Categoria: Legal

IVASS vince al TAR sul preventivo pubblico RC Auto

Gli agenti di assicurazione plurimandatari saranno obbligati, a partire dal primo marzo prossimo, a presentare ai clienti i preventivi offerti da tutte le compagnie per conto delle quali operano, utilizzando il preventivatore messo a punto dall’Ivass (Preventivass) che confronta i contratti base offerti sul mercato. Ieri, come anticipato da MF-Milano Finanza nei giorni scorsi, è arrivata l’attesa pronuncia del Tar del Lazio che era stato chiamato in causa dagli agenti assicurativi dello Sna, convinti che il provvedimento dell’Ivass che ha introdotto l’obbligo fosse iniquo, perché penalizza gli agenti plurimandatari rispetto a chi ha un solo mandato, ed esclude dall’obbligo anche i broker, creando disparità nel mercato. Posizioni che sono state respinte dai giudici del tribunale amministrativo secondo cui «non ricorre la predicata ingiustificata disparità di trattamento, attesa l’evidente diversità delle posizioni che caratterizzano l’agente monomandatario e quello plurimandatario». Il Tribunale ha anche ritenuto infondata la censura secondo cui il regolamento Ivass (l’articolo 11, lett. a e b), comporterebbe una sostanziale duplicazione delle attività richieste agli agenti.

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Circolazione di dati trasparente

Un registro dei destinatari dei dati personali: le imprese e le pubbliche amministrazioni devono censire i soggetti cui mandano le informazioni in loro possesso sul conto di clienti, utenti, dipendenti e altri interessati. È questo l’effetto della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 12 gennaio 2023, resa nella causa C-154/21, con la quale è stato affermato che, in base all’articolo 15 del Gdpr (regolamento Ue sulla protezione dei dati n. 2016/679), l’interessato ha diritto di sapere dal titolare del trattamento i nominativi dei soggetti cui quest’ultimo ha trasmesso le informazioni che lo riguardano.

Altrimenti detto, la comunicazione (non dei nominativi, ma) delle categorie dei destinatari è solo una seconda scelta: ci si può limitare a segnalare le categorie solo quando sia impossibile la trasmissione dei nominativi o quando la richiesta dell’interessato sia eccessiva o infondata.

Così imprese e pubbliche amministrazioni devono essere pronte a fornire elenchi di nominativi e non solo descrizioni generali.

La sentenza ha, dunque, un impatto pratico molto forte e impone ai titolari di trattamento di attrezzarsi per fare fronte alle richieste di accesso degli interessati.

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Clausole contrattuali non chiare – Sanzioni fino a 20 milioni euro

La privacy cambia il modo di fare le trattative contrattuali: la mancanza di trasparenza negoziale è una violazione del Gdpr (regolamento Ue n. 2016/679, detto Gdpr). E la prospettiva di una sanzione del Garante della privacy è un argomento molto convincente a far cambiare la prassi della rete di vendita. Non spiegare bene le clausole di un contratto vuol dire violare la privacy e si rischia una sanzione amministrativa fino a 20 milioni di euro. Senza contare che per arrivare a tanto basta un reclamo al Garante, senza nemmeno doversi avventurare nella dispendiosa maratona di un processo civile.

È questo il principio che si estrae da una ingiunzione del Garante (n. 379 del 10 novembre 2022), con la quale è stata irrogata a un operatore telefonico, anche per altre violazioni, una sanzione di 500 mila euro.

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Privacy, consumatori in allerta

I consumatori italiani chiedono maggiore trasparenza sull’utilizzo e sulla protezione dei dati personali da parte delle imprese. Inoltre, sempre più utenti sono favorevoli all’uso dell’intelligenza artificiale nel trattamento dei dati ma sono preoccupati per l’uso che le aziende ne fanno nella gestione delle informazioni in loro possesso. Ad attestarlo sono i contenuti del Cisco Consumer Privacy report 2022, l’annuale analisi globale relativa alla percezione e ai comportamenti dei consumatori in materia di privacy, secondo cui gli utenti di tutto il mondo si stanno attivando sempre più per incrementare la protezione dei propri dati. «Le aziende devono spiegare le loro pratiche in materia di dati in termini semplici e renderle prontamente disponibili in modo che i clienti e gli utenti possano capire come vengono utilizzati» sottolinea Harvey Jang, vicepresidente di Cisco, «non si tratta solo di un obbligo legale: la fiducia verso le imprese dipende anche da questo».

Consumatori più attenti. Dalla lettura del report emerge che l’81% degli intervistati in Italia è d’accordo sul fatto che il modo in cui un’azienda tratta i dati personali è indicativo della considerazione e del rispetto che ha verso i propri clienti. In risposta alla minore fiducia nella capacità delle aziende di proteggere i dati, molti consumatori stanno agendo in autonomia. Il 76% dichiara che non acquisterebbe prodotti da un’azienda di cui non si fida e il 37% di avere cambiato fornitore a causa delle pratiche applicate alla privacy.

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Regolamento IVASS 51/2022: il resoconto di SNA sull’udienza al Tar del Lazio

Nessun provvedimento sulla sospensiva, ma l’udienza «segna un punto a nostro favore». Così il Sindacato nazionale agenti, in una nota, in merito alla camera di consiglio del Tar del Lazio di oggi sulla richiesta di sospensione del Regolamento Ivass 51/2022 (preventivatore Rc auto) presentata dallo Sna.

Secondo quanto ha fatto sapere il sindacato di via Lanzone, all’udienza di oggi l’Ivass si è presentato con un provvedimento di chiarimento applicativo dell’articolo 11, comma 1, lettera B e lettera C del Regolamento 51/2022. Si tratta di un documento che, evidenzia lo Sna, «indubbiamente alleggerisce, almeno in parte, le incombenze degli agenti».

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Polizze CPI: Eiopa minaccia sanzioni a banche e assicurazioni per pratiche scorrette

Eiopa minaccia di passare all’azione: ha lanciato un avvertimento alle banche e agli assicuratori affinché affrontino i problemi di protezione dei consumatori legati alla vendita dell’assicurazione di protezione del credito (CPI). Il documento li invita chiaramente ad agire o rischiano di incorrere in azioni di vigilanza.

L’autorità spiega che questo avvertimento fa seguito a uno studio recentemente pubblicato sul funzionamento del mercato dell’UE per i prodotti venduti con mutui, credito al consumo e carte di credito, che mostra una serie di pratiche che potrebbero danneggiare i consumatori. “Sebbene l’Eiopa riconosca i vari vantaggi dei prodotti CPI, lo studio tematico ha rivelato rischi significativi per i consumatori derivanti da pratiche di sottoscrizione e di vendita inadeguate, nonché da garanzie insufficienti per evitare conflitti di interesse”.

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Sanzioni intermediari: uno studio sull’applicazione del nuovo regolamento IVASS prima e dopo

Il nuovo sistema sanzionatorio degli intermediari è stato uno dei temi affrontati nel 2021 dal Cesia (Centro studi intermediazione assicurativa), centro di ricerca creato da Cgpa Europe, compagnia specializzata nella Rc professionale degli intermediari.

L’attenzione, in particolare, si è focalizzata sull’articolo 324 del codice delle assicurazioni private e sulle modifiche apportate dal regolamento Ivass n. 39 del 2018. Quali sono stati i risultati dell’applicazione di quest’ultimo regolamento? Andrea Dalla Villa, responsabile area sinistri di Cgpa Europe, ha provato a rispondere a questa domanda, presentando uno studio sulle sanzioni pecuniarie comminate agli intermediari e confrontando i dati sulle sanzioni relativi al periodo precedente all’entrata in vigore dell’ultimo regolamento con quelli del periodo successivo all’applicazione. In particolare si è cercato di individuare le violazioni che ricorrono con maggiore frequenza.

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Regolamento 51/2022: lo SNA presenta ricorso al Tar contro l’IVASS

Il Sindacato nazionale agenti ha deciso. E per opporsi al Regolamento Ivass numero 51 ha scelto di ricorrere al Tar per impugnare il provvedimento. Ne ha dato notizia Claudio Demozzi, presidente dello Sna, in una lettera indirizzata agli agenti. Lo Sna ha depositato questa mattina, presso il Tar del Lazio, il ricorso contro l’Ivass.

«L’azione», ha spiegato Demozzi, «si è resa necessaria in quanto l’authority ha ignorato le segnalazioni e le raccomandazioni più volte inoltrate da Sna ed ha emanato alcune disposizioni che, obiettivamente, risultano incompatibili con le consolidate prassi operative degli intermediari assicurativi. Per gli agenti, che tutt’oggi costituiscono il principale canale distributivo Rc auto in Italia, alcune norme del nuovo regolamento risultano tanto gravose dall’apparire inapplicabili. Taluni passaggi regolamentari, inoltre, potrebbero essere illegittimi».

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Responsabilità civile, imprese e P.A. presunti colpevoli

Per la responsabilità civile privacy, le imprese sono presunte colpevoli. I titolari del trattamento (imprese, ma anche amministrazioni e professionisti) rispondono dei danni causati da violazioni delle norme sulla privacy, patiti da una persona di cui trattano i dati. Salvo che riescano a convincere il giudice che l’evento dannoso non è in alcun modo loro imputabile: cosa stratosfericamente complicata. Se è capitato un danno vuol dire che a monte è qualcosa è andato storto, qualcosa che il titolare del trattamento non è stato in grado di prevenire. E da qui l’imputabilità quasi automatica a carico del titolare del trattamento.

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I dati personali come moneta

Monetizzazione dei dati personali in vista. Con il nuovo articolo 135-octies del Codice del consumo, inserito dal d.lgs. 173/2021, che permette di pagare con dati i servizi e contenuti digitali, si è fatto un significativo passo in avanti per la costruzione di un mercato incentrato sul riconoscimento del valore economico del dato personale: è quanto sostiene Assonime, associazione delle società per azioni, nella circolare 22 del 13/7/2022, dedicata alla analisi delle nuove disposizioni del Codice del consumo sulle garanzie nella vendita di beni e nella fornitura di contenuti o servizi digitali.

Tra le novità, la circolare mette sotto i riflettori il comma 4 del nuovo articolo 135-octies del codice del consumo, a prima vista formulato quale un aumento delle tutele del consumatore digitale. In effetti, la disposizione estende le tutele (recessi, conformità, indennizzi, ecc.) previste per le forniture digitali anche al caso in cui il consumatore dà in cambio dati personali. E cioè si applicano le norme di tutela sulla vendita anche quando il consumatore non paga con moneta, ma paga con informazioni personali.

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