Accordi orizzontali e distribuzione assicurativa alla luce della sentenza del TAR del Lazio
Il Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione (SNA), unitamente ad altri due agenti iscritti nel Registro unico degli intermediari (RUI), a mezzo di un ricorso hanno impugnato tre previsioni contenute nell’art. 4 del Provvedimento IVASS n. 97/2020 emanato il 4 agosto 2020 (il Provvedimento 97/2020 o Provvedimento). Tali previsioni modificano gli articoli 42, 56 e 58 del Regolamento IVASS n. 40/2018 (il Regolamento 40/2018 o il Regolamento Intermediari).
Le prime due disposizioni – avverso le quali sono proposti i primi tre motivi di ricorso – prevedono, a carico degli intermediari, obblighi di comunicazione e pubblicazione dell’esistenza di collaborazioni orizzontali tra intermediari, mentre la terza – contestata con il quarto motivo di ricorso – impone a carico degli stessi l’obbligo di consegnare una dichiarazione di coerenza del prodotto con le esigenze dell’assicurato prima della stipula del contratto.