Categoria: News compliance

Ivass emana Regolamento su utilizzo di incaricati esterni per l’attività di mystery shopping

Ivass ha pubblicato il Regolamento n. 53 del 30 Agosto 2022 recante disposizioni in materia di utilizzo di incaricati esterni ai fini delle attività di mistery shopping per la tutela dei consumatori.

Il Regolamento disciplina le attività di mystery shopping, volte alla protezione dei consumatori, di cui all’articolo 144-bis del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo). In particolare, sono regolate le modalità per lo svolgimento delle attività di indagine di mystery shopping, nonché i requisiti e i compiti dei soggetti esterni all’Istituto cui sia conferito l’incarico per l’esecuzione di tali attività.

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In pubblica consultazione Provvedimento che modifica il Regolamento IVASS n. 40/2018 su requisiti professionali e domini internet

Ivass ha posto in pubblica consultazione il Provvedimento 7/2022 su requisiti professionali e domini internet che modifica il Reg. IVASS n. 40/2018 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private.

Lo schema di Regolamento provvede, in particolare, a:

  • Emendare la disciplina dei requisiti professionali – con riguardo al possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge, e del titolo di studio estero equipollente – per adeguarla a quella recata dalla normativa primaria;
  • Introdurre l’obbligo di comunicare all’IVASS il dominio internet utilizzato per la promozione e il collocamento dei contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza da parte degli intermediari iscritti nel Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi e nell’Elenco annesso. L’obbligo si applica anche ai casi di sola promozione mediante tecniche di comunicazione a distanza.

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Polizze, paura mystery shopping

All’estero, in Paesi come il Regno Unito e Belgio, la pratica del mystery shopping per testare sul campo la qualità dei servizi assicurativi è prassi piuttosto diffusa. In Italia è ancora in una fase sperimentale ma le compagnie sono già in stato di allerta, in particolare per rischio di un suo possibile utilizzo per fini di vigilanza.

A marzo 2021 l’Ivass, l’istituto di controllo del settore assicurativo presieduto dal direttore generale di Banca d’Italia, Luigi Federico Signorini, aveva annunciato l’avvio di un progetto pilota con il lancio delle prime visite dei mystery shoppers, ovvero di operatori specializzati che operando «in incognito» per conto dell’autorità possono verificare dal vivo e sul campo le concrete modalità di vendita delle polizze assicurative da parte degli intermediari. Un progetto che è stato realizzato con il supporto di un consulente (Pwc) e di Doxa, oltre che di Eiopa (l’Autorità europea di vigilanza sulle assicurazioni) e finanziato dal Programma dell’Unione Europea di supporto alle riforme strutturali.

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La banca che distribuisce polizze non è titolare del trattamento dati

La banca che distribuisce polizze assicurative per conto di una compagnia è un responsabile esterno del trattamento dei dati personali. La banca, quindi, non è titolare del trattamento e non è autonoma quanto ai trattamenti relativi alla vendita dei prodotti assicurativi. Questa la conclusione del Garante della privacy, il quale, con il parere del 17/5/2022 (prot. 27266) ha risolto una diatriba tra le banche (sostenitrici della loro autonoma titolarità) e le compagnie (sostenitrici di una posizione servente delle banche).

Gli istituti creditizi avevano dalla loro un orientamento del 2020 dell’Abi. Ribaltato dal Garante: rispetto ai trattamenti di dati effettuati nell’attività di distribuzione di polizze assicurative da parte degli istituti bancari, la compagnia assicurativa riveste il ruolo di titolare del trattamento. Le banche, invece, sono responsabili esterni del trattamento.

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Dal 30 giugno al via il sistema sanzionatorio per mancata accettazione di pagamenti elettronici

Prende il via dal prossimo 30 giugno 2022 il sistema sanzionatorio per gli esercenti che non accetteranno pagamenti elettronici con carte di credito e bancomat.

Attraverso il decreto PNRR2 (articolo 18, D.L. 36/2022) infatti le sanzioni che dovevano essere introdotte dal 1° gennaio 2023 sono state anticipate al 30 giugno 2022. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista in caso di mancata accettazione dei pagamenti  con Pos è composta da 2 voci:
  • Importo fisso, pari a 30 euro,
  • 4% del valore della transazione rifiutata.

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9 Giu

Tutela dell’assicurato nell’intermediazione a distanza

La direttiva sulla vendita a distanza di servizi finanziari (2002/65/CE), che riguarda anche le assicurazioni e le pensioni ha compiuto 20 anni.

Negli ultimi 20 anni la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori ha registrato una rapida evoluzione. I fornitori di servizi finanziari-assicurativi ed i consumatori non utilizzano più il fax, menzionato nella direttiva, e nel frattempo sono emerse nuove tipologie di operatori con nuovi modelli commerciali e nuovi canali di distribuzione (ad esempio i servizi finanziari ed assicurativi venduti online). Inoltre, l’impatto della pandemia di Covid-19, e delle conseguenti misure di confinamento, ha accelerato il ricorso agli acquisti online in generale.

Il nostro esperto di compliance Guido Cappa con il seguente articolo pubblicato sulla rivista n.342 di AssiNews, la rivista di approfondimento tecnico di riferimento del settore assicurativo italiano, ha analizzato l’attuale quadro europeo e nazionale della normativa sulla distribuzione assicurativa online.

Buona lettura!

 

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Le Authority UE chiedono di migliorare le descrizioni dei prodotti destinati agli investitori al dettaglio

Le Authority UE rilevano pratiche carenti e scorrette nelle descrizioni dei prodotti PRIIP

Le autorità di vigilanza europee (EBA, EIOPA e ESMA – ESA) hanno pubblicato una dichiarazione di vigilanza congiunta relativa alla sezione “Che cos’è questo prodotto?” del documento contenente le informazioni chiave (KID) per i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP). Il motivo di questa dichiarazione è che sono state rilevate una serie di pratiche carenti nella descrizione di questi prodotti.

Le aspettative espresse nella dichiarazione di vigilanza mirano a migliorare la qualità delle descrizioni fornite dai produttori di PRIIP e quindi a contribuire a una migliore protezione degli investitori al dettaglio.

Le autorità di vigilanza europee hanno individuato una serie di pratiche scorrette nelle descrizioni dei prodotti PRIIP da parte dei produttori. La maggior parte dei problemi riguarda una generale mancanza di chiarezza nel testo, che rende difficile per gli investitori al dettaglio comprendere le caratteristiche principali dei prodotti.

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I soggetti iscritti alla Sezione E del RUI devono dotarsi di un domicilio digitale?

Ecco i chiarimenti dell’Ivass alla luce della legge 120/2020.

I soggetti iscritti nella sezione E del Rui sono tenuti a dotarsi di un domicilio digitale? Nei giorni scorsi l’Ivass ha chiarito questo aspetto anche alla luce di quanto contenuto nell’articolo 37 del D.L. 76/2020 (“Decreto Semplificazioni”), convertito con modificazioni dalla legge 120/2020.

L’articolo in questione fa riferimento al fatto che il possesso di un domicilio digitale funzionante è richiesto obbligatoriamente per lo svolgimento di qualsiasi attività di impresa e per l’iscrizione nel relativo Registro.

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Ivass: in pubblica consultazione il regolamento che disciplina i procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali dell’IVASS

L’Ivass ha posto in pubblica consultazione lo schema di Regolamento 6/2022 in materia di procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali di competenza dell’Ivass, di cui all’articolo 23 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

Con tale schema di Regolamento si vuole disciplinare i profili procedurali cui l’Ivass deve conformarsi nella produzione degli atti di natura normativa e di contenuto generale, in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 23 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

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Eiopa, linee guida su IDD

Eiopa ha avviato una pubblica consultazione sulla bozza delle linee guida che riguardano l’integrazione delle preferenze dei clienti assicurativi sulla sostenibilità o meno degli asset che sottoscrivono, ai sensi di IDD. Gli orientamenti derivano dal regolamento delegato della Commissione Europea, 1257 del 2021.

La bozza sulle linee guida fornisce indicazioni su come aiutare i clienti a comprendere meglio il concetto di “preferenze di sostenibilità” e le loro scelte d’investimento; come raccogliere informazioni sulle preferenze di sostenibilità; come abbinare le preferenze dei clienti ai prodotti, sulla base della tassonomia europea (Sfdr).

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