Le sanzioni secondo l’Avv. Andrea Maura

Le sanzioni secondo l’Avv. Andrea Maura

Abbiamo approfittato della pausa estiva per chiedere all’avv. Andrea Maura, partner dello Studio Legal Grounds, membro del network internazionale ALIANT LAW con sede a Los Angeles, di aiutarci a ricordare i fondamenti della materia “sanzioni”. Si tratta di un tema molto attuale, soprattutto in questo periodo, dove il tema compliance è sempre più al centro dell’attenzione, sia in Europa, sia in Italia.

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Intesa Sanpaolo Rbm e Previmedical sanzionate da Antitrust per pratica commerciale scorretta

Una sanzione da 5 milioni di euro a per Intesa Sanpaolo Rbm e da 1 milione a carico di Previmedical, provider di servizi utilizzato dal gruppo assicurativo, operativo nel ramo salute, per la gestione e la liquidazione delle pratiche di sinistro. È quanto ha sancito la scorsa settimana l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ritenendo che le due società abbiano violato gli articoli 20, comma 2, 24 e 25, comma i, Lett d), del Codice del Consumo, rendendo onerosa e difficile per i consumatori la fruizione delle prestazioni assicurative.

Per la già non troppo brillante immagine del mondo assicurativo un ulteriore danno, proprio nel momento in cui la salute è diventata la prima fonte di preoccupazione per gli italiani alle prese con la pandemia. Non va poi dimenticata la recente notizia della vendita degli asset assicurativi europei, Italia compresa di Amtrust che nel tempo ha sottoscritto rischi di enti ospedalieri che a scadenza del contratto soggetto potrebbero trovarsi in grande difficoltà a sottoscrivere il rischio, se non a premi molto più elevati non sempre sostenibili dall’azienda ospedaliera.

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La sentenza del TAR Lazio sul Provvedimento IVASS n. 97/2020 – Il punto di vista dell’Avv. Andrea Maura e della Dott.ssa Ilaria Pontoglio

A seguito della pubblicazione della sentenza del TAR Lazio del 23 giugno 2021 che ha accolto le tesi del Sindacato Nazionale Agenti (SNA) in relazione ad alcune disposizioni del Provvedimento IVASS n. 97 del 2020, pubblichiamo un’intervista doppia all’Avv. Andrea Maura, partner dello Studio Legal Grounds, membro del network internazionale ALIANT LAW con sede a Los Angeles e alla Dott.ssa Pontoglio, Responsabile Operations presso Sheltia S.r.l. broker di assicurazioni, con precedente ampia esperienza nel comparto compliance.

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Accordi orizzontali e distribuzione assicurativa alla luce della sentenza del TAR del Lazio

Il Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione (SNA), unitamente ad altri due agenti iscritti nel Registro unico degli intermediari (RUI), a mezzo di un ricorso hanno impugnato tre previsioni contenute nell’art. 4 del Provvedimento IVASS n. 97/2020 emanato il 4 agosto 2020 (il Provvedimento 97/2020 o Provvedimento). Tali previsioni modificano gli articoli 42, 56 e 58 del Regolamento IVASS n. 40/2018 (il Regolamento 40/2018 o il Regolamento Intermediari).

Le prime due disposizioni – avverso le quali sono proposti i primi tre motivi di ricorso – prevedono, a carico degli intermediari, obblighi di comunicazione e pubblicazione dell’esistenza di collaborazioni orizzontali tra intermediari, mentre la terza – contestata con il quarto motivo di ricorso – impone a carico degli stessi l’obbligo di consegnare una dichiarazione di coerenza del prodotto con le esigenze dell’assicurato prima della stipula del contratto.

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Sanzioni IVASS: come funziona il nuovo sistema per gli intermediari

Pregi del “Regolamento Sanzioni” dell’IVASS e sovraccarico della regolazione dell’attività assicurativa

Inizio dal tema della complicazione delle regole perché condiziona sia l’attività degli operatori sia la vigilanza dell’IVASS. Non c’è dubbio che nel settore assicurativo, come in tanti altri, per il timore delle truffe, della malavita ecc., in Italia abbiamo sempre voluto essere più rigidi. Questo vale in materia ambientale, vale per i contratti pubblici e vale anche in questo caso. In Italia facciamo il gold plating: ci mettiamo sempre il sovraccarico regolatorio per mostrare quanto siamo più rigorosi e diligenti.

Questo vale anche nel settore finanziario, con una differenza, però: il settore bancario è oggi più uniformato, visto che la supervisione bancaria spetta alla BCE; negli altri settori resta l’eccesso di complicazione, il sovraccarico di regole. Per quanto riguarda le assicurazioni ciò è in contraddizione con due fattori positivi: il procedimento sanzionatorio rinnovato ed il fatto che, a differenza degli altri settori finanziari (bancario e degli intermediari finanziari), il giudice delle sanzioni è il giudice amministrativo e non il giudice ordinario.

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1 Set

Tutte le principali modifiche introdotte dal provvedimento IVASS N.111 del 13.07.2021

In questa pagina trovi le principali modifiche e novità introdotte dal provvedimento IVASS N.111 del 13.07.2020.

Il provvedimento reca le disposizioni in merito ai criteri e alle metodologie da utilizzare per individuare e valutare il proprio rischio di riciclaggio.  

Inoltre, stabilisce le soglie dimensionali e organizzative in base alle quali gli intermediari assicurativi sono tenuti ad istituire la funzione antiriciclaggio e di revisione interna, a nominare i responsabili di tali funzioni e il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette. 

Qui di seguito trovi una tabella che riassume le novità introdotte dal provvedimento, seguita da un approfondimento riguardante l’applicabilità dei nuovi critieri dimensionali e dall’indicazione delle principali modifiche apportate al Regolamento IVASS 44/2019. 

Buona lettura.

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10 Ago

Tutto sulla Product Governance PARTE 4: le nuove disposizioni normative introdotte dal Regolamento 45 IVASS

Le disposizioni normative emanate da IVASS con il regolamento 45/2020 in materia di Product Governance (POG) rappresentano un completamento della disciplina normativa in materia di requisiti di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi prevista dal Regolamento Delegato UE sulla POG (2358/2017) e dal Codice delle Assicurazioni e danno attuazione, in particolare, agli articoli 30-decies, comma 7, e 121-bis, comma 2, del CAP. 

In linea con l’impianto normativo previsto dal CAP, l’organo di vigilanza ha sviluppato coerentemente quanto già disposto dal regolamento UE 2358/2017 in vigore dal 1° Ottobre 2018, fornendo ulteriori disposizioni attuative in materia di POG sia per i Produttori che per i Distributori, in particolare declinando criteri di maggior dettaglio su oneri e responsabilità in merito a:

  • Processo di approvazione dei prodotti assicurativi definendo precisi obblighi in capo al produttore;
  • Processo di distribuzione dei prodotti assicurativi, definendo gli obblighi differenziati in capo agli intermediari iscritti alle diverse sezioni del RUI coinvolti nell’attività distributiva;
  • Processo di approvazione e distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi con l’obiettivo di garantire uniformità alla disciplina applicabile alla vendita dei prodotti d’investimento assicurativo a prescindere dal canale distributivo e di assicurare la coerenza e l’efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti d’investimento assicurativi (così come previsto dal CAP)  

Per quanto concerne i Distributori, il Regolamento 45 introduce una serie di obblighi, presidi e controlli finalizzati a favorire il corretto processo distributivo sia in fase di vendita che in fase di post vendita. 
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28 Giu

Sentenza del TAR del Lazio riguardante il ricorso contro il Provvedimento IVASS 97/2020

Il TAR del Lazio, con sentenza del 23 giugno 2021, accoglie il ricorso presentato dal Sindacato Nazionale degli Agenti riguardante il Provvedimento IVASS 97/2020 e in particolare agli artt. 42, 56 e 58 oggetto del ricorso.

Di conseguenza vengono meno con effetto immediato le seguenti disposizioni:

  • L’art. 4 comma 12 del Provvedimento 97/2020 e quindi il comma 4 bis dell’art. 42 del Regolamento 40/2018 che prevedeva l’obbligo di comunicazione alle imprese di assicurazione mandanti interessate degli accordi di collaborazione sottoscritti con altri intermediari:
  • L’art. 4 comma 18 del Provvedimento 97/2020 che, sostituendo il testo dell’art. 56 del Regolamento 40/2018, imponeva ai distributori assicurativi l’affissione o la pubblicazione su un sito internet dell’elenco delle imprese con le quali l’intermediario ha in corso rapporti di affari anche in base ad una collaborazione orizzontale;
  • L’art. 4 comma 20 del provvedimento 97/2020 che, modificando l’art. 58 del Regolamento 40/2018, imponeva ai distributori di consegnare prima della sottoscrizione del contratto un’apposita dichiarazione attestante la coerenza del prodotto assicurativo offerto rispetto alle esigenze dell’assicurato.

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28 Apr

Tutte le principali modifiche introdotte dal provvedimento IVASS N.97 del 04.08.2020.

In questa pagina trovi tutte le principali modifiche introdotte dal provvedimento IVASS N.97 del 04.08.2020. 

Ho risposto alla domanda che tutti i distributori assicurativi si stanno facendo:

Come dovrà essere modulata la distribuzione dei prodotti assicurativi nel rispetto nelle norme emanate dall’IVASS?

Qui di seguito trovi una tabella riassuntiva.

Buona lettura.

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31 Mar

Tutto sulla Product Governance PARTE 3: cosa sono i «meccanismi di distribuzione» e come devono essere attuati: gli step da rispettare per adeguarsi ai criteri normativi

La normativa sulla POG in vigore dal 31 marzo (art. 11) prevede che i distributori:          

  • Conoscano i prodotti distribuiti;
  • Valutino, prima della vendita, se il cliente rientra nel mercato di riferimento;
  • Non distribuiscano prodotti assicurativi  sul mercato di riferimento negativo;
  • Possano distribuire al di fuori del mercato  di riferimento in modo limitato e solo a determinate condizioni (zona grigia) con obbligo di comunicazione al produttore;
  • Adottino procedure idonee a individuare il momento in cui il prodotto non risponda più agli interessi, agli obiettivi e alle caratteristiche del mercato di riferimento individuato dal produttore, nonché alle altre circostanze relative al prodotto che aggravino il rischio di pregiudizio per il cliente.

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