Incentivi per la distribuzione dei prodotti IBIPs: le novità normative in vigore a partire dal 31 marzo 2022
Ma cosa prevedono nello specifico gli articoli in questione?
Ma cosa prevedono nello specifico gli articoli in questione?
Lo scorso luglio la Commissione europea ha chiesto ad EBA, EIOPA ed ESMA (ESAs) di assisterla nella preparazione di proposte legislative volte ad attuare la strategia di investimento retail, più specificamente per quanto riguarda la revisione del regolamento (UE) 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP). Le ESAs dovranno inviare la propria proposta alla Commissione entro il 30 aprile 2022 e hanno ritenuto opportuno consultare preventivamente gli stakeholder interessati. Le risposte ricevute saranno utilizzate per predisporre la consulenza tecnica per la Commissione.
Anasf ha deciso di rispondere all’invito delle Autorità europee; da sempre infatti l’Associazione dedica una particolare attenzione al tema della tutela dei risparmiatori e alla necessità di favorire tra i cittadini una maggiore consapevolezza nelle scelte di investimento e di gestione dei propri risparmi. Nel parere inviato Anasf ha ribadito che il KID, il documento con le informazioni chiave per l’investitore retail, è un documento indispensabile per far comprendere le caratteristiche del prodotto finanziario in cui intende investire. È fondamentale che tale documento venga esteso a tutte le tipologie di prodotti, di modo che l’investitore abbia a disposizione un elemento che consenta di effettuare delle comparazioni tra strumenti finanziari ed effettuare scelte ragionate.
Lo scorso 30 novembre, EIOPA (la European Insurance and Occupational Pensions Authority, i.e. l’Autorità di Vigilanza Europea del settore assicurativo) ha pubblicato un “Supervisory Statement” riguardante la valutazione del “value for money” nei prodotti assicurativi di tipo unit-linked ai sensi della regolamentazione europea circa la product oversight governance (lo “Statement”).
L’iniziativa, che trae spunto dall’attenzione di recente riservata da EIOPA ai costi applicati dalle compagnie di assicurazione ai prodotti di tipo unit-linked e ibridi (cioè quei prodotti che combinano la componente unit-linked a quella di capitale garantito o di rendimento, cc.dd. prodotti multiramo), è culminata nella pubblicazione, lo scorso 13 aprile, di un documento di consultazione con il quale l’Autorità di Vigilanza Europea ha interrogato il mercato circa la consapevolezza della necessità che i prodotti di investimento assicurativo (polizze unit-linked e prodotti multiramo) offrano un adeguato rapporto qualità/prezzo (“value for money”; appunto) tra i costi presenti in tali prodotti e la qualità dei servizi con essi offerti.
IVASS pubblica il Provvedimento n. 115 del 3 dicembre 2021 fissando l’aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell’esercizio 2022 ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull’attività di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell’art. 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Il reddito dei primi cento broker nel 2019. Chi sale e chi scende. I tre leader sono stranieri. Utili percentualmente più elevati per gli specialisti della riassicurazione e le eccellenze nazionali
Nel numero 335 del mese scorso abbiamo pubblicato la classifica, per fatturato, dei primi cento broker italiani, operanti in forma societaria e iscritti alla Camera di Commercio di competenza della propria sede sociale.
La nostra fonte è stata Plimsoll, salvo marginali modifiche, derivate dall’inserimento di società che non apparivano nella pubblicazione e dell’esclusione di quelle che non esercitavano l’attività di brokeraggio assicurativo. Si è trattato di pochissimi casi che, ovviamente, non determinano modifiche apprezzabili per effettuare un’analisi del mercato italiano.
Che cosa qualifica, nell’attuale sistema distributivo, il consiglio professionale e la consulenza dell’intermediario assicurativo professionale? Quali rischi originano da queste attività in seguito alle recenti evoluzioni della normativa europea e di quella italiana che l’ha recepita così come all’orientamento della giurisprudenza nazionale? Come si possono prevenire e gestire? In quale modo la grande disponibilità di dati, anche comparativi, messi a disposizione dalle piattaforme basate sull’intelligenza artificiale cambierà l’attività d’intermediazione? Sono state queste le domande al centro del Laboratorio degli Intermediari del CESIA, il secondo del 2021. Di seguito sono riportati, in sintesi, i principali interventi.
Sapigni: “La centralità dell’intermediario dipende dal consiglio professionale”
“L’intermediario continua a svolgere un ruolo centrale nel mercato assicurativo, ma questa centralità non è una naturale conseguenza del mettere in contatto domanda e offerta. È, invece, una conquista che deriva dalla capacità degli intermediari di adattarsi all’evoluzione del contesto di mercato, in questa fase caratterizzato dalla progressiva affermazione della omnicanalità. Il consiglio professionale, non la consulenza, è la componente decisiva della centralità”. Lorenzo Sapigni, rappresentante generale e Country Manager Italia di CGPA Europe, da poco nominato anche European Underwriting & Claims Director della compagnia, ha focalizzato l’intervento sulla connessione diretta tra centralità dell’intermediario nella distribuzione e consiglio professionale.
Domande, risposte e approfondimenti per ridurre il rischio di non conformità alla normativa sulla distribuzione assicurativa
Faccio seguito a quanto pubblicato in un precedente “Angolo della compliance” riguardo alla consulenza sui prodotti di investimento assicurativo che l’intermediario deve fornire al cliente per giustificare l’eventuale erogazione di incentivi da parte delle imprese. Incentivi direttamente o indirettamente collegati all’azione di vendita dei contratti IBIPs che devono trovare una loro motivazione – dal prossimo 31 marzo 2022 – nella erogazione al cliente di un servizio di livello superiore.
Come ho precisato nel precedente articolo il cliente deve essere informato sul fatto che l’intermediario percepirà un incentivo a seguito della conclusione del contratto finalizzato ad una prestazione consulenziale aggiuntiva.
Tra le diverse modalità indicate dall’Ivass nel regolamento 40/2018 (come modificato dal provvedimento 97/2020) per rendere ammissibili gli incentivi percepiti od erogati dal distributore figura la consulenza sui prodotti d’investimento assicurativi adeguati alle esigenze del cliente scelti tra le imprese di assicurazione che non hanno “stretti legami” con l’intermediario.
Con il termine Insurtech si identifica l’intero processo di digitalizzazione che sta investendo il settore assicurativo, dalla sottoscrizione delle polizze fino alla gestione dei sinistri. Il concetto si è diffuso con l’avvento di società e prodotti rivoluzionari: le startup Insurtech leader infatti si avvalgono di una vasta gamma di strumenti innovativi per dare al settore assicurativo un’importante spinta verso la modernizzazione. Ma perché l’Insurtech è così importante? Come cambierà il mondo delle assicurazioni? Quali vantaggi può portare agli intermediari?
ISA è un servizio web ad accesso riservato che accompagna l’intermediario in ogni passo della fase precontrattuale della vendita alla presenza del Cliente. L’app è stata progettata da un team interdisciplinare – composto da consulenti specializzati nella compliance assicurativa, sviluppatori software e UX designer – con 5 precisi obiettivi:
Nel decreto Crescita sono state pubblicate le norme di attuazione di quella che può essere definita come una palestra per i progetti innovativi in ambito fintech
La digitalizzazione è sempre più al centro del dibattito assicurativo. In particolare, sono molte le iniziative di soggetti interessati a sviluppare e testare nuove soluzioni e nuove modalità, anche nel campo della distribuzione. Il tutto in un contesto normativo che deve ancora fare propri e regolamentare fenomeni che si stanno facendo largo, come ad esempio quello dell’open insurance.
Nel contesto in divenire appena menzionato, esistono già nel nostro ordinamento degli strumenti normativi attraverso i quali poter portare avanti le iniziative di innovazione che abbiamo menzionato.
Una di queste è la Regulatory Sandbox, lungamente attesa dal mercato, sulla scia delle esperienze positive che si sono avute in altri ordinamenti, come ad esempio quello inglese.