Tag: POG

14 Gen

POG e value for money

EIOPA, l’Autorità di Vigilanza Europea del settore assicurativo, attraverso le indagini svolte nel 2021 ha riscontrato la necessità di revisionare i prodotti assicurativi (specialmente i prodotti unit-linked) in modo da garantire maggiore tutela alla clientela. A tal fine, l’ente propone di coniugare l’applicazione della POG con i criteri del “value for money”.

Nel 2021 l’EIOPA ha continuato il suo lavoro di vigilanza sulla condotta delle imprese con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la tutela degli assicurati, degli iscritti agli schemi pensionistici e dei beneficiari. ­­ L’Autorità di Vigilanza Europea ha infatti potere di intervento sui prodotti, attraverso una serie di strumenti di vigilanza e sorveglianza tra cui l’attività continuativa di monitoraggio dei consumatori e del mercato e visite alle Autorità Nazionali Competenti (ANC) (v. “EIOPA Annual report 2020, 2021”). Le attività di monitoraggio comprendono un’analisi sulla complessità dei prodotti e dei contratti, nonché delle verifiche   se le imprese di assicurazione e i gestori dei fondi pensionistici abbiano adeguatamente valutato i cambiamenti nei profili di rischio dei prodotti, sia a seguito del comportamento dei consumatori che degli shock di mercato.

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POG: il value for money delle polizze unit linked nella prospettiva della Vigilanza europea

Lo scorso 30 novembre, EIOPA (la European Insurance and Occupational Pensions Authority, i.e. l’Autorità di Vigilanza Europea del settore assicurativo) ha pubblicato un “Supervisory Statement” riguardante la valutazione del “value for money” nei prodotti assicurativi di tipo unit-linked ai sensi della regolamentazione europea circa la product oversight governance (lo “Statement”).

L’iniziativa, che trae spunto dall’attenzione di recente riservata da EIOPA ai costi applicati dalle compagnie di assicurazione ai prodotti di tipo unit-linked e ibridi (cioè quei prodotti che combinano la componente unit-linked a quella di capitale garantito o di rendimento, cc.dd. prodotti multiramo), è culminata nella pubblicazione, lo scorso 13 aprile, di un documento di consultazione con il quale l’Autorità di Vigilanza Europea ha interrogato il mercato circa la consapevolezza della necessità che i prodotti di investimento assicurativo (polizze unit-linked e prodotti multiramo) offrano un adeguato rapporto qualità/prezzo (“value for money”; appunto) tra i costi presenti in tali prodotti e la qualità dei servizi con essi offerti.

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10 Ago

Tutto sulla Product Governance PARTE 4: le nuove disposizioni normative introdotte dal Regolamento 45 IVASS

Le disposizioni normative emanate da IVASS con il regolamento 45/2020 in materia di Product Governance (POG) rappresentano un completamento della disciplina normativa in materia di requisiti di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi prevista dal Regolamento Delegato UE sulla POG (2358/2017) e dal Codice delle Assicurazioni e danno attuazione, in particolare, agli articoli 30-decies, comma 7, e 121-bis, comma 2, del CAP. 

In linea con l’impianto normativo previsto dal CAP, l’organo di vigilanza ha sviluppato coerentemente quanto già disposto dal regolamento UE 2358/2017 in vigore dal 1° Ottobre 2018, fornendo ulteriori disposizioni attuative in materia di POG sia per i Produttori che per i Distributori, in particolare declinando criteri di maggior dettaglio su oneri e responsabilità in merito a:

  • Processo di approvazione dei prodotti assicurativi definendo precisi obblighi in capo al produttore;
  • Processo di distribuzione dei prodotti assicurativi, definendo gli obblighi differenziati in capo agli intermediari iscritti alle diverse sezioni del RUI coinvolti nell’attività distributiva;
  • Processo di approvazione e distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi con l’obiettivo di garantire uniformità alla disciplina applicabile alla vendita dei prodotti d’investimento assicurativo a prescindere dal canale distributivo e di assicurare la coerenza e l’efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti d’investimento assicurativi (così come previsto dal CAP)  

Per quanto concerne i Distributori, il Regolamento 45 introduce una serie di obblighi, presidi e controlli finalizzati a favorire il corretto processo distributivo sia in fase di vendita che in fase di post vendita. 
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31 Mar

Tutto sulla Product Governance PARTE 3: cosa sono i «meccanismi di distribuzione» e come devono essere attuati: gli step da rispettare per adeguarsi ai criteri normativi

La normativa sulla POG in vigore dal 31 marzo (art. 11) prevede che i distributori:          

  • Conoscano i prodotti distribuiti;
  • Valutino, prima della vendita, se il cliente rientra nel mercato di riferimento;
  • Non distribuiscano prodotti assicurativi  sul mercato di riferimento negativo;
  • Possano distribuire al di fuori del mercato  di riferimento in modo limitato e solo a determinate condizioni (zona grigia) con obbligo di comunicazione al produttore;
  • Adottino procedure idonee a individuare il momento in cui il prodotto non risponda più agli interessi, agli obiettivi e alle caratteristiche del mercato di riferimento individuato dal produttore, nonché alle altre circostanze relative al prodotto che aggravino il rischio di pregiudizio per il cliente.

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26 Mar

Tutto sulla Product Governance PARTE 2: Alcuni spunti e suggerimenti sugli step da rispettare per adeguarsi ai criteri normativi

Vorrei fare un po’ di chiarezza. La nuova normativa per i distributori prevede il rispetto del mercato di riferimento (cd target market) individuato dal produttore, l’obbligo di non intermediare prodotti sul cd. “target market negativo” e infine la definizione e l’individuazione del target market “effettivo” a cui è destinato un determinato prodotto.

Il Regolamento 45 Ivass (art.12), prevede infatti che tutti gli intermediari identifichino il mercato effettivo e il mercato di riferimento negativo come specificazione dei Target market comunicati dal produttore.

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25 Mar

Tutto sulla Product Governance PARTE 1: perché rafforzare i presidi organizzativi e di controllo POG deve già ora diventare una prerogativa dei distributori

È ormai inevitabile per ogni intermediario conformarsi alla normativa e, dato che deve farlo, credo sia opportuno anche rivedere i suoi processi e le modalità di offerta in termini di efficienza ed efficacia commerciale.

Ma facciamo un passo indietro, cosa dice il nuovo regolamento Ivass?

Il nuovo Regolamento 45 Ivass che entrerà in vigore il 31 Marzo prossimo rafforza alcuni criteri/principi già declinati nel reg. UE 2358 sulla Product Governance (in vigore dal 1° Ottobre 2018). In particolare l’art.11 del regolamento Ivass prevede:

“…(comma 1) i distributori conoscono i prodotti distribuiti, valutano la compatibilità con le esigenze e le richieste del cliente, distribuiscono il prodotto ai clienti rientranti nel mercato di riferimento individuato dal produttore e fanno in modo che i prodotti siano distribuiti solo quando ciò sia nell’interesse del cliente.

(comma 3) il distributore adotta procedure idonee a individuare il momento in cui il prodotto non risponda più agli interessi, agli obiettivi e alle caratteristiche del mercato di riferimento individuato dal produttore, nonché alle altre circostanze relative al prodotto che aggravino il rischio di pregiudizio per il cliente.”

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