Germania: broker condannato a risarcire per non aver fornito copertura adeguata

Germania: broker condannato a risarcire per non aver fornito copertura adeguata

Il tribunale regionale di Amburgo ha ordinato a un broker assicurativo di pagare milioni di euro di danni a una società di sicurezza per non aver fornito un’adeguata copertura assicurativa, secondo quanto riporta il Versicherungsmonitor.

L’azienda doveva chiudere i cancelli di protezione dalle inondazioni per un cliente in caso di alluvione. Nel processo, si è verificato un errore che ha provocato un danno di 5,5 milioni di euro. Tuttavia, questa attività non era coperta dalla polizza di responsabilità civile. Il contratto non prevedeva la copertura assicurativa in relazione ai danni da inondazione a causa di un’omissione da parte della società. Questo nonostante il fatto che l’azienda avesse informato il broker dell’accordo contrattuale con la Polderschutz-Gemeinschaft.

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Accordi di collaborazione orizzontali: perché gli intermediari non devono più comunicarli alle mandanti

La previsione non era contenuta nello schema posto in pubblica consultazione dall’Ivass. E il Tar lo ha accertato.

Una delle disposizioni del Provvedimento Ivass 97/2020 annullate lo scorso giugno dal Tar del Lazio nell’ambito del ricorso presentato dal Sindacato nazionale agenti riguardava l’obbligo in capo agli intermediari assicurativi di comunicare alle compagnie mandanti eventuali accordi di collaborazione con altri intermediari, instaurate ai sensi della legge 221/2012.

Vediamo nel dettaglio. La parte interessata è l’articolo 4, comma 12, lettera B del discusso provvedimento dell’istituto di vigilanza, che andava a modificare l’articolo 42 del Regolamento Ivass 40/2018, inserendo, dopo il comma 4 questa aggiunta (4-bis): La sottoscrizione dell’accordo di cui al comma 4 (accordo di collaborazione orizzontale, ndr) è comunicata dagli intermediari alle rispettive imprese di assicurazione mandanti interessate.

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Unit linked nel mirino della Vigilanza europea

Value for money: costi e oneri devono essere proporzionati ai benefici, ovvero rendimento, garanzie, coperture e servizi, in relazione al target market di riferimento e in confronto con altre soluzioni per il retail

L’Eiopa, l’Autorità europea sulle assicurazioni, continua il suo impegno per una corretta attuazione della direttiva Idd che disciplina la distribuzione dei prodotti assicurativi sul territorio dell’Unione. L’obiettivo è monitorare quali siano i reali effetti sul mercato di questa importante riforma. Già lo scorso 8 ottobre 2020, l’organismo che raggruppa le “Ivass europee”, vista la centralità dell’argomento, aveva pubblicato un paper con un suo approccio interpretativo al fine di aiutare i produttori ed i distributori per la corretta implementazione della Product Oversight and Governance (cosiddetta Pog) sottolineando come solo una visione “customer centric” possa consentire di cogliere appieno la portata di questo nuovo istituto.

Il 13 aprile l’Eiopa è intervenuta nuovamente e ha messo in pubblica consultazione un documento volto ad identificare il quadro di riferimento sul tema del value for money nel mercato europeo delle polizze unit linked. In questo modo l’Autorità di vigilanza mette l’indice su uno dei temi più caldi, ossia sul rapporto costi/benefici delle polizze unit nel mercato. L’Eiopa afferma che tali prodotti hanno un corretto rapporto costi/benefici qualora i costi e gli oneri siano proporzionati ai benefici, quali il rendimento, le garanzie, le coperture assicurative e i servizi, in relazione al target market di riferimento e siano ragionevoli avendo a riferimento le spese sostenute dai fornitori e in confronto con altre soluzioni presenti sul settore retail.

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Semplificazioni in materia assicurativa: SNA presenta alcune proposte al MISE

Il tema è stato affrontato nel corso di un incontro fra i rappresentanti del sindacato nazionale agenti e del ministero dello Sviluppo economico, che si è svolto nei primi giorni di agosto.

Nei primi giorni di agosto si è svolto, presso il ministero dello Sviluppo economico (Mise), un incontro tra una delegazione del Sindacato nazionale agenti (formata dal presidente Claudio Demozzi e dai vice presidenti Elena Dragoni e Sergio Sterbini) e i rappresentanti del ministero (presenti Loredana Gulino, dirigente generale della direzione per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, Massimo Greco, dirigente della divisione IV promozione della concorrenza, semplificazioni per le imprese e servizi assicurativi, ed Enrico Martini, funzionario della segreteria tecnica del ministro). È quanto reso noto dallo stesso Sna.

Nel corso dell’incontro, che è durato oltre due ore, la delegazione Sna ha consegnato al Ministero un documento contenente le proposte del sindacato per la semplificazione in materia assicurativa, relative in particolar ad alcune disposizioni di legge e, quindi, dei regolamenti attuativi connessi emanati dall’Ivass.

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Le sanzioni secondo l’Avv. Andrea Maura

Abbiamo approfittato della pausa estiva per chiedere all’avv. Andrea Maura, partner dello Studio Legal Grounds, membro del network internazionale ALIANT LAW con sede a Los Angeles, di aiutarci a ricordare i fondamenti della materia “sanzioni”. Si tratta di un tema molto attuale, soprattutto in questo periodo, dove il tema compliance è sempre più al centro dell’attenzione, sia in Europa, sia in Italia.

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Intesa Sanpaolo Rbm e Previmedical sanzionate da Antitrust per pratica commerciale scorretta

Una sanzione da 5 milioni di euro a per Intesa Sanpaolo Rbm e da 1 milione a carico di Previmedical, provider di servizi utilizzato dal gruppo assicurativo, operativo nel ramo salute, per la gestione e la liquidazione delle pratiche di sinistro. È quanto ha sancito la scorsa settimana l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ritenendo che le due società abbiano violato gli articoli 20, comma 2, 24 e 25, comma i, Lett d), del Codice del Consumo, rendendo onerosa e difficile per i consumatori la fruizione delle prestazioni assicurative.

Per la già non troppo brillante immagine del mondo assicurativo un ulteriore danno, proprio nel momento in cui la salute è diventata la prima fonte di preoccupazione per gli italiani alle prese con la pandemia. Non va poi dimenticata la recente notizia della vendita degli asset assicurativi europei, Italia compresa di Amtrust che nel tempo ha sottoscritto rischi di enti ospedalieri che a scadenza del contratto soggetto potrebbero trovarsi in grande difficoltà a sottoscrivere il rischio, se non a premi molto più elevati non sempre sostenibili dall’azienda ospedaliera.

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La sentenza del TAR Lazio sul Provvedimento IVASS n. 97/2020 – Il punto di vista dell’Avv. Andrea Maura e della Dott.ssa Ilaria Pontoglio

A seguito della pubblicazione della sentenza del TAR Lazio del 23 giugno 2021 che ha accolto le tesi del Sindacato Nazionale Agenti (SNA) in relazione ad alcune disposizioni del Provvedimento IVASS n. 97 del 2020, pubblichiamo un’intervista doppia all’Avv. Andrea Maura, partner dello Studio Legal Grounds, membro del network internazionale ALIANT LAW con sede a Los Angeles e alla Dott.ssa Pontoglio, Responsabile Operations presso Sheltia S.r.l. broker di assicurazioni, con precedente ampia esperienza nel comparto compliance.

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Accordi orizzontali e distribuzione assicurativa alla luce della sentenza del TAR del Lazio

Il Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione (SNA), unitamente ad altri due agenti iscritti nel Registro unico degli intermediari (RUI), a mezzo di un ricorso hanno impugnato tre previsioni contenute nell’art. 4 del Provvedimento IVASS n. 97/2020 emanato il 4 agosto 2020 (il Provvedimento 97/2020 o Provvedimento). Tali previsioni modificano gli articoli 42, 56 e 58 del Regolamento IVASS n. 40/2018 (il Regolamento 40/2018 o il Regolamento Intermediari).

Le prime due disposizioni – avverso le quali sono proposti i primi tre motivi di ricorso – prevedono, a carico degli intermediari, obblighi di comunicazione e pubblicazione dell’esistenza di collaborazioni orizzontali tra intermediari, mentre la terza – contestata con il quarto motivo di ricorso – impone a carico degli stessi l’obbligo di consegnare una dichiarazione di coerenza del prodotto con le esigenze dell’assicurato prima della stipula del contratto.

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Sanzioni IVASS: come funziona il nuovo sistema per gli intermediari

Pregi del “Regolamento Sanzioni” dell’IVASS e sovraccarico della regolazione dell’attività assicurativa

Inizio dal tema della complicazione delle regole perché condiziona sia l’attività degli operatori sia la vigilanza dell’IVASS. Non c’è dubbio che nel settore assicurativo, come in tanti altri, per il timore delle truffe, della malavita ecc., in Italia abbiamo sempre voluto essere più rigidi. Questo vale in materia ambientale, vale per i contratti pubblici e vale anche in questo caso. In Italia facciamo il gold plating: ci mettiamo sempre il sovraccarico regolatorio per mostrare quanto siamo più rigorosi e diligenti.

Questo vale anche nel settore finanziario, con una differenza, però: il settore bancario è oggi più uniformato, visto che la supervisione bancaria spetta alla BCE; negli altri settori resta l’eccesso di complicazione, il sovraccarico di regole. Per quanto riguarda le assicurazioni ciò è in contraddizione con due fattori positivi: il procedimento sanzionatorio rinnovato ed il fatto che, a differenza degli altri settori finanziari (bancario e degli intermediari finanziari), il giudice delle sanzioni è il giudice amministrativo e non il giudice ordinario.

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1 Set

Tutte le principali modifiche introdotte dal provvedimento IVASS N.111 del 13.07.2021

In questa pagina trovi le principali modifiche e novità introdotte dal provvedimento IVASS N.111 del 13.07.2020.

Il provvedimento reca le disposizioni in merito ai criteri e alle metodologie da utilizzare per individuare e valutare il proprio rischio di riciclaggio.  

Inoltre, stabilisce le soglie dimensionali e organizzative in base alle quali gli intermediari assicurativi sono tenuti ad istituire la funzione antiriciclaggio e di revisione interna, a nominare i responsabili di tali funzioni e il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette. 

Qui di seguito trovi una tabella che riassume le novità introdotte dal provvedimento, seguita da un approfondimento riguardante l’applicabilità dei nuovi critieri dimensionali e dall’indicazione delle principali modifiche apportate al Regolamento IVASS 44/2019. 

Buona lettura.

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