Prodotti IBIPs e incentivi: gli impatti su Intermediari e Imprese

11 Feb

Prodotti IBIPs e incentivi: gli impatti su Intermediari e Imprese

Grandi cambiamenti in arrivo per Intermediari ed Imprese per quanto riguarda il tema delle commissioni e degli incentivi.

Il Provvedimento 97/2020 del 4 agosto 2020 ha stabilito infatti che entro il 31 marzo 2022 Agenti e Broker sono tenuti a conformarsi integralmente alle disposizioni contenute negli artt. 68-sexies e 68-septies del Reg. 40/2018 sulla regolamentazione degli incentivi riguardanti i prodotti di investimento assicurativo (IBIPs). Ma cosa prevedono le nuove disposizioni e quali impatti operativi avranno per Produttori e Distributori?

Il nostro esperto di compliance Guido Cappa con il seguente articolo pubblicato sulla rivista n.338 di AssiNews, la rivista di approfondimento tecnico di riferimento del settore assicurativo italiano, ha cercato di dare una risposta ai quesiti e alle implicazioni derivanti dalla nuova disciplina.

Buona lettura!

 

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La perdita del “requisito di professionalità”

Succede sempre a fine anno, negli ultimi giorni di dicembre, che alcuni intermediari mi pongano lo stesso quesito: un mio collaboratore non ha terminato le 30 ore annuali di aggiornamento professionale, come o cosa posso fare?

Per rispondere a questa domanda è necessario esaminare la normativa vigente. Cerco di farlo senza tecnicismi, in modo molto semplice, prendendo in considerazione anche le indicazioni che l’Ivass nel tempo ha fornito rispondendo a diversi quesiti che sono stati posti da associazioni ed imprese.

La professionalità è uno dei tre requisiti più importanti richiesti per poter accedere al Registro e poter esercitare l’attività di intermediazione assicurativa o per poter fare – senza iscrizione al Rui – distribuzione assicurativa all’interno dei locali di un intermediario di primo e di secondo livello (sezione A, B, D, E, F).

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Preventivatore RCA: ANAPA dice no all’obbligo per gli intermediari

Secondo l’associazione degli agenti assicurativi gli obblighi informativi a carico degli intermediari disposti dall’art. 132 bis del C.A.P. potrebbero essere adempiuti attraverso l’inserimento nell’informativa precontrattuale dell’esistenza del PreventIvass che, se utilizzato direttamente dal cliente, mostrerà i premi assicurativi di tutte le Compagnie operanti sul mercato.

ANAPA Rete ImpresAgenzia, dopo la presentazione dello scorso 13 gennaio in cui l’Ivass ha illustrato alle associazioni degli intermediari i contenuti del regolamento attuativo di prossima emanazione sul Nuovo Preventivatore Pubblico online, si è rivolta al MISE per chiedere l’esonero dall’obbligo per gli intermediari di esibire il preventivo Rc Auto standard di ogni singola impresa di cui abbiano il mandato, a ogni cliente in occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto.

Visto che il Nuovo Preventivatore R.C. Auto è a esclusivo beneficio del consumatore, questi se opportunamente avvisato attraverso l’inserimento nell’informativa precontrattuale della sua esistenza, potrebbe, infatti, in piena autonomia e libertà confrontare i contratti assicurativi proposti da tutte le imprese operanti sul mercato e non solo su quelle collocate dal singolo intermediario.

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Anapa apprezza i nuovi chiarimenti di Ivass sulla distribuzione assicurativa

ANAPA Rete ImpresAgenzia ha espresso il proprio apprezzamento nei confronti dei chiarimenti pubblicati dall’Ivass poco prima di Natale relativi al rispetto della disciplina in vigore sulla distribuzione assicurativa.

Nelle nuove Q&A diffuse dall’autorità di vigilanza è stata data una risposta positiva ad alcune delle richieste che ANAPA aveva sollevato nei mesi scorsi, oggetto di un approfondito confronto con Ivass. Le risposte alle FAQ, però, contengono i chiarimenti rispetto a quesiti di interesse generale per il settore assicurativo; non includono dunque risposte a istanze che richiedono modifiche alle diposizioni Ivass – per le quali è comunque necessario avviare procedure di pubblica consultazione, come previsto dal Regolamento Ivass 3/2013.

Tra le istanze rimaste in sospeso, ci sono alcune importanti questioni sollevate da ANAPA, riguardanti soprattutto le disparità di trattamento sulla comunicazione degli incentivi, che attualmente penalizzano gli agenti di assicurazione (iscritti alla sezione A del RUI), nonché le disposizioni sulla pubblicazione delle provvigioni.

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14 Gen

POG e value for money

EIOPA, l’Autorità di Vigilanza Europea del settore assicurativo, attraverso le indagini svolte nel 2021 ha riscontrato la necessità di revisionare i prodotti assicurativi (specialmente i prodotti unit-linked) in modo da garantire maggiore tutela alla clientela. A tal fine, l’ente propone di coniugare l’applicazione della POG con i criteri del “value for money”.

Nel 2021 l’EIOPA ha continuato il suo lavoro di vigilanza sulla condotta delle imprese con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la tutela degli assicurati, degli iscritti agli schemi pensionistici e dei beneficiari. ­­ L’Autorità di Vigilanza Europea ha infatti potere di intervento sui prodotti, attraverso una serie di strumenti di vigilanza e sorveglianza tra cui l’attività continuativa di monitoraggio dei consumatori e del mercato e visite alle Autorità Nazionali Competenti (ANC) (v. “EIOPA Annual report 2020, 2021”). Le attività di monitoraggio comprendono un’analisi sulla complessità dei prodotti e dei contratti, nonché delle verifiche   se le imprese di assicurazione e i gestori dei fondi pensionistici abbiano adeguatamente valutato i cambiamenti nei profili di rischio dei prodotti, sia a seguito del comportamento dei consumatori che degli shock di mercato.

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Ivass rivedrà le norme sulle registrazioni telefoniche

Alla luce del permanere della situazione emergenziale, l’Ivass, l’istituto di controllo del settore assicurativo ha avviato una riflessione sulla disciplina delle registrazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche valutando interventi regolamentari che potranno essere oggetto di pubblica consultazione nei prossimi mesi.

Lo ha chiarito lo stesso Istituto presieduto dal direttore generale della Banca d’Italia, Luigi Federico Signorini, pubblicando nei giorni scorsi chiarimenti sulla distribuzione assicurativa dopo gli incontri con le imprese assicurative, le principali associazioni di categoria dei distributori di prodotti assicurativi e l’associazione dei consumatori Altroconsumo. Riunioni che si sono tenute tra luglio e novembre scorso in attesa di una più ampia revisione della regolamentazione in materia di distribuzione assicurativa. La questione delle registrazione telefoniche resta particolarmente calda alla luce del protrarsi dell’emergenza legata alla pandemia.

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La fattura di consulenza dell’intermediario di assicurazioni

Si è acceso recentemente un intenso dibattito nel mercato assicurativo riguardo la consulenza che gli intermediari assicurativi possono offrire ai loro clienti in occasione della presentazione e della conclusione di un contratto.

Giuristi, professori universitari ed esperti in materia hanno espresso la loro opinione su questo tema in diverse occasioni. Il dibattito tra gli esperti si è concentrato principalmente su due temi.

Il primo tema: la consulenza offerta al cliente rientra nell’attività di intermediazione?
Di conseguenza: la consulenza è già remunerata dalle provvigioni maturate a seguito della conclusione del contratto? O, in alternativa, l’intermediario può convenire con il cliente un compenso ulteriore per la consulenza prestata? Dunque: questa deve essere considerata come servizio aggiuntivo?

Il secondo tema oggetto di dibattito riguarda la responsabilità dell’intermediario
Nel caso in cui l’intermediario presti al cliente una consulenza aggiuntiva la sua sfera di responsabilità viene di conseguenza ampliata? Questa premessa era necessaria per affrontare il tema della consulenza nell’ambito dell’intermediazione assicurativa.

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4 Gen

Incentivi per la distribuzione dei prodotti IBIPs: le novità normative in vigore a partire dal 31 marzo 2022

Grandi cambiamenti in arrivo per i Distributori per quanto riguarda il tema commissioni ed incentivi. Il Provvedimento 97/2020 del 4 agosto 2020 ha stabilito infatti che entro il 31 marzo 2022 Agenti e Broker sono tenuti a conformarsi integralmente alle disposizioni contenute negli artt. 68-sexies e 68-septies del Reg. 40/2018 sulla regolamentazione degli incentivi.

Ma cosa prevedono nello specifico gli articoli in questione?

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Informazioni chiave

Lo scorso luglio la Commissione europea ha chiesto ad EBA, EIOPA ed ESMA (ESAs) di assisterla nella preparazione di proposte legislative volte ad attuare la strategia di investimento retail, più specificamente per quanto riguarda la revisione del regolamento (UE) 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP). Le ESAs dovranno inviare la propria proposta alla Commissione entro il 30 aprile 2022 e hanno ritenuto opportuno consultare preventivamente gli stakeholder interessati. Le risposte ricevute saranno utilizzate per predisporre la consulenza tecnica per la Commissione.

Anasf ha deciso di rispondere all’invito delle Autorità europee; da sempre infatti l’Associazione dedica una particolare attenzione al tema della tutela dei risparmiatori e alla necessità di favorire tra i cittadini una maggiore consapevolezza nelle scelte di investimento e di gestione dei propri risparmi. Nel parere inviato Anasf ha ribadito che il KID, il documento con le informazioni chiave per l’investitore retail, è un documento indispensabile per far comprendere le caratteristiche del prodotto finanziario in cui intende investire. È fondamentale che tale documento venga esteso a tutte le tipologie di prodotti, di modo che l’investitore abbia a disposizione un elemento che consenta di effettuare delle comparazioni tra strumenti finanziari ed effettuare scelte ragionate.

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POG: il value for money delle polizze unit linked nella prospettiva della Vigilanza europea

Lo scorso 30 novembre, EIOPA (la European Insurance and Occupational Pensions Authority, i.e. l’Autorità di Vigilanza Europea del settore assicurativo) ha pubblicato un “Supervisory Statement” riguardante la valutazione del “value for money” nei prodotti assicurativi di tipo unit-linked ai sensi della regolamentazione europea circa la product oversight governance (lo “Statement”).

L’iniziativa, che trae spunto dall’attenzione di recente riservata da EIOPA ai costi applicati dalle compagnie di assicurazione ai prodotti di tipo unit-linked e ibridi (cioè quei prodotti che combinano la componente unit-linked a quella di capitale garantito o di rendimento, cc.dd. prodotti multiramo), è culminata nella pubblicazione, lo scorso 13 aprile, di un documento di consultazione con il quale l’Autorità di Vigilanza Europea ha interrogato il mercato circa la consapevolezza della necessità che i prodotti di investimento assicurativo (polizze unit-linked e prodotti multiramo) offrano un adeguato rapporto qualità/prezzo (“value for money”; appunto) tra i costi presenti in tali prodotti e la qualità dei servizi con essi offerti.

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