblica consultazione Schema di Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di contratti di assicurazione linked di cui all’articolo 41, commi 1 e 2 CAP.

IVASS ha posto in pubblica consultazione lo schema di Regolamento disciplinante le disposizioni in materia di contratti di assicurazione linked, le cui prestazioni sono direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall’impresa di assicurazione o di quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) oppure a un indice azionario o a un altro valore di riferimento diverso da quelli precedentemente menzionati.

La regolamentazione del comparto assicurativo in materia di attivi a cui possono essere collegate le prestazioni di tali categorie di contratti, in cui il rischio è a carico dell’assicurato, risale infatti al 20021 per le polizze unit linked (con l’aggiornamento operato nel 2005) e al 2009 per le polizze index linked.

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Consultazione EIOPA su una serie di proposte per la tutela dell’investitore in prodotti IBIP

EIOPA ha avviato, il 28 gennaio scorso, una consultazione pubblica sulla protezione degli investitori al dettaglio in relazione alla vendita di prodotti di investimento assicurativi (IBIP). La consultazione si ricollega all’invito a presentare Pareri che la Commissione europea ha formulato a EIOPA la scorsa estate.

L’Autorità europea ha suddiviso le sue proposte in cinque diversi ambiti:

  • migliorare il coinvolgimento dei consumatori tramite l’informativa, compresa quella digitale. EIOPA presenta proposte per rimediare alle duplicazioni – nonché alle lacune – nell’informativa ai consumatori, esistenti tra i diversi atti legislativi dell’UE. L’Autorità, in linea generale,  vede la necessità di passare a un’informativa più incentrata sui consumatori. Le informative dovrebbero basarsi sulle intuizioni delle scienze comportamentali per promuovere un processo decisionale ponderato, essere più semplici ed essere presentate in un modo più strutturato, accessibile e interattivo;
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  • valutare i rischi e le opportunità presentate dai nuovi strumenti e canali digitali. EIOPA vede spazio per lo sviluppo di un mercato dell’UE per gli strumenti digitali e le piattaforme che vendono IBIP, ma riconosce anche i rischi legati a una serie di aspetti come le asimmetrie informative per i consumatori e l’uso improprio dei dati dei clienti;
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11 Mar

FIDA4insurance: la prima soluzione Robo4Advisor per i distributori assicurativi creata in collaborazione con InLife Advisory

F4i è la prima soluzione Robo4Advisor destinata ai Distributori di prodotti assicurativo-finanziari.

La piattaforma consente di coniugare in modo sinergico la capacità relazionale umana (il consulente) e quella computazionale digitale (robo-advisor). L’applicazione è pensata per supportare i Distributori (in particolare agenti plurimandatari, compagnie, banche, brokers e consulenti finanziari iscritti al RUI) nella gestione degli impatti operativi della IDD riguardanti i processi di distribuzione dei prodotti assicurativo-finanziari (IBIPs). Ciò avviene in 4 punti:

  • Automatizzazione dei processi
  • Riduzione dei rischi di non conformità
  • Gestione del processo di vendita in consulenza
  • Governo del processo di POG

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Segnalatori e nuovi obblighi di comunicazione

Il decreto fiscale collegato all’ultima legge di bilancio, approvato nel mese di dicembre, impone alcune riflessioni sui rapporti con i cosiddetti segnalatori.

È noto che la pratica della segnalazione, a compagnie e intermediari, di potenziali clienti da parte di soggetti che non rivestono la qualifica di distributori assicurativi – e purtuttavia dispongono con regolarità di nominativi di soggetti interessati a stipulare contratti di assicurazione – oltre ad assurgere negli anni a vera e propria fonte collaterale di raccolta di affari, ha ricevuto nel 2006 un primo riconoscimento fattuale dall’ISVAP, che nella serie inaugurale delle “FAQ Intermediari” precisava che l’attività di segnalazione di nominativi all’intermediario, allora già diffusa, “non è riconducibile alla nozione di attività di intermediazione, salvo che essa non si sostanzi anche in un’attività di assistenza o consulenza finalizzate alla presentazione o proposta di contratti ai clienti segnalati e comporti la percezione di un compenso”, escludendo così la necessità di iscrizione del segnalatore nel Registro Unico.

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Antitrust, ok a Codice del Consumo con sanzioni al 4%

L’Antitrust sollecita il Parlamento ad approvare quanto prima le norme che consentono di imporre sanzioni fino al 4% del fatturato per violazioni del Codice del Consumo. I maggiori poteri a livello nazionale sono previsti dalla legge di delegazione Ue in discussione al Senato.

Il Garante per la concorrenza ha colto l’occasione dell’audizione in Commissione d’inchiesta banche sulla vicenda della vendita dei diamanti tramite gli sportelli bancari, che si è tramutata in un maxi processo in corso a Milano. Nell’ambito dei procedimenti avviati l’Antitrust ha imposto sanzioni, poi rideterminate al ribasso in due casi dal Consiglio di Stato.

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Prima relazione di EIOPA sull’applicazione della direttiva IDD

Ai sensi dell’art. 41, comma 4 della direttiva sulla distribuzione assicurativa (nota come “IDD”, i.e. “insurance distribution directive”) “entro il 23 febbraio 2020, e in seguito almeno ogni due anni, l’EIOPA prepara una relazione sull’applicazione della direttiva”.

Il termine del 23 febbraio è stato prorogato ed il 6 gennaio 2022 EIOPA ha pubblicato la sua prima relazione.

Nonostante alcune incertezze nell’analisi dei dati dovute al fatto che in alcuni paesi la direttiva è stata recepita solo recentemente e che il mercato è stato influenzato dall’accelerazione significativa dei processi di digitalizzazione a causa della pandemia, EIOPA offre un’analisi preliminare dell’impatto della IDD su consumatori, intermediari e autorità nazionali di vigilanza.

Nel seguito, in sintesi, i risultati dell’analisi di EIOPA.

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