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4 Gen

Incentivi per la distribuzione dei prodotti IBIPs: le novità normative in vigore a partire dal 31 marzo 2022

Grandi cambiamenti in arrivo per i Distributori per quanto riguarda il tema commissioni ed incentivi. Il Provvedimento 97/2020 del 4 agosto 2020 ha stabilito infatti che entro il 31 marzo 2022 Agenti e Broker sono tenuti a conformarsi integralmente alle disposizioni contenute negli artt. 68-sexies e 68-septies del Reg. 40/2018 sulla regolamentazione degli incentivi.

Ma cosa prevedono nello specifico gli articoli in questione?

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Il Kid questo sconosciuto

Domande, risposte e approfondimenti per ridurre il rischio di non conformità alla normativa sulla distribuzione assicurativa

Faccio seguito a quanto pubblicato in un precedente “Angolo della compliance” riguardo alla consulenza sui prodotti di investimento assicurativo che l’intermediario deve fornire al cliente per giustificare l’eventuale erogazione di incentivi da parte delle imprese. Incentivi direttamente o indirettamente collegati all’azione di vendita dei contratti IBIPs che devono trovare una loro motivazione – dal prossimo 31 marzo 2022 – nella erogazione al cliente di un servizio di livello superiore.

Come ho precisato nel precedente articolo il cliente deve essere informato sul fatto che l’intermediario percepirà un incentivo a seguito della conclusione del contratto finalizzato ad una prestazione consulenziale aggiuntiva.
Tra le diverse modalità indicate dall’Ivass nel regolamento 40/2018 (come modificato dal provvedimento 97/2020) per rendere ammissibili gli incentivi percepiti od erogati dal distributore figura la consulenza sui prodotti d’investimento assicurativi adeguati alle esigenze del cliente scelti tra le imprese di assicurazione che non hanno “stretti legami” con l’intermediario.

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Le nuove regole per i contratti di investimento assicurativo

Domande, risposte e approfondimenti per ridurre il rischio di non conformità alla normativa sulla distribuzione assicurativa a cura di Enzo Furgiuele

Diversi intermediari che hanno frequentato recentemente le mie aule virtuali in tema di nuove normative mi hanno chiesto come dovranno comportarsi in occasione dell’offerta di prodotti IBIPs (prodotti di investimento assicurativo) in relazione al nuovo divieto – in vigore dal 31 marzo 2022 – sull’erogazione di incentivi basati su parametri quantitativi.

La loro preoccupazione nasce dal fatto che molti agenti – mandatari di imprese che hanno fondato il loro successo soprattutto sulla diffusione di polizze IBIPs – fruiscono attualmente di un sistema remunerativo incentivante (rappel) basato sul numero di polizze concluse o sui premi incassati o sui premi di nuova produzione, sistema che costituisce la parte predominante dei compensi percepiti per l’attività di distribuzione delle polizze di investimento assicurativo. Un sistema remunerativo basato quindi sui risultati della distribuzione e sugli obiettivi commerciali.

Secondo la normativa vigente ciò può creare conflitti di interesse tra il distributore e il cliente, minando così i principi del codice delle assicurazioni e del regolamento Ivass 40/2018 che prescrivono all’intermediario di tenere un “comportamento equo, onesto, professionale, corretto e trasparente per non creare pregiudizio al cliente”.

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