Categoria: News compliance

La tutela dell’investitore e la disciplina della product governance

La disciplina dei servizi di investimento, tra trasparenza e regole di comportamento

La product governance è uno dei principali strumenti a cui ha fatto ricorso il legislatore comunitario nel 2014 con il dichiarato intento di “rafforzare il quadro per la regolamentazione dei mercati finanziari … al fine di aumentarne la trasparenza” e, di conseguenza, ripristinare la fiducia degli investitori, compromessa dalla crisi finanziaria scoppiata nel 2008 e da eclatanti casi di misselling.

In proposito vale la pena ricordare come, nella vigenza della Legge SIM, del Decreto Eurosim e poi del TUF (nella sua versione originaria), la tutela dell’investitore era stata identificata nella “disclosure” volta al livellamento delle asimmetrie informative sussistenti tra i diversi attori del mercato finanziario (emittenti, intermediari e clienti).

Ciò non significa che mancassero all’epoca specifiche regole di condotta, come ad esempio quelle concernenti i conflitti di interessi e la valutazione di adeguatezza; tuttavia, basandosi sul principio di autodeterminazione dell’investitore e del “caveat emptor”, esse non avevano natura “bloccante” ed era sufficiente la consapevolezza e l’eventuale consenso dell’investitore per procedere legittimamente alla prestazione del servizio di investimento da parte dell’intermediario.

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Il futuro dell’IVA nei servizi finanziari e assicurativi

Entro il 2023 dovrebbe concludersi il processo che condurrà alla modifica della vigente direttiva 2006/112/CE. Spetterà alla Commissione Europea il compito di ridurre le attuali criticità e scegliere la strada migliore tra le varie soluzioni proposte, a fronte anche delle risposte ricevute dagli operatori nel corso della fase di consultazione pubblica.

All’inizio del 2021, la Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica sulla revisione del regime delle esenzioni Iva applicabili ai servizi finanziari e assicurativi. Questa consultazione fa parte di un processo che dovrebbe concludersi, entro il 2023, con una proposta di modifica, da parte della Commissione Europea, della vigente direttiva 2006/112/CE. Spetterà poi al Consiglio dell’Ue, al Parlamento europeo e agli Stati membri, seguendo l’ordinario iter legislativo, decidere sul futuro dell’Iva nel settore dei servizi finanziari e assicurativi.

I PROBLEMI DI APPLICAZIONE DELLE NORME VIGENTI

Al fine di comprendere pienamente le ragioni alla base del processo di revisione sopra delineato, occorre innanzitutto analizzare le criticità dell’attuale contesto. L’attuale sistema normativo, introdotto nel 1977 e da allora mai adeguato all’evoluzione del mercato, è principalmente basato sul rapporto tra esenzioni e imponibilità, ed è stato spesso criticato poiché ritenuto eccessivamente complesso anche rispetto ai nuovi prodotti e servizi sviluppati a seguito del progresso tecnologico (si pensi, ad esempio, ai servizi collegati alle cripto-attività e alla moneta elettronica).

In base alle norme vigenti, i servizi finanziari e assicurativi costituiscono un’eccezione al principio della tassazione: come indicato all’articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a g), della direttiva Iva, la maggior parte di essi è esente da Iva. Le ragioni alla base dell’introduzione dell’esenzione sono molteplici, ma sono per lo più legate alla difficoltà tecnica di calcolare la base imponibile.

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La perdita del “requisito di professionalità”

Succede sempre a fine anno, negli ultimi giorni di dicembre, che alcuni intermediari mi pongano lo stesso quesito: un mio collaboratore non ha terminato le 30 ore annuali di aggiornamento professionale, come o cosa posso fare?

Per rispondere a questa domanda è necessario esaminare la normativa vigente. Cerco di farlo senza tecnicismi, in modo molto semplice, prendendo in considerazione anche le indicazioni che l’Ivass nel tempo ha fornito rispondendo a diversi quesiti che sono stati posti da associazioni ed imprese.

La professionalità è uno dei tre requisiti più importanti richiesti per poter accedere al Registro e poter esercitare l’attività di intermediazione assicurativa o per poter fare – senza iscrizione al Rui – distribuzione assicurativa all’interno dei locali di un intermediario di primo e di secondo livello (sezione A, B, D, E, F).

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Preventivatore RCA: ANAPA dice no all’obbligo per gli intermediari

Secondo l’associazione degli agenti assicurativi gli obblighi informativi a carico degli intermediari disposti dall’art. 132 bis del C.A.P. potrebbero essere adempiuti attraverso l’inserimento nell’informativa precontrattuale dell’esistenza del PreventIvass che, se utilizzato direttamente dal cliente, mostrerà i premi assicurativi di tutte le Compagnie operanti sul mercato.

ANAPA Rete ImpresAgenzia, dopo la presentazione dello scorso 13 gennaio in cui l’Ivass ha illustrato alle associazioni degli intermediari i contenuti del regolamento attuativo di prossima emanazione sul Nuovo Preventivatore Pubblico online, si è rivolta al MISE per chiedere l’esonero dall’obbligo per gli intermediari di esibire il preventivo Rc Auto standard di ogni singola impresa di cui abbiano il mandato, a ogni cliente in occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto.

Visto che il Nuovo Preventivatore R.C. Auto è a esclusivo beneficio del consumatore, questi se opportunamente avvisato attraverso l’inserimento nell’informativa precontrattuale della sua esistenza, potrebbe, infatti, in piena autonomia e libertà confrontare i contratti assicurativi proposti da tutte le imprese operanti sul mercato e non solo su quelle collocate dal singolo intermediario.

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Anapa apprezza i nuovi chiarimenti di Ivass sulla distribuzione assicurativa

ANAPA Rete ImpresAgenzia ha espresso il proprio apprezzamento nei confronti dei chiarimenti pubblicati dall’Ivass poco prima di Natale relativi al rispetto della disciplina in vigore sulla distribuzione assicurativa.

Nelle nuove Q&A diffuse dall’autorità di vigilanza è stata data una risposta positiva ad alcune delle richieste che ANAPA aveva sollevato nei mesi scorsi, oggetto di un approfondito confronto con Ivass. Le risposte alle FAQ, però, contengono i chiarimenti rispetto a quesiti di interesse generale per il settore assicurativo; non includono dunque risposte a istanze che richiedono modifiche alle diposizioni Ivass – per le quali è comunque necessario avviare procedure di pubblica consultazione, come previsto dal Regolamento Ivass 3/2013.

Tra le istanze rimaste in sospeso, ci sono alcune importanti questioni sollevate da ANAPA, riguardanti soprattutto le disparità di trattamento sulla comunicazione degli incentivi, che attualmente penalizzano gli agenti di assicurazione (iscritti alla sezione A del RUI), nonché le disposizioni sulla pubblicazione delle provvigioni.

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Ivass rivedrà le norme sulle registrazioni telefoniche

Alla luce del permanere della situazione emergenziale, l’Ivass, l’istituto di controllo del settore assicurativo ha avviato una riflessione sulla disciplina delle registrazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche valutando interventi regolamentari che potranno essere oggetto di pubblica consultazione nei prossimi mesi.

Lo ha chiarito lo stesso Istituto presieduto dal direttore generale della Banca d’Italia, Luigi Federico Signorini, pubblicando nei giorni scorsi chiarimenti sulla distribuzione assicurativa dopo gli incontri con le imprese assicurative, le principali associazioni di categoria dei distributori di prodotti assicurativi e l’associazione dei consumatori Altroconsumo. Riunioni che si sono tenute tra luglio e novembre scorso in attesa di una più ampia revisione della regolamentazione in materia di distribuzione assicurativa. La questione delle registrazione telefoniche resta particolarmente calda alla luce del protrarsi dell’emergenza legata alla pandemia.

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La fattura di consulenza dell’intermediario di assicurazioni

Si è acceso recentemente un intenso dibattito nel mercato assicurativo riguardo la consulenza che gli intermediari assicurativi possono offrire ai loro clienti in occasione della presentazione e della conclusione di un contratto.

Giuristi, professori universitari ed esperti in materia hanno espresso la loro opinione su questo tema in diverse occasioni. Il dibattito tra gli esperti si è concentrato principalmente su due temi.

Il primo tema: la consulenza offerta al cliente rientra nell’attività di intermediazione?
Di conseguenza: la consulenza è già remunerata dalle provvigioni maturate a seguito della conclusione del contratto? O, in alternativa, l’intermediario può convenire con il cliente un compenso ulteriore per la consulenza prestata? Dunque: questa deve essere considerata come servizio aggiuntivo?

Il secondo tema oggetto di dibattito riguarda la responsabilità dell’intermediario
Nel caso in cui l’intermediario presti al cliente una consulenza aggiuntiva la sua sfera di responsabilità viene di conseguenza ampliata? Questa premessa era necessaria per affrontare il tema della consulenza nell’ambito dell’intermediazione assicurativa.

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Informazioni chiave

Lo scorso luglio la Commissione europea ha chiesto ad EBA, EIOPA ed ESMA (ESAs) di assisterla nella preparazione di proposte legislative volte ad attuare la strategia di investimento retail, più specificamente per quanto riguarda la revisione del regolamento (UE) 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP). Le ESAs dovranno inviare la propria proposta alla Commissione entro il 30 aprile 2022 e hanno ritenuto opportuno consultare preventivamente gli stakeholder interessati. Le risposte ricevute saranno utilizzate per predisporre la consulenza tecnica per la Commissione.

Anasf ha deciso di rispondere all’invito delle Autorità europee; da sempre infatti l’Associazione dedica una particolare attenzione al tema della tutela dei risparmiatori e alla necessità di favorire tra i cittadini una maggiore consapevolezza nelle scelte di investimento e di gestione dei propri risparmi. Nel parere inviato Anasf ha ribadito che il KID, il documento con le informazioni chiave per l’investitore retail, è un documento indispensabile per far comprendere le caratteristiche del prodotto finanziario in cui intende investire. È fondamentale che tale documento venga esteso a tutte le tipologie di prodotti, di modo che l’investitore abbia a disposizione un elemento che consenta di effettuare delle comparazioni tra strumenti finanziari ed effettuare scelte ragionate.

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POG: il value for money delle polizze unit linked nella prospettiva della Vigilanza europea

Lo scorso 30 novembre, EIOPA (la European Insurance and Occupational Pensions Authority, i.e. l’Autorità di Vigilanza Europea del settore assicurativo) ha pubblicato un “Supervisory Statement” riguardante la valutazione del “value for money” nei prodotti assicurativi di tipo unit-linked ai sensi della regolamentazione europea circa la product oversight governance (lo “Statement”).

L’iniziativa, che trae spunto dall’attenzione di recente riservata da EIOPA ai costi applicati dalle compagnie di assicurazione ai prodotti di tipo unit-linked e ibridi (cioè quei prodotti che combinano la componente unit-linked a quella di capitale garantito o di rendimento, cc.dd. prodotti multiramo), è culminata nella pubblicazione, lo scorso 13 aprile, di un documento di consultazione con il quale l’Autorità di Vigilanza Europea ha interrogato il mercato circa la consapevolezza della necessità che i prodotti di investimento assicurativo (polizze unit-linked e prodotti multiramo) offrano un adeguato rapporto qualità/prezzo (“value for money”; appunto) tra i costi presenti in tali prodotti e la qualità dei servizi con essi offerti.

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IVASS fissa l’aliquota degli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati nel 2022 per calcolo del contributo di vigilanza

IVASS pubblica il Provvedimento n. 115 del 3 dicembre 2021 fissando l’aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell’esercizio 2022 ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull’attività di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell’art. 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

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