Tag: Provvedimento 97

Ti sei adeguato alle nuove disposizioni IVASS su commissioni e incentivi relativi ai prodotti IBIPs?

A far data dal 31 marzo 2022 diventa necessario adeguarsi alle nuove disposizioni IVASS sul tema commissioni ed incentivi percepiti sui prodotti di investimento assicurativo (IBIPs).

È importante ribadire che per essere conformi alla nuova normativa occorre implementare nuovi presidi aggiuntivi a quelli in uso di seguito evidenziati:

  • Fornire al cliente un servizio a valore aggiunto nella fase di vendita e in quella di post vendita (per esempio offrendo un servizio di valutazione periodica di adeguatezza)
  • Tenere un Registro degli incentivi ricevuti su ciascun nuovo contratto emesso a partire dal 31/3/2022 e descrivere il modo in cui essi migliorano la qualità dell’attività di distribuzione
  • Adeguare l’Allegato 4-bis secondo le disposizioni previste dalla norma

 

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Ti possiamo fornire strumenti operativi configurabili come servizio a valore aggiunto per il cliente sia in fase di prevendita che di post vendita e ti diamo assistenza sulla tenuta e sui contenuti della documentazione da predisporre, anche in relazione alle comunicazioni sul tema che riceverai dalle Compagnie mandanti.

 

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4 Gen

Incentivi per la distribuzione dei prodotti IBIPs: le novità normative in vigore a partire dal 31 marzo 2022

Grandi cambiamenti in arrivo per i Distributori per quanto riguarda il tema commissioni ed incentivi. Il Provvedimento 97/2020 del 4 agosto 2020 ha stabilito infatti che entro il 31 marzo 2022 Agenti e Broker sono tenuti a conformarsi integralmente alle disposizioni contenute negli artt. 68-sexies e 68-septies del Reg. 40/2018 sulla regolamentazione degli incentivi.

Ma cosa prevedono nello specifico gli articoli in questione?

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Il Kid questo sconosciuto

Domande, risposte e approfondimenti per ridurre il rischio di non conformità alla normativa sulla distribuzione assicurativa

Faccio seguito a quanto pubblicato in un precedente “Angolo della compliance” riguardo alla consulenza sui prodotti di investimento assicurativo che l’intermediario deve fornire al cliente per giustificare l’eventuale erogazione di incentivi da parte delle imprese. Incentivi direttamente o indirettamente collegati all’azione di vendita dei contratti IBIPs che devono trovare una loro motivazione – dal prossimo 31 marzo 2022 – nella erogazione al cliente di un servizio di livello superiore.

Come ho precisato nel precedente articolo il cliente deve essere informato sul fatto che l’intermediario percepirà un incentivo a seguito della conclusione del contratto finalizzato ad una prestazione consulenziale aggiuntiva.
Tra le diverse modalità indicate dall’Ivass nel regolamento 40/2018 (come modificato dal provvedimento 97/2020) per rendere ammissibili gli incentivi percepiti od erogati dal distributore figura la consulenza sui prodotti d’investimento assicurativi adeguati alle esigenze del cliente scelti tra le imprese di assicurazione che non hanno “stretti legami” con l’intermediario.

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La sentenza del TAR Lazio sul Provvedimento IVASS n. 97/2020 – Il punto di vista dell’Avv. Andrea Maura e della Dott.ssa Ilaria Pontoglio

A seguito della pubblicazione della sentenza del TAR Lazio del 23 giugno 2021 che ha accolto le tesi del Sindacato Nazionale Agenti (SNA) in relazione ad alcune disposizioni del Provvedimento IVASS n. 97 del 2020, pubblichiamo un’intervista doppia all’Avv. Andrea Maura, partner dello Studio Legal Grounds, membro del network internazionale ALIANT LAW con sede a Los Angeles e alla Dott.ssa Pontoglio, Responsabile Operations presso Sheltia S.r.l. broker di assicurazioni, con precedente ampia esperienza nel comparto compliance.

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28 Giu

Sentenza del TAR del Lazio riguardante il ricorso contro il Provvedimento IVASS 97/2020

Il TAR del Lazio, con sentenza del 23 giugno 2021, accoglie il ricorso presentato dal Sindacato Nazionale degli Agenti riguardante il Provvedimento IVASS 97/2020 e in particolare agli artt. 42, 56 e 58 oggetto del ricorso.

Di conseguenza vengono meno con effetto immediato le seguenti disposizioni:

  • L’art. 4 comma 12 del Provvedimento 97/2020 e quindi il comma 4 bis dell’art. 42 del Regolamento 40/2018 che prevedeva l’obbligo di comunicazione alle imprese di assicurazione mandanti interessate degli accordi di collaborazione sottoscritti con altri intermediari:
  • L’art. 4 comma 18 del Provvedimento 97/2020 che, sostituendo il testo dell’art. 56 del Regolamento 40/2018, imponeva ai distributori assicurativi l’affissione o la pubblicazione su un sito internet dell’elenco delle imprese con le quali l’intermediario ha in corso rapporti di affari anche in base ad una collaborazione orizzontale;
  • L’art. 4 comma 20 del provvedimento 97/2020 che, modificando l’art. 58 del Regolamento 40/2018, imponeva ai distributori di consegnare prima della sottoscrizione del contratto un’apposita dichiarazione attestante la coerenza del prodotto assicurativo offerto rispetto alle esigenze dell’assicurato.

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28 Apr

Tutte le principali modifiche introdotte dal provvedimento IVASS N.97 del 04.08.2020.

In questa pagina trovi tutte le principali modifiche introdotte dal provvedimento IVASS N.97 del 04.08.2020. 

Ho risposto alla domanda che tutti i distributori assicurativi si stanno facendo:

Come dovrà essere modulata la distribuzione dei prodotti assicurativi nel rispetto nelle norme emanate dall’IVASS?

Qui di seguito trovi una tabella riassuntiva.

Buona lettura.

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