Tag: Regolamento 40

26 Giu

Le principali modifiche introdotte dal Provvedimento IVASS n.147 in materia di informativa precontrattuale

In data 20 giugno 2024, è stato pubblicato il Provvedimento IVASS n. 147 recante modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS 40/2018, contenente disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX del CAP, e recante modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS 41/2018, contenente disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione del prodotti assicurativi del sensi del CAP.

Il Provvedimento di cui sopra introduce modifiche per gli Intermediari assicurativi e contiene la revisione delle disposizioni in materia di informativa precontrattuale di cui al Regolamento IVASS 40/2018, attuando un procedimento di semplificazione che tuteli tutte le fasi del rapporto tra cliente e distributore.

I punti di maggior rilievo per gli Intermediari assicurativi sono i seguenti:

  1. Sostituzione degli Allegati 3, 4 e 4-bis con l’Allegato 3 “Modello unico precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi” e l’Allegato 4 “Modello unico precontrattuale (MUP) per i prodotti di investimento assicurativi”. I nuovi Allegati 3 e 4, dunque, non contengono informazioni nuove rispetto agli Allegati precedentemente esistenti, bensì operano una riorganizzazione delle stesse in un unico documento.
  2. Abrogazione dell’Allegato 4-ter “Elenco delle regole di comportamento del distributore”.
  3. Eliminazione dell’obbligo di aggiornamento periodico, o comunque almeno trimestrale, degli Allegati.
  4. Eliminazione dell’obbligo di pubblicazione degli Allegati sul sito internet (per coloro che effettuano il collocamento dei prodotti assicurativi sul sito web).
  5. Eliminazione dell’obbligo di affissione degli Allegati nei locali dell’Intermediario.

Si specifica inoltre che il riferimento al MUP di cui agli Allegati 3 e 4 sostituisce, a ogni effetto e ovunque presenti, i riferimenti agli Allegati 3, 4 e 4-bis contenuti nella regolamentazione adottata da IVASS, applicandoli a seconda del fatto che si tratti di prodotti assicurativi o prodotti di investimento assicurativo.

Il Provvedimento è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (4 luglio 2024) nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica Italiana. Dal giorno della sua entrata in vigore (5 luglio 2024), gli Intermediari avranno 12 mesi di tempo per adeguarsi alle disposizioni ivi contenute e implementare il Modulo Unico Precontrattuale, aggiornando i loro processi interni.

Per maggiori informazioni riguardo ai contenuti, si invita a consultare i seguenti documenti:

il testo del Provvedimento al seguente link: Provvedimento IVASS 147/2024 e i suoi relativi Allegati:

8 Giu

Le principali modifiche introdotte dal Provvedimento IVASS n.131 in materia di finanza sostenibile

Il 10 Maggio 2023 è stato pubblicato il Provvedimento IVASS n. 131/2023, recante modifiche e integrazioni a una serie di norme, in materia di finanza sostenibile, ai fini dell’allineamento alle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 1257/2021. Le modifiche sono sintetizzabili come segue.

 

1 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS 40/2018

  • L’art. 2 viene arricchito di nuove definizioni al fine di determinare il significato di “fattori di sostenibilità”, “preferenze di sostenibilità” e “rischi di sostenibilità”:
    • Per “Fattori di sostenibilità” si intendono le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva;
    • Per “Preferenze di sostenibilità” si intendono le scelte, da parte dei clienti, di integrare o meno il suo investimento con un prodotto IBIPs che riservi una quota minima di finanziamento in investimenti sostenibili o che consideri i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità scelti dal cliente;
    • Per “Rischi di sostenibilità” si intendono eventi o condizioni di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verificano, potrebbero provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento.

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Ti sei adeguato alle nuove disposizioni IVASS su commissioni e incentivi relativi ai prodotti IBIPs?

A far data dal 31 marzo 2022 diventa necessario adeguarsi alle nuove disposizioni IVASS sul tema commissioni ed incentivi percepiti sui prodotti di investimento assicurativo (IBIPs).

È importante ribadire che per essere conformi alla nuova normativa occorre implementare nuovi presidi aggiuntivi a quelli in uso di seguito evidenziati:

  • Fornire al cliente un servizio a valore aggiunto nella fase di vendita e in quella di post vendita (per esempio offrendo un servizio di valutazione periodica di adeguatezza)
  • Tenere un Registro degli incentivi ricevuti su ciascun nuovo contratto emesso a partire dal 31/3/2022 e descrivere il modo in cui essi migliorano la qualità dell’attività di distribuzione
  • Adeguare l’Allegato 4-bis secondo le disposizioni previste dalla norma

 

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4 Gen

Incentivi per la distribuzione dei prodotti IBIPs: le novità normative in vigore a partire dal 31 marzo 2022

Grandi cambiamenti in arrivo per i Distributori per quanto riguarda il tema commissioni ed incentivi. Il Provvedimento 97/2020 del 4 agosto 2020 ha stabilito infatti che entro il 31 marzo 2022 Agenti e Broker sono tenuti a conformarsi integralmente alle disposizioni contenute negli artt. 68-sexies e 68-septies del Reg. 40/2018 sulla regolamentazione degli incentivi.

Ma cosa prevedono nello specifico gli articoli in questione?

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Il Kid questo sconosciuto

Domande, risposte e approfondimenti per ridurre il rischio di non conformità alla normativa sulla distribuzione assicurativa

Faccio seguito a quanto pubblicato in un precedente “Angolo della compliance” riguardo alla consulenza sui prodotti di investimento assicurativo che l’intermediario deve fornire al cliente per giustificare l’eventuale erogazione di incentivi da parte delle imprese. Incentivi direttamente o indirettamente collegati all’azione di vendita dei contratti IBIPs che devono trovare una loro motivazione – dal prossimo 31 marzo 2022 – nella erogazione al cliente di un servizio di livello superiore.

Come ho precisato nel precedente articolo il cliente deve essere informato sul fatto che l’intermediario percepirà un incentivo a seguito della conclusione del contratto finalizzato ad una prestazione consulenziale aggiuntiva.
Tra le diverse modalità indicate dall’Ivass nel regolamento 40/2018 (come modificato dal provvedimento 97/2020) per rendere ammissibili gli incentivi percepiti od erogati dal distributore figura la consulenza sui prodotti d’investimento assicurativi adeguati alle esigenze del cliente scelti tra le imprese di assicurazione che non hanno “stretti legami” con l’intermediario.

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