POG e value for money

14 Gen

POG e value for money

EIOPA, l’Autorità di Vigilanza Europea del settore assicurativo, attraverso le indagini svolte nel 2021 ha riscontrato la necessità di revisionare i prodotti assicurativi (specialmente i prodotti unit-linked) in modo da garantire maggiore tutela alla clientela. A tal fine, l’ente propone di coniugare l’applicazione della POG con i criteri del “value for money”.

Nel 2021 l’EIOPA ha continuato il suo lavoro di vigilanza sulla condotta delle imprese con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la tutela degli assicurati, degli iscritti agli schemi pensionistici e dei beneficiari. ­­ L’Autorità di Vigilanza Europea ha infatti potere di intervento sui prodotti, attraverso una serie di strumenti di vigilanza e sorveglianza tra cui l’attività continuativa di monitoraggio dei consumatori e del mercato e visite alle Autorità Nazionali Competenti (ANC) (v. “EIOPA Annual report 2020, 2021”). Le attività di monitoraggio comprendono un’analisi sulla complessità dei prodotti e dei contratti, nonché delle verifiche   se le imprese di assicurazione e i gestori dei fondi pensionistici abbiano adeguatamente valutato i cambiamenti nei profili di rischio dei prodotti, sia a seguito del comportamento dei consumatori che degli shock di mercato.

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Ivass rivedrà le norme sulle registrazioni telefoniche

Alla luce del permanere della situazione emergenziale, l’Ivass, l’istituto di controllo del settore assicurativo ha avviato una riflessione sulla disciplina delle registrazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche valutando interventi regolamentari che potranno essere oggetto di pubblica consultazione nei prossimi mesi.

Lo ha chiarito lo stesso Istituto presieduto dal direttore generale della Banca d’Italia, Luigi Federico Signorini, pubblicando nei giorni scorsi chiarimenti sulla distribuzione assicurativa dopo gli incontri con le imprese assicurative, le principali associazioni di categoria dei distributori di prodotti assicurativi e l’associazione dei consumatori Altroconsumo. Riunioni che si sono tenute tra luglio e novembre scorso in attesa di una più ampia revisione della regolamentazione in materia di distribuzione assicurativa. La questione delle registrazione telefoniche resta particolarmente calda alla luce del protrarsi dell’emergenza legata alla pandemia.

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La fattura di consulenza dell’intermediario di assicurazioni

Si è acceso recentemente un intenso dibattito nel mercato assicurativo riguardo la consulenza che gli intermediari assicurativi possono offrire ai loro clienti in occasione della presentazione e della conclusione di un contratto.

Giuristi, professori universitari ed esperti in materia hanno espresso la loro opinione su questo tema in diverse occasioni. Il dibattito tra gli esperti si è concentrato principalmente su due temi.

Il primo tema: la consulenza offerta al cliente rientra nell’attività di intermediazione?
Di conseguenza: la consulenza è già remunerata dalle provvigioni maturate a seguito della conclusione del contratto? O, in alternativa, l’intermediario può convenire con il cliente un compenso ulteriore per la consulenza prestata? Dunque: questa deve essere considerata come servizio aggiuntivo?

Il secondo tema oggetto di dibattito riguarda la responsabilità dell’intermediario
Nel caso in cui l’intermediario presti al cliente una consulenza aggiuntiva la sua sfera di responsabilità viene di conseguenza ampliata? Questa premessa era necessaria per affrontare il tema della consulenza nell’ambito dell’intermediazione assicurativa.

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4 Gen

Incentivi per la distribuzione dei prodotti IBIPs: le novità normative in vigore a partire dal 31 marzo 2022

Grandi cambiamenti in arrivo per i Distributori per quanto riguarda il tema commissioni ed incentivi. Il Provvedimento 97/2020 del 4 agosto 2020 ha stabilito infatti che entro il 31 marzo 2022 Agenti e Broker sono tenuti a conformarsi integralmente alle disposizioni contenute negli artt. 68-sexies e 68-septies del Reg. 40/2018 sulla regolamentazione degli incentivi.

Ma cosa prevedono nello specifico gli articoli in questione?

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Informazioni chiave

Lo scorso luglio la Commissione europea ha chiesto ad EBA, EIOPA ed ESMA (ESAs) di assisterla nella preparazione di proposte legislative volte ad attuare la strategia di investimento retail, più specificamente per quanto riguarda la revisione del regolamento (UE) 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP). Le ESAs dovranno inviare la propria proposta alla Commissione entro il 30 aprile 2022 e hanno ritenuto opportuno consultare preventivamente gli stakeholder interessati. Le risposte ricevute saranno utilizzate per predisporre la consulenza tecnica per la Commissione.

Anasf ha deciso di rispondere all’invito delle Autorità europee; da sempre infatti l’Associazione dedica una particolare attenzione al tema della tutela dei risparmiatori e alla necessità di favorire tra i cittadini una maggiore consapevolezza nelle scelte di investimento e di gestione dei propri risparmi. Nel parere inviato Anasf ha ribadito che il KID, il documento con le informazioni chiave per l’investitore retail, è un documento indispensabile per far comprendere le caratteristiche del prodotto finanziario in cui intende investire. È fondamentale che tale documento venga esteso a tutte le tipologie di prodotti, di modo che l’investitore abbia a disposizione un elemento che consenta di effettuare delle comparazioni tra strumenti finanziari ed effettuare scelte ragionate.

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POG: il value for money delle polizze unit linked nella prospettiva della Vigilanza europea

Lo scorso 30 novembre, EIOPA (la European Insurance and Occupational Pensions Authority, i.e. l’Autorità di Vigilanza Europea del settore assicurativo) ha pubblicato un “Supervisory Statement” riguardante la valutazione del “value for money” nei prodotti assicurativi di tipo unit-linked ai sensi della regolamentazione europea circa la product oversight governance (lo “Statement”).

L’iniziativa, che trae spunto dall’attenzione di recente riservata da EIOPA ai costi applicati dalle compagnie di assicurazione ai prodotti di tipo unit-linked e ibridi (cioè quei prodotti che combinano la componente unit-linked a quella di capitale garantito o di rendimento, cc.dd. prodotti multiramo), è culminata nella pubblicazione, lo scorso 13 aprile, di un documento di consultazione con il quale l’Autorità di Vigilanza Europea ha interrogato il mercato circa la consapevolezza della necessità che i prodotti di investimento assicurativo (polizze unit-linked e prodotti multiramo) offrano un adeguato rapporto qualità/prezzo (“value for money”; appunto) tra i costi presenti in tali prodotti e la qualità dei servizi con essi offerti.

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IVASS fissa l’aliquota degli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati nel 2022 per calcolo del contributo di vigilanza

IVASS pubblica il Provvedimento n. 115 del 3 dicembre 2021 fissando l’aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell’esercizio 2022 ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull’attività di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell’art. 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

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Chi guadagna di più

Il reddito dei primi cento broker nel 2019. Chi sale e chi scende. I tre leader sono stranieri. Utili percentualmente più elevati per gli specialisti della riassicurazione e le eccellenze nazionali

Nel numero 335 del mese scorso abbiamo pubblicato la  classifica, per fatturato, dei primi cento broker italiani, operanti  in forma societaria e iscritti alla Camera di Commercio  di competenza della propria sede sociale.
La nostra fonte è  stata Plimsoll, salvo marginali modifiche, derivate dall’inserimento  di società che non apparivano nella pubblicazione  e dell’esclusione di quelle che non esercitavano l’attività di  brokeraggio assicurativo. Si è trattato di pochissimi casi che,  ovviamente, non determinano modifiche apprezzabili per  effettuare un’analisi del mercato italiano.

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Consulenza e consiglio professionale: nuove regole (e molti dubbi) per gli intermediari

Che cosa qualifica, nell’attuale sistema distributivo, il consiglio professionale e la consulenza dell’intermediario assicurativo professionale? Quali rischi originano da queste attività in seguito alle recenti evoluzioni della normativa europea e di quella italiana che l’ha recepita così come all’orientamento della giurisprudenza nazionale? Come si possono prevenire e gestire? In quale modo la grande disponibilità di dati, anche comparativi, messi a disposizione dalle piattaforme basate sull’intelligenza artificiale cambierà l’attività d’intermediazione? Sono state queste le domande al centro del Laboratorio degli Intermediari del CESIA, il secondo del 2021. Di seguito sono riportati, in sintesi, i principali interventi.

Sapigni: “La centralità dell’intermediario dipende dal consiglio professionale”

“L’intermediario continua a svolgere un ruolo centrale nel mercato assicurativo, ma questa centralità non è una naturale conseguenza del mettere in contatto domanda e offerta. È, invece, una conquista che deriva dalla capacità degli intermediari di adattarsi all’evoluzione del contesto di mercato, in questa fase caratterizzato dalla progressiva affermazione della omnicanalità. Il consiglio professionale, non la consulenza, è la componente decisiva della centralità”. Lorenzo Sapigni, rappresentante generale e Country Manager Italia di CGPA Europe, da poco nominato anche European Underwriting & Claims Director della compagnia, ha focalizzato l’intervento sulla connessione diretta tra centralità dell’intermediario nella distribuzione e consiglio professionale.

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Il Kid questo sconosciuto

Domande, risposte e approfondimenti per ridurre il rischio di non conformità alla normativa sulla distribuzione assicurativa

Faccio seguito a quanto pubblicato in un precedente “Angolo della compliance” riguardo alla consulenza sui prodotti di investimento assicurativo che l’intermediario deve fornire al cliente per giustificare l’eventuale erogazione di incentivi da parte delle imprese. Incentivi direttamente o indirettamente collegati all’azione di vendita dei contratti IBIPs che devono trovare una loro motivazione – dal prossimo 31 marzo 2022 – nella erogazione al cliente di un servizio di livello superiore.

Come ho precisato nel precedente articolo il cliente deve essere informato sul fatto che l’intermediario percepirà un incentivo a seguito della conclusione del contratto finalizzato ad una prestazione consulenziale aggiuntiva.
Tra le diverse modalità indicate dall’Ivass nel regolamento 40/2018 (come modificato dal provvedimento 97/2020) per rendere ammissibili gli incentivi percepiti od erogati dal distributore figura la consulenza sui prodotti d’investimento assicurativi adeguati alle esigenze del cliente scelti tra le imprese di assicurazione che non hanno “stretti legami” con l’intermediario.

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