Tag: IBIPs

14 Gen

POG e value for money

EIOPA, l’Autorità di Vigilanza Europea del settore assicurativo, attraverso le indagini svolte nel 2021 ha riscontrato la necessità di revisionare i prodotti assicurativi (specialmente i prodotti unit-linked) in modo da garantire maggiore tutela alla clientela. A tal fine, l’ente propone di coniugare l’applicazione della POG con i criteri del “value for money”.

Nel 2021 l’EIOPA ha continuato il suo lavoro di vigilanza sulla condotta delle imprese con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la tutela degli assicurati, degli iscritti agli schemi pensionistici e dei beneficiari. ­­ L’Autorità di Vigilanza Europea ha infatti potere di intervento sui prodotti, attraverso una serie di strumenti di vigilanza e sorveglianza tra cui l’attività continuativa di monitoraggio dei consumatori e del mercato e visite alle Autorità Nazionali Competenti (ANC) (v. “EIOPA Annual report 2020, 2021”). Le attività di monitoraggio comprendono un’analisi sulla complessità dei prodotti e dei contratti, nonché delle verifiche   se le imprese di assicurazione e i gestori dei fondi pensionistici abbiano adeguatamente valutato i cambiamenti nei profili di rischio dei prodotti, sia a seguito del comportamento dei consumatori che degli shock di mercato.

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4 Gen

Incentivi per la distribuzione dei prodotti IBIPs: le novità normative in vigore a partire dal 31 marzo 2022

Grandi cambiamenti in arrivo per i Distributori per quanto riguarda il tema commissioni ed incentivi. Il Provvedimento 97/2020 del 4 agosto 2020 ha stabilito infatti che entro il 31 marzo 2022 Agenti e Broker sono tenuti a conformarsi integralmente alle disposizioni contenute negli artt. 68-sexies e 68-septies del Reg. 40/2018 sulla regolamentazione degli incentivi.

Ma cosa prevedono nello specifico gli articoli in questione?

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Il Kid questo sconosciuto

Domande, risposte e approfondimenti per ridurre il rischio di non conformità alla normativa sulla distribuzione assicurativa

Faccio seguito a quanto pubblicato in un precedente “Angolo della compliance” riguardo alla consulenza sui prodotti di investimento assicurativo che l’intermediario deve fornire al cliente per giustificare l’eventuale erogazione di incentivi da parte delle imprese. Incentivi direttamente o indirettamente collegati all’azione di vendita dei contratti IBIPs che devono trovare una loro motivazione – dal prossimo 31 marzo 2022 – nella erogazione al cliente di un servizio di livello superiore.

Come ho precisato nel precedente articolo il cliente deve essere informato sul fatto che l’intermediario percepirà un incentivo a seguito della conclusione del contratto finalizzato ad una prestazione consulenziale aggiuntiva.
Tra le diverse modalità indicate dall’Ivass nel regolamento 40/2018 (come modificato dal provvedimento 97/2020) per rendere ammissibili gli incentivi percepiti od erogati dal distributore figura la consulenza sui prodotti d’investimento assicurativi adeguati alle esigenze del cliente scelti tra le imprese di assicurazione che non hanno “stretti legami” con l’intermediario.

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Le nuove regole per i contratti di investimento assicurativo

Domande, risposte e approfondimenti per ridurre il rischio di non conformità alla normativa sulla distribuzione assicurativa a cura di Enzo Furgiuele

Diversi intermediari che hanno frequentato recentemente le mie aule virtuali in tema di nuove normative mi hanno chiesto come dovranno comportarsi in occasione dell’offerta di prodotti IBIPs (prodotti di investimento assicurativo) in relazione al nuovo divieto – in vigore dal 31 marzo 2022 – sull’erogazione di incentivi basati su parametri quantitativi.

La loro preoccupazione nasce dal fatto che molti agenti – mandatari di imprese che hanno fondato il loro successo soprattutto sulla diffusione di polizze IBIPs – fruiscono attualmente di un sistema remunerativo incentivante (rappel) basato sul numero di polizze concluse o sui premi incassati o sui premi di nuova produzione, sistema che costituisce la parte predominante dei compensi percepiti per l’attività di distribuzione delle polizze di investimento assicurativo. Un sistema remunerativo basato quindi sui risultati della distribuzione e sugli obiettivi commerciali.

Secondo la normativa vigente ciò può creare conflitti di interesse tra il distributore e il cliente, minando così i principi del codice delle assicurazioni e del regolamento Ivass 40/2018 che prescrivono all’intermediario di tenere un “comportamento equo, onesto, professionale, corretto e trasparente per non creare pregiudizio al cliente”.

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