Tag: POG

12 Set

MasterClass “Governare la POG” – 2a edizione: i presidi operativi degli intermediari assicurativi

Sei un Intermediario iscritto nella Sezione A – B – F del RUI?

Dal 29 settembre partecipa alla seconda edizione della MasterClass “Governare la POG“, una formazione operativa finalizzata ad un’efficace implementazione dei presidi operativi della POG richiesti dal Reg. IVASS 45/2020 e dal Reg. UE 2358/2017.

 

Cos’è e come si svolge?

La MasterClass si compone di 4 incontri in videoconferenza in diretta progettati e condotti da Guido Cappa, Founder e Managing partner di InLife Advisory. Le lezioni si pongono i seguenti obiettivi operativi:

  • Padroneggiare le Norme che gli Intermediari sono tenuti ad applicare
  • Saper definire il Target market effettivo e la strategia distributiva di un nuovo prodotto
  • Saper gestire i flussi informativi da e verso le Compagnie
  • Governare la POG nei rapporti di collaborazione
  • Saper monitorare il prodotto e la distribuzione
  • Redigere la policy dei «meccanismi distributivi» e i protocolli operativi
  • Sapersi dotare di un «cruscotto di controllo» POG efficace
  • Prevedere e ridurre i rischi di non conformità rilevabili dai controlli IVASS
22 Lug

I presidi distributivi in ambito POG

Lo stato dell’arte applicativo delle norme e dei criteri della POG da parte dei Distributori denota ancora oggi importanti ritardi e difformità applicative rispetto al processo distributivo delineato dalla disciplina POG. Sono presenti situazioni di parziale o mancata realizzazione che vengono accentuate dalle difformità di applicazione e dai ritardi di applicazione della disciplina da parte dei Produttori-Compagnie e dall’assenza di modelli operativi forniti dal Regolatore.

Per realizzare la citata interconnessione dei ruoli è necessario tradurre i dettami normativi in standard applicativi omogenei attraverso lo sviluppo di metodologie e protocolli operativi e documentali che garantiscano concreta uniformità dei criteri di implementazione. Ma nello specifico, quali sono i presidi organizzativi ed operativi chiave che i Distributori devono adottare per garantire l’esecuzione delle disposizioni regolamentari in modo efficace e sistematico sia nella fase pre-vendita che in quella di post-vendita?

Scoprilo guardando l’intervento di Guido Cappa, founder e managing partner di InLife Advisory, al webinar sullo stato di applicazione dei presidi POG tra gli intermediari assicurativi organizzato da IIA (Italian Insurtech Association).

Buona visione!

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MasterClass “Governare la POG”: i presidi operativi degli intermediari assicurativi

Sei un Intermediario iscritto nella Sezione A – B – F del RUI?

Dal 16 giugno partecipa alla MasterClass “Governare la POG“, una formazione operativa finalizzata ad un’efficace implementazione dei presidi operativi della POG richiesti dal Reg. IVASS 45/2020 e dal Reg. UE 2358/2017.

 

Cos’è e come si svolge?

La MasterClass si svolgerà in modalità webinar e sarà condotta da Guido Cappa, Founder e Managing partner di InLife Advisory. Le lezioni si pongono i seguenti obiettivi operativi:

  • Padroneggiare le Norme che gli Intermediari sono tenuti ad applicare
  • Saper definire il Target market effettivo e la strategia distributiva di un nuovo prodotto
  • Saper gestire i flussi informativi da e verso le Compagnie
  • Governare la POG nei rapporti di collaborazione
  • Saper monitorare il prodotto e la distribuzione
  • Redigere la policy dei «meccanismi distributivi» e i protocolli operativi
  • Sapersi dotare di un «cruscotto di controllo» POG efficace
  • Prevedere e ridurre i rischi di non conformità rilevabili dai controlli IVASS
22 Apr

Partecipa al webinar gratuito sulla POG

Il prossimo 28 aprile alle 17 partecipa a Product Oversight Governance, webinar organizzato dalla Commissione Permanente Regtech di IIA coordinata da D’Argenio Polizzi e Associati – Studio Legale.

L’incontro intende, a un anno dall’entrata in vigore del Regolamento 45/2020, fare il punto sullo stato di applicazione dei presidi POG tra gli intermediari assicurativi, anche alla luce delle esperienze raccolte sul campo.

Oggetto di approfondimento e di discussione nella Tavola Rotonda saranno alcuni esempi dei meccanismi distributivi da adottarsi da parte degli intermediari assicurativi e l’applicazione delle logiche Insurtech ai flussi informativi e ai controlli interni da eseguirsi da parte dei distributori.

 

AGENDA

  • Andrea Polizzi – Partner | D’Argenio Polizzi e Associati – Studio Legale e Socio Fondatore IIA
  • Rudi Floreani – Avvocato | Founder Floreani
  • Guido Cappa – Founder e Managing Partner at InLife Advisory
  • Luca Laudiero – Partner | Head of Legal & Compliance Wide Group SpA
  • Daniela Tornabene – Responsabile Legal & Compliance – Area Assicurativa at Telepass
  • Davide Vacher – Responsabile Distribuzione Assicurativa at Mansutti S.p.A., Consigliere Direttivo ACB, Membro Commissione Regtech IIA, Membro AIDA Consigliere Direttivo FMC

 

Per partecipare clicca sul riquadro sottostante e completa la registrazione all’evento.

Ti aspettiamo!

11 Mar

FIDA4insurance: la prima soluzione Robo4Advisor per i distributori assicurativi creata in collaborazione con InLife Advisory

F4i è la prima soluzione Robo4Advisor destinata ai Distributori di prodotti assicurativo-finanziari.

La piattaforma consente di coniugare in modo sinergico la capacità relazionale umana (il consulente) e quella computazionale digitale (robo-advisor). L’applicazione è pensata per supportare i Distributori (in particolare agenti plurimandatari, compagnie, banche, brokers e consulenti finanziari iscritti al RUI) nella gestione degli impatti operativi della IDD riguardanti i processi di distribuzione dei prodotti assicurativo-finanziari (IBIPs). Ciò avviene in 4 punti:

  • Automatizzazione dei processi
  • Riduzione dei rischi di non conformità
  • Gestione del processo di vendita in consulenza
  • Governo del processo di POG

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La tutela dell’investitore e la disciplina della product governance

La disciplina dei servizi di investimento, tra trasparenza e regole di comportamento

La product governance è uno dei principali strumenti a cui ha fatto ricorso il legislatore comunitario nel 2014 con il dichiarato intento di “rafforzare il quadro per la regolamentazione dei mercati finanziari … al fine di aumentarne la trasparenza” e, di conseguenza, ripristinare la fiducia degli investitori, compromessa dalla crisi finanziaria scoppiata nel 2008 e da eclatanti casi di misselling.

In proposito vale la pena ricordare come, nella vigenza della Legge SIM, del Decreto Eurosim e poi del TUF (nella sua versione originaria), la tutela dell’investitore era stata identificata nella “disclosure” volta al livellamento delle asimmetrie informative sussistenti tra i diversi attori del mercato finanziario (emittenti, intermediari e clienti).

Ciò non significa che mancassero all’epoca specifiche regole di condotta, come ad esempio quelle concernenti i conflitti di interessi e la valutazione di adeguatezza; tuttavia, basandosi sul principio di autodeterminazione dell’investitore e del “caveat emptor”, esse non avevano natura “bloccante” ed era sufficiente la consapevolezza e l’eventuale consenso dell’investitore per procedere legittimamente alla prestazione del servizio di investimento da parte dell’intermediario.

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14 Gen

POG e value for money

EIOPA, l’Autorità di Vigilanza Europea del settore assicurativo, attraverso le indagini svolte nel 2021 ha riscontrato la necessità di revisionare i prodotti assicurativi (specialmente i prodotti unit-linked) in modo da garantire maggiore tutela alla clientela. A tal fine, l’ente propone di coniugare l’applicazione della POG con i criteri del “value for money”.

Nel 2021 l’EIOPA ha continuato il suo lavoro di vigilanza sulla condotta delle imprese con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la tutela degli assicurati, degli iscritti agli schemi pensionistici e dei beneficiari. ­­ L’Autorità di Vigilanza Europea ha infatti potere di intervento sui prodotti, attraverso una serie di strumenti di vigilanza e sorveglianza tra cui l’attività continuativa di monitoraggio dei consumatori e del mercato e visite alle Autorità Nazionali Competenti (ANC) (v. “EIOPA Annual report 2020, 2021”). Le attività di monitoraggio comprendono un’analisi sulla complessità dei prodotti e dei contratti, nonché delle verifiche   se le imprese di assicurazione e i gestori dei fondi pensionistici abbiano adeguatamente valutato i cambiamenti nei profili di rischio dei prodotti, sia a seguito del comportamento dei consumatori che degli shock di mercato.

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POG: il value for money delle polizze unit linked nella prospettiva della Vigilanza europea

Lo scorso 30 novembre, EIOPA (la European Insurance and Occupational Pensions Authority, i.e. l’Autorità di Vigilanza Europea del settore assicurativo) ha pubblicato un “Supervisory Statement” riguardante la valutazione del “value for money” nei prodotti assicurativi di tipo unit-linked ai sensi della regolamentazione europea circa la product oversight governance (lo “Statement”).

L’iniziativa, che trae spunto dall’attenzione di recente riservata da EIOPA ai costi applicati dalle compagnie di assicurazione ai prodotti di tipo unit-linked e ibridi (cioè quei prodotti che combinano la componente unit-linked a quella di capitale garantito o di rendimento, cc.dd. prodotti multiramo), è culminata nella pubblicazione, lo scorso 13 aprile, di un documento di consultazione con il quale l’Autorità di Vigilanza Europea ha interrogato il mercato circa la consapevolezza della necessità che i prodotti di investimento assicurativo (polizze unit-linked e prodotti multiramo) offrano un adeguato rapporto qualità/prezzo (“value for money”; appunto) tra i costi presenti in tali prodotti e la qualità dei servizi con essi offerti.

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10 Ago

Tutto sulla Product Governance PARTE 4: le nuove disposizioni normative introdotte dal Regolamento 45 IVASS

Le disposizioni normative emanate da IVASS con il regolamento 45/2020 in materia di Product Governance (POG) rappresentano un completamento della disciplina normativa in materia di requisiti di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi prevista dal Regolamento Delegato UE sulla POG (2358/2017) e dal Codice delle Assicurazioni e danno attuazione, in particolare, agli articoli 30-decies, comma 7, e 121-bis, comma 2, del CAP. 

In linea con l’impianto normativo previsto dal CAP, l’organo di vigilanza ha sviluppato coerentemente quanto già disposto dal regolamento UE 2358/2017 in vigore dal 1° Ottobre 2018, fornendo ulteriori disposizioni attuative in materia di POG sia per i Produttori che per i Distributori, in particolare declinando criteri di maggior dettaglio su oneri e responsabilità in merito a:

  • Processo di approvazione dei prodotti assicurativi definendo precisi obblighi in capo al produttore;
  • Processo di distribuzione dei prodotti assicurativi, definendo gli obblighi differenziati in capo agli intermediari iscritti alle diverse sezioni del RUI coinvolti nell’attività distributiva;
  • Processo di approvazione e distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi con l’obiettivo di garantire uniformità alla disciplina applicabile alla vendita dei prodotti d’investimento assicurativo a prescindere dal canale distributivo e di assicurare la coerenza e l’efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti d’investimento assicurativi (così come previsto dal CAP)  

Per quanto concerne i Distributori, il Regolamento 45 introduce una serie di obblighi, presidi e controlli finalizzati a favorire il corretto processo distributivo sia in fase di vendita che in fase di post vendita. 
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31 Mar

Tutto sulla Product Governance PARTE 3: cosa sono i «meccanismi di distribuzione» e come devono essere attuati: gli step da rispettare per adeguarsi ai criteri normativi

La normativa sulla POG in vigore dal 31 marzo (art. 11) prevede che i distributori:          

  • Conoscano i prodotti distribuiti;
  • Valutino, prima della vendita, se il cliente rientra nel mercato di riferimento;
  • Non distribuiscano prodotti assicurativi  sul mercato di riferimento negativo;
  • Possano distribuire al di fuori del mercato  di riferimento in modo limitato e solo a determinate condizioni (zona grigia) con obbligo di comunicazione al produttore;
  • Adottino procedure idonee a individuare il momento in cui il prodotto non risponda più agli interessi, agli obiettivi e alle caratteristiche del mercato di riferimento individuato dal produttore, nonché alle altre circostanze relative al prodotto che aggravino il rischio di pregiudizio per il cliente.

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