Tag: Regolamento 45

8 Giu

Le principali modifiche introdotte dal Provvedimento IVASS n.131 in materia di finanza sostenibile

Il 10 Maggio 2023 è stato pubblicato il Provvedimento IVASS n. 131/2023, recante modifiche e integrazioni a una serie di norme, in materia di finanza sostenibile, ai fini dell’allineamento alle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 1257/2021. Le modifiche sono sintetizzabili come segue.

 

1 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS 40/2018

  • L’art. 2 viene arricchito di nuove definizioni al fine di determinare il significato di “fattori di sostenibilità”, “preferenze di sostenibilità” e “rischi di sostenibilità”:
    • Per “Fattori di sostenibilità” si intendono le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva;
    • Per “Preferenze di sostenibilità” si intendono le scelte, da parte dei clienti, di integrare o meno il suo investimento con un prodotto IBIPs che riservi una quota minima di finanziamento in investimenti sostenibili o che consideri i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità scelti dal cliente;
    • Per “Rischi di sostenibilità” si intendono eventi o condizioni di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verificano, potrebbero provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento.

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10 Ago

Tutto sulla Product Governance PARTE 4: le nuove disposizioni normative introdotte dal Regolamento 45 IVASS

Le disposizioni normative emanate da IVASS con il regolamento 45/2020 in materia di Product Governance (POG) rappresentano un completamento della disciplina normativa in materia di requisiti di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi prevista dal Regolamento Delegato UE sulla POG (2358/2017) e dal Codice delle Assicurazioni e danno attuazione, in particolare, agli articoli 30-decies, comma 7, e 121-bis, comma 2, del CAP. 

In linea con l’impianto normativo previsto dal CAP, l’organo di vigilanza ha sviluppato coerentemente quanto già disposto dal regolamento UE 2358/2017 in vigore dal 1° Ottobre 2018, fornendo ulteriori disposizioni attuative in materia di POG sia per i Produttori che per i Distributori, in particolare declinando criteri di maggior dettaglio su oneri e responsabilità in merito a:

  • Processo di approvazione dei prodotti assicurativi definendo precisi obblighi in capo al produttore;
  • Processo di distribuzione dei prodotti assicurativi, definendo gli obblighi differenziati in capo agli intermediari iscritti alle diverse sezioni del RUI coinvolti nell’attività distributiva;
  • Processo di approvazione e distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi con l’obiettivo di garantire uniformità alla disciplina applicabile alla vendita dei prodotti d’investimento assicurativo a prescindere dal canale distributivo e di assicurare la coerenza e l’efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti d’investimento assicurativi (così come previsto dal CAP)  

Per quanto concerne i Distributori, il Regolamento 45 introduce una serie di obblighi, presidi e controlli finalizzati a favorire il corretto processo distributivo sia in fase di vendita che in fase di post vendita. 
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25 Mar

Tutto sulla Product Governance PARTE 1: perché rafforzare i presidi organizzativi e di controllo POG deve già ora diventare una prerogativa dei distributori

È ormai inevitabile per ogni intermediario conformarsi alla normativa e, dato che deve farlo, credo sia opportuno anche rivedere i suoi processi e le modalità di offerta in termini di efficienza ed efficacia commerciale.

Ma facciamo un passo indietro, cosa dice il nuovo regolamento Ivass?

Il nuovo Regolamento 45 Ivass che entrerà in vigore il 31 Marzo prossimo rafforza alcuni criteri/principi già declinati nel reg. UE 2358 sulla Product Governance (in vigore dal 1° Ottobre 2018). In particolare l’art.11 del regolamento Ivass prevede:

“…(comma 1) i distributori conoscono i prodotti distribuiti, valutano la compatibilità con le esigenze e le richieste del cliente, distribuiscono il prodotto ai clienti rientranti nel mercato di riferimento individuato dal produttore e fanno in modo che i prodotti siano distribuiti solo quando ciò sia nell’interesse del cliente.

(comma 3) il distributore adotta procedure idonee a individuare il momento in cui il prodotto non risponda più agli interessi, agli obiettivi e alle caratteristiche del mercato di riferimento individuato dal produttore, nonché alle altre circostanze relative al prodotto che aggravino il rischio di pregiudizio per il cliente.”

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