La tutela dell’investitore e la disciplina della product governance

La tutela dell’investitore e la disciplina della product governance

La disciplina dei servizi di investimento, tra trasparenza e regole di comportamento

La product governance è uno dei principali strumenti a cui ha fatto ricorso il legislatore comunitario nel 2014 con il dichiarato intento di “rafforzare il quadro per la regolamentazione dei mercati finanziari … al fine di aumentarne la trasparenza” e, di conseguenza, ripristinare la fiducia degli investitori, compromessa dalla crisi finanziaria scoppiata nel 2008 e da eclatanti casi di misselling.

In proposito vale la pena ricordare come, nella vigenza della Legge SIM, del Decreto Eurosim e poi del TUF (nella sua versione originaria), la tutela dell’investitore era stata identificata nella “disclosure” volta al livellamento delle asimmetrie informative sussistenti tra i diversi attori del mercato finanziario (emittenti, intermediari e clienti).

Ciò non significa che mancassero all’epoca specifiche regole di condotta, come ad esempio quelle concernenti i conflitti di interessi e la valutazione di adeguatezza; tuttavia, basandosi sul principio di autodeterminazione dell’investitore e del “caveat emptor”, esse non avevano natura “bloccante” ed era sufficiente la consapevolezza e l’eventuale consenso dell’investitore per procedere legittimamente alla prestazione del servizio di investimento da parte dell’intermediario.

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Il futuro dell’IVA nei servizi finanziari e assicurativi

Entro il 2023 dovrebbe concludersi il processo che condurrà alla modifica della vigente direttiva 2006/112/CE. Spetterà alla Commissione Europea il compito di ridurre le attuali criticità e scegliere la strada migliore tra le varie soluzioni proposte, a fronte anche delle risposte ricevute dagli operatori nel corso della fase di consultazione pubblica.

All’inizio del 2021, la Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica sulla revisione del regime delle esenzioni Iva applicabili ai servizi finanziari e assicurativi. Questa consultazione fa parte di un processo che dovrebbe concludersi, entro il 2023, con una proposta di modifica, da parte della Commissione Europea, della vigente direttiva 2006/112/CE. Spetterà poi al Consiglio dell’Ue, al Parlamento europeo e agli Stati membri, seguendo l’ordinario iter legislativo, decidere sul futuro dell’Iva nel settore dei servizi finanziari e assicurativi.

I PROBLEMI DI APPLICAZIONE DELLE NORME VIGENTI

Al fine di comprendere pienamente le ragioni alla base del processo di revisione sopra delineato, occorre innanzitutto analizzare le criticità dell’attuale contesto. L’attuale sistema normativo, introdotto nel 1977 e da allora mai adeguato all’evoluzione del mercato, è principalmente basato sul rapporto tra esenzioni e imponibilità, ed è stato spesso criticato poiché ritenuto eccessivamente complesso anche rispetto ai nuovi prodotti e servizi sviluppati a seguito del progresso tecnologico (si pensi, ad esempio, ai servizi collegati alle cripto-attività e alla moneta elettronica).

In base alle norme vigenti, i servizi finanziari e assicurativi costituiscono un’eccezione al principio della tassazione: come indicato all’articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a g), della direttiva Iva, la maggior parte di essi è esente da Iva. Le ragioni alla base dell’introduzione dell’esenzione sono molteplici, ma sono per lo più legate alla difficoltà tecnica di calcolare la base imponibile.

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11 Feb

Prodotti IBIPs e incentivi: gli impatti su Intermediari e Imprese

Grandi cambiamenti in arrivo per Intermediari ed Imprese per quanto riguarda il tema delle commissioni e degli incentivi.

Il Provvedimento 97/2020 del 4 agosto 2020 ha stabilito infatti che entro il 31 marzo 2022 Agenti e Broker sono tenuti a conformarsi integralmente alle disposizioni contenute negli artt. 68-sexies e 68-septies del Reg. 40/2018 sulla regolamentazione degli incentivi riguardanti i prodotti di investimento assicurativo (IBIPs). Ma cosa prevedono le nuove disposizioni e quali impatti operativi avranno per Produttori e Distributori?

Il nostro esperto di compliance Guido Cappa con il seguente articolo pubblicato sulla rivista n.338 di AssiNews, la rivista di approfondimento tecnico di riferimento del settore assicurativo italiano, ha cercato di dare una risposta ai quesiti e alle implicazioni derivanti dalla nuova disciplina.

Buona lettura!

 

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La perdita del “requisito di professionalità”

Succede sempre a fine anno, negli ultimi giorni di dicembre, che alcuni intermediari mi pongano lo stesso quesito: un mio collaboratore non ha terminato le 30 ore annuali di aggiornamento professionale, come o cosa posso fare?

Per rispondere a questa domanda è necessario esaminare la normativa vigente. Cerco di farlo senza tecnicismi, in modo molto semplice, prendendo in considerazione anche le indicazioni che l’Ivass nel tempo ha fornito rispondendo a diversi quesiti che sono stati posti da associazioni ed imprese.

La professionalità è uno dei tre requisiti più importanti richiesti per poter accedere al Registro e poter esercitare l’attività di intermediazione assicurativa o per poter fare – senza iscrizione al Rui – distribuzione assicurativa all’interno dei locali di un intermediario di primo e di secondo livello (sezione A, B, D, E, F).

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Preventivatore RCA: ANAPA dice no all’obbligo per gli intermediari

Secondo l’associazione degli agenti assicurativi gli obblighi informativi a carico degli intermediari disposti dall’art. 132 bis del C.A.P. potrebbero essere adempiuti attraverso l’inserimento nell’informativa precontrattuale dell’esistenza del PreventIvass che, se utilizzato direttamente dal cliente, mostrerà i premi assicurativi di tutte le Compagnie operanti sul mercato.

ANAPA Rete ImpresAgenzia, dopo la presentazione dello scorso 13 gennaio in cui l’Ivass ha illustrato alle associazioni degli intermediari i contenuti del regolamento attuativo di prossima emanazione sul Nuovo Preventivatore Pubblico online, si è rivolta al MISE per chiedere l’esonero dall’obbligo per gli intermediari di esibire il preventivo Rc Auto standard di ogni singola impresa di cui abbiano il mandato, a ogni cliente in occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto.

Visto che il Nuovo Preventivatore R.C. Auto è a esclusivo beneficio del consumatore, questi se opportunamente avvisato attraverso l’inserimento nell’informativa precontrattuale della sua esistenza, potrebbe, infatti, in piena autonomia e libertà confrontare i contratti assicurativi proposti da tutte le imprese operanti sul mercato e non solo su quelle collocate dal singolo intermediario.

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Anapa apprezza i nuovi chiarimenti di Ivass sulla distribuzione assicurativa

ANAPA Rete ImpresAgenzia ha espresso il proprio apprezzamento nei confronti dei chiarimenti pubblicati dall’Ivass poco prima di Natale relativi al rispetto della disciplina in vigore sulla distribuzione assicurativa.

Nelle nuove Q&A diffuse dall’autorità di vigilanza è stata data una risposta positiva ad alcune delle richieste che ANAPA aveva sollevato nei mesi scorsi, oggetto di un approfondito confronto con Ivass. Le risposte alle FAQ, però, contengono i chiarimenti rispetto a quesiti di interesse generale per il settore assicurativo; non includono dunque risposte a istanze che richiedono modifiche alle diposizioni Ivass – per le quali è comunque necessario avviare procedure di pubblica consultazione, come previsto dal Regolamento Ivass 3/2013.

Tra le istanze rimaste in sospeso, ci sono alcune importanti questioni sollevate da ANAPA, riguardanti soprattutto le disparità di trattamento sulla comunicazione degli incentivi, che attualmente penalizzano gli agenti di assicurazione (iscritti alla sezione A del RUI), nonché le disposizioni sulla pubblicazione delle provvigioni.

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14 Gen

POG e value for money

EIOPA, l’Autorità di Vigilanza Europea del settore assicurativo, attraverso le indagini svolte nel 2021 ha riscontrato la necessità di revisionare i prodotti assicurativi (specialmente i prodotti unit-linked) in modo da garantire maggiore tutela alla clientela. A tal fine, l’ente propone di coniugare l’applicazione della POG con i criteri del “value for money”.

Nel 2021 l’EIOPA ha continuato il suo lavoro di vigilanza sulla condotta delle imprese con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la tutela degli assicurati, degli iscritti agli schemi pensionistici e dei beneficiari. ­­ L’Autorità di Vigilanza Europea ha infatti potere di intervento sui prodotti, attraverso una serie di strumenti di vigilanza e sorveglianza tra cui l’attività continuativa di monitoraggio dei consumatori e del mercato e visite alle Autorità Nazionali Competenti (ANC) (v. “EIOPA Annual report 2020, 2021”). Le attività di monitoraggio comprendono un’analisi sulla complessità dei prodotti e dei contratti, nonché delle verifiche   se le imprese di assicurazione e i gestori dei fondi pensionistici abbiano adeguatamente valutato i cambiamenti nei profili di rischio dei prodotti, sia a seguito del comportamento dei consumatori che degli shock di mercato.

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Ivass rivedrà le norme sulle registrazioni telefoniche

Alla luce del permanere della situazione emergenziale, l’Ivass, l’istituto di controllo del settore assicurativo ha avviato una riflessione sulla disciplina delle registrazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche valutando interventi regolamentari che potranno essere oggetto di pubblica consultazione nei prossimi mesi.

Lo ha chiarito lo stesso Istituto presieduto dal direttore generale della Banca d’Italia, Luigi Federico Signorini, pubblicando nei giorni scorsi chiarimenti sulla distribuzione assicurativa dopo gli incontri con le imprese assicurative, le principali associazioni di categoria dei distributori di prodotti assicurativi e l’associazione dei consumatori Altroconsumo. Riunioni che si sono tenute tra luglio e novembre scorso in attesa di una più ampia revisione della regolamentazione in materia di distribuzione assicurativa. La questione delle registrazione telefoniche resta particolarmente calda alla luce del protrarsi dell’emergenza legata alla pandemia.

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La fattura di consulenza dell’intermediario di assicurazioni

Si è acceso recentemente un intenso dibattito nel mercato assicurativo riguardo la consulenza che gli intermediari assicurativi possono offrire ai loro clienti in occasione della presentazione e della conclusione di un contratto.

Giuristi, professori universitari ed esperti in materia hanno espresso la loro opinione su questo tema in diverse occasioni. Il dibattito tra gli esperti si è concentrato principalmente su due temi.

Il primo tema: la consulenza offerta al cliente rientra nell’attività di intermediazione?
Di conseguenza: la consulenza è già remunerata dalle provvigioni maturate a seguito della conclusione del contratto? O, in alternativa, l’intermediario può convenire con il cliente un compenso ulteriore per la consulenza prestata? Dunque: questa deve essere considerata come servizio aggiuntivo?

Il secondo tema oggetto di dibattito riguarda la responsabilità dell’intermediario
Nel caso in cui l’intermediario presti al cliente una consulenza aggiuntiva la sua sfera di responsabilità viene di conseguenza ampliata? Questa premessa era necessaria per affrontare il tema della consulenza nell’ambito dell’intermediazione assicurativa.

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4 Gen

Incentivi per la distribuzione dei prodotti IBIPs: le novità normative in vigore a partire dal 31 marzo 2022

Grandi cambiamenti in arrivo per i Distributori per quanto riguarda il tema commissioni ed incentivi. Il Provvedimento 97/2020 del 4 agosto 2020 ha stabilito infatti che entro il 31 marzo 2022 Agenti e Broker sono tenuti a conformarsi integralmente alle disposizioni contenute negli artt. 68-sexies e 68-septies del Reg. 40/2018 sulla regolamentazione degli incentivi.

Ma cosa prevedono nello specifico gli articoli in questione?

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